Art. 21 
 
                   Norme transitorie e abrogazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli operatori che si
sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  a),
successivamente all'entrata in vigore del  decreto,  le  disposizioni
del presente decreto si applicano a  partire  dalla  data  della  sua
entrata in vigore. 
  2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1,  le
disposizioni si applicano a decorrere dai dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore del  decreto;  a  tal  fine  gli  operatori
provvedono  ad  ottenere  l'adeguamento   della   certificazione   di
conformita' dell'azienda durante le  verifiche  di  cui  all'art.  7,
comma 3, lettera c). 
  3. Per gli utilizzatori di bioliquidi,  che  si  sottopongono  alla
verifica di cui all'art. 7,  comma  3,  lettera  a),  successivamente
all'entrata in vigore  del  decreto,  le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello  della
sua entrata in vigore. 
  4. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da
combustibili da biomassa,  escluso  il  biometano,  il  rispetto  dei
criteri di sostenibilita' di cui ai commi dal 7 all'11 dell'art.  42,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il  periodo  che
intercorre  dal  1°  gennaio  2023  fino  ai  nove  mesi   successivi
all'entrata in vigore del presente decreto,  puo'  essere  dimostrato
anche mediante una autodichiarazione del produttore,  resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, che  attesti
almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai
commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo  8  novembre
2021,  n.  199.  Tale   autodichiarazione   e'   accompagnata   dalla
documentazione  comprovante  la  tracciabilita'  e  rintracciabilita'
della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010
e  dalla  documentazione  connessa  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle  filiere
forestali (TUFF) o al  sistema  di  dovuta  diligenza  ai  sensi  del
regolamento  (UE)  995/2010  regolamento  (UE)  2023/1115  (EUDR).  I
soggetti responsabili dell'erogazione degli incentivi stabiliscono  i
termini e le modalita' con le  quali  la  documentazione  di  cui  al
precedente periodo dev'essere presentata. Decorso il termine  di  cui
al primo periodo, la sostenibilita' e' dimostrata unicamente mediante
l'adesione   al   Sistema   nazionale   di    certificazione    della
sostenibilita' ovvero  a  un  sistema  volontario  di  certificazione
prescritta dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 199. 
  5. Gli organismi  di  certificazione  inviano  i  registri  di  cui
all'art. 7, comma 5, entro un mese dal termine di cui al comma 2. 
  6. La certificazione della filiera dei RNFBO,  ai  sensi  dell'art.
38, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
199, nelle more dell'entrata in vigore dei sistemi volontari ad  essi
dedicati, si intende automaticamente rispettata. 
  7. La certificazione della filiera dei RCF, ai sensi dell'art.  38,
comma 5, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
e'  riconosciuta  solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
sistemi volontari ad essi dedicati. 
  8. Disposizioni specifiche relative a tipologie  di  biocarburanti,
idrogeno  di  origine  biologica  e   biometano   non   completamente
disciplinate all'interno di questo decreto possono essere  introdotte
tramite una norma UNI - CTI. 
  9. Ai fini  di  cui  al  regolamento  (UE)  2023/1805  sull'uso  di
combustibili  rinnovabili  e  a  basse  emissioni  di  carbonio   nel
trasporto marittimo, per i soli combustibili utilizzati  nel  settore
marittimo si concede sempre l'utilizzo di sistemi volontari in  luogo
del sistema nazionale fino al formale riconoscimento dello stesso  da
parte della Commissione europea. 
  10. Ai fini di cui all'art. 17, comma 1, lettera bb),  e'  concessa
l'immissione in consumo di biocarburanti prodotti anche  in  impianti
situati all'esterno del territorio dell'Unione europea non oltre nove
mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il  normale  smaltimento
delle scorte. 
  11. I criteri di sostenibilita' di cui al comma 6 dell'art. 42, del
decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  sono  rispettati  a
decorrere dai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto ministeriale. 
  12.  Il  decreto  ministeriale  14  novembre  2019  e'  abrogato  a
decorrere dall'anno successivo a quello della entrata in  vigore  del
presente decreto.