Art. 21
Norme transitorie e abrogazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli operatori che si
sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a),
successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni
del presente decreto si applicano a partire dalla data della sua
entrata in vigore.
2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le
disposizioni si applicano a decorrere dai dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore del decreto; a tal fine gli operatori
provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di
conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7,
comma 3, lettera c).
3. Per gli utilizzatori di bioliquidi, che si sottopongono alla
verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente
all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni del presente
decreto si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello della
sua entrata in vigore.
4. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da
combustibili da biomassa, escluso il biometano, il rispetto dei
criteri di sostenibilita' di cui ai commi dal 7 all'11 dell'art. 42,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il periodo che
intercorre dal 1° gennaio 2023 fino ai nove mesi successivi
all'entrata in vigore del presente decreto, puo' essere dimostrato
anche mediante una autodichiarazione del produttore, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, che attesti
almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai
commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199. Tale autodichiarazione e' accompagnata dalla
documentazione comprovante la tracciabilita' e rintracciabilita'
della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010
e dalla documentazione connessa a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere
forestali (TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del
regolamento (UE) 995/2010 regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I
soggetti responsabili dell'erogazione degli incentivi stabiliscono i
termini e le modalita' con le quali la documentazione di cui al
precedente periodo dev'essere presentata. Decorso il termine di cui
al primo periodo, la sostenibilita' e' dimostrata unicamente mediante
l'adesione al Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione
prescritta dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199.
5. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui
all'art. 7, comma 5, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
6. La certificazione della filiera dei RNFBO, ai sensi dell'art.
38, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, nelle more dell'entrata in vigore dei sistemi volontari ad essi
dedicati, si intende automaticamente rispettata.
7. La certificazione della filiera dei RCF, ai sensi dell'art. 38,
comma 5, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e' riconosciuta solo successivamente all'entrata in vigore dei
sistemi volontari ad essi dedicati.
8. Disposizioni specifiche relative a tipologie di biocarburanti,
idrogeno di origine biologica e biometano non completamente
disciplinate all'interno di questo decreto possono essere introdotte
tramite una norma UNI - CTI.
9. Ai fini di cui al regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di
combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel
trasporto marittimo, per i soli combustibili utilizzati nel settore
marittimo si concede sempre l'utilizzo di sistemi volontari in luogo
del sistema nazionale fino al formale riconoscimento dello stesso da
parte della Commissione europea.
10. Ai fini di cui all'art. 17, comma 1, lettera bb), e' concessa
l'immissione in consumo di biocarburanti prodotti anche in impianti
situati all'esterno del territorio dell'Unione europea non oltre nove
mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il normale smaltimento
delle scorte.
11. I criteri di sostenibilita' di cui al comma 6 dell'art. 42, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono rispettati a
decorrere dai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto ministeriale.
12. Il decreto ministeriale 14 novembre 2019 e' abrogato a
decorrere dall'anno successivo a quello della entrata in vigore del
presente decreto.