Art. 11 
 
Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2-bis,  lettera  f),  le  parole  «a  bordo»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»; 
    b) ((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: 
      «2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai
sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario
della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata  per
commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione
mediante notificazione al destinatario e, senza  ritardo  e  comunque
entro cinque  giorni,  trasmette  gli  atti  alla  prefettura-ufficio
territoriale  del  Governo  competente  in  relazione  al  luogo   di
accertamento  della  violazione,  per  la  decisione  sulla  sanzione
amministrativa di cui al primo periodo e sul  fermo  della  nave.  Il
prefetto, nei cinque  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza  e,  se
dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente  dalla  data  della
notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o,  in
sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido,  che
provvede  alla  custodia  della   nave   a   proprie   spese.   Nella
determinazione della durata del fermo si ha  riguardo  alla  gravita'
della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione  o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle  more
dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la
navigazione.  L'avente  diritto  puo'   chiedere   al   prefetto   la
restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti
dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto  non  adotta  il
provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto  e'
ammessa opposizione  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;)) 
    ((b-bis)  al  comma   2-sexies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) al secondo periodo, la parola:  «per»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «da dieci a»; 
      2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a  sessanta  giorni.
Si applicano le disposizioni del  comma  2-quater  ad  eccezione  del
primo e del terzo periodo. In caso di  ulteriore  reiterazione  della
violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha  reiterazione  nel
caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,
contestata anche soltanto a uno degli autori  o  degli  obbligati  in
solido nei cui  confronti,  nel  quinquennio  precedente,  sia  stata
accertata, con provvedimento  esecutivo,  una  precedente  violazione
delle disposizioni del presente comma, salvo che il  medesimo  autore
od obbligato in solido provi che la  condotta  illecita  e'  avvenuta
contro la sua volonta', manifestata attraverso  comportamenti  idonei
specificamente volti a impedirne il compimento»;)) 
    c) al comma 2-septies, primo  periodo,  la  parola:  «quinto»  e'
sostituita dalla seguente: «quarto»; 
    d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti: 
      «2-octies. Gli aeromobili privati, anche a  pilotaggio  remoto,
che,  partendo  o  atterrando  nel  territorio  italiano,  effettuano
attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o  strumentale  alle
operazioni di soccorso di cui al comma  2-bis  hanno  l'obbligo,  nel
rispetto delle convenzioni internazionali in materia  di  navigazione
aerea,  di  informare  di  ogni  situazione  di  emergenza  in  mare,
immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo
competente e  il  Centro  nazionale  di  coordinamento  del  soccorso
marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento,  nonche'
i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri
responsabili delle aree contigue. 
      2-novies. Nei casi di cui al comma  2-octies,  il  pilota  ((al
comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle  indicazioni  operative
del  Centro  nazionale  di  coordinamento  del   soccorso   marittimo
responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis. 
      2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di  cui  ai
commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando  il  fatto
costituisce   reato,   si   applica   al   pilota   ((al    comando))
dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.000 a euro  10.000.  La  responsabilita'  solidale  di  cui
all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e
al proprietario dell'aeromobile. 
      2-undecies. Ai fini  dell'accertamento  e  della  contestazione
delle violazioni di cui al comma 2-decies,  sono  considerati  agenti
accertatori, ai sensi della legge  n.  689  del  1981,  il  personale
dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,   del   Corpo   delle
Capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,  nonche'  delle  Forze  di
polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della  legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
      2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le  sanzioni  di
cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui
e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni ((della legge)) n. 689 del  1981  e  ai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie si applica il  terzo  periodo  del
comma 2-septies. 
      2-terdecies.  Alla  contestazione  della  violazione   consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo  per  venti  giorni  dell'aeromobile  utilizzato   per
commettere  la  violazione.  L'organo  accertatore,  che  applica  la
sanzione  del  fermo  amministrativo,  nomina   custode   l'esercente
dell'aeromobile  o,  in  sua  assenza,   il   pilota   ((al   comando
dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai  sensi  del
comma 2-decies,  che  fa  cessare  la  navigazione  e  provvede  alla
custodia dell'aeromobile a proprie spese. 
      2-quaterdecies.   Avverso    il    provvedimento    di    fermo
amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,
entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di  contestazione,
all'autorita'  di  cui  al  comma  2-duodecies,  che   provvede   nei
successivi cinque giorni. 
      2-quinquiesdecies. In caso  di  reiterazione  della  violazione
commessa con  l'utilizzo  del  medesimo  aeromobile,  si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo  per  due
mesi. 
      2-sexiesdecies.  In  caso  di  ulteriore   reiterazione   della
violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la  confisca
dell'aeromobile  e  l'agente  accertatore  procede  immediatamente  a
sequestro cautelare.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          21 ottobre 2020, n. 130, recante: "Disposizioni urgenti  in
          materia  di  immigrazione,  protezione   internazionale   e
          complementare, modifiche agli  articoli  131-bis,  391-bis,
          391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in  materia
          di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed  ai  locali
          di  pubblico  trattenimento,  di   contrasto   all'utilizzo
          distorto del web e di disciplina del Garante nazionale  dei
          diritti delle persone private  della  liberta'  personale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del  21  ottobre
          2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   18
          dicembre 2020, n. 173, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 314 del 19 dicembre 2020, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  1.  (Disposizioni  in  materia  di  permesso  di
          soggiorno e  controlli  di  frontiera).  -  1.  Al  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                0a) all'articolo  3,  comma  4,  quarto  periodo,  le
          parole: ", entro il 30 novembre,  nel  limite  delle  quote
          stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse; 
                a) all'articolo 5: 
                  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. Nei  casi  di  cui  all'articolo  38-bis,
          possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza"; 
                    2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti"
          sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli
          obblighi  costituzionali  o  internazionali   dello   Stato
          italiano"; 
                b) all'articolo 6, dopo il comma 1,  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «1-bis. Sono convertibili in permesso di  soggiorno
          per motivi di lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i
          seguenti permessi di soggiorno: 
                    a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
          di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
          gennaio 2008, n. 25, ad eccezione  dei  casi  per  i  quali
          siano state applicate le cause  di  diniego  ed  esclusione
          della protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,
          comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c),  e  16  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                    b) permesso di soggiorno per  calamita',  di  cui
          all'articolo 20-bis; 
                    c) permesso di soggiorno per residenza  elettiva,
          di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  c-quater),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394; 
                    d)  permesso  di  soggiorno  per  acquisto  della
          cittadinanza o dello stato di apolide, di cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
          cui lo straniero era  precedentemente  in  possesso  di  un
          permesso per richiesta di asilo; 
                    e) permesso di soggiorno per attivita'  sportiva,
          di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
                    f) permesso  di  soggiorno  per  lavoro  di  tipo
          artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m),  n)
          ed o); 
                    g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
          cui all'articolo 5, comma 2; 
                    h)  permesso  di  soggiorno  per  assistenza   di
          minori, di cui all'articolo 31, comma 3. 
                    h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
          cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »; 
                c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
                d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter  e  6-quater
          sono abrogati; 
                e) all'articolo 19: 
                  01) al comma  1,  dopo  la  parola:  "sesso,"  sono
          inserite  le  seguenti:  "di  orientamento   sessuale,   di
          identita' di genere,"; 
                  1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1.1.  Non  sono  ammessi  il   respingimento   o
          l'espulsione o l'estradizione  di  una  persona  verso  uno
          Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che  essa
          rischi di essere  sottoposta  a  tortura  o  a  trattamenti
          inumani o degradanti o qualora ricorrano  gli  obblighi  di
          cui all'articolo 5, comma  6.  Nella  valutazione  di  tali
          motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale  Stato,
          di violazioni sistematiche e gravi di  diritti  umani.  Non
          sono altresi' ammessi il respingimento  o  l'espulsione  di
          una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
          di ritenere che l'allontanamento dal  territorio  nazionale
          comporti una violazione del diritto al rispetto  della  sua
          vita privata e familiare, a meno che  esso  sia  necessario
          per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine  e  sicurezza
          pubblica nonche' di protezione della  salute  nel  rispetto
          della Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati,
          firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa  esecutiva  dalla
          legge 24 luglio 1954, n. 722, e  della  Carta  dei  diritti
          fondamentali dell'Unione europea. 
                    Ai  fini  della  valutazione   del   rischio   di
          violazione di cui al periodo  precedente,  si  tiene  conto
          della natura e della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
          dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale  in
          Italia, della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio
          nazionale  nonche'  dell'esistenza  di  legami   familiari,
          culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 
                  2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
                    «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di
          protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
          ai commi 1 e 1.1., la  Commissione  territoriale  trasmette
          gli atti al Questore per il  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno per protezione speciale.  Nel  caso  in  cui  sia
          presentata una  domanda  di  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e
          1.1,  il  Questore,   previo   parere   della   Commissione
          territoriale  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale,  rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per
          protezione speciale.»; 
                  3) al comma 2, lettera d-bis): 
                    3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni  di
          salute  di  particolare  gravita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "gravi condizioni  psicofisiche  o  derivanti  da
          gravi patologie"; 
                    3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di
          particolare gravita'" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
          cui al periodo precedente" e sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "e convertibile in permesso  di  soggiorno
          per motivi di lavoro"; 
                f) all'articolo 20-bis: 
                  1)  al  comma  1,   le   parole   «contingente   ed
          eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»; 
                  2) al comma 2, le parole «per un periodo  ulteriore
          di sei mesi» sono soppresse,  la  parola  «eccezionale»  e'
          sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo'
          essere convertito in permesso di soggiorno  per  motivi  di
          lavoro» sono soppresse; 
                g) all'articolo 27-ter: 
                  1) al comma 9-bis,  le  parole:  "In  presenza  dei
          requisiti reddituali  di  cui  all'articolo  29,  comma  3,
          lettera b), e fermo restando il  rispetto  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 34, comma 3,  lo"  sono  sostituite  dalla
          seguente: "Lo"; 
                  2)  al  comma  9-ter,  le  parole:  ",  oltre  alla
          documentazione   relativa   al   possesso   dei   requisiti
          reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
          34, comma 3," sono soppresse; 
                h)  all'articolo  32,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,
          infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del  parere
          richiesto non puo' legittimare il rifiuto del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2
          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
                i) all'articolo 36, il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «3. Il permesso di soggiorno per  cure  mediche  ha
          una  durata  pari  alla  durata  presunta  del  trattamento
          terapeutico, e' rinnovabile finche'  durano  le  necessita'
          terapeutiche  documentate  e  consente  lo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa.». 
                i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 38-bis (Disposizioni in materia di  soggiorni
          di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia
          di universita'  e  istituti  superiori  di  insegnamento  a
          livello universitario  stranieri).  -  1.  Le  disposizioni
          della legge 28  maggio  2007,  n.  68,  si  applicano  agli
          studenti  delle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e
          istituti superiori di insegnamento a livello  universitario
          di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
          nel caso  in  cui  il  soggiorno  in  Italia  dei  predetti
          studenti non sia  superiore  a  centocinquanta  giorni.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo  6,  comma  8,  del
          presente testo unico. 
                  2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione  di
          presenza e' accompagnata da una dichiarazione  di  garanzia
          del legale rappresentante della  filiazione  o  di  un  suo
          delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore
          al questore  territorialmente  competente  ogni  variazione
          relativa  alla  presenza  dello  studente  durante  il  suo
          soggiorno  per  motivi  di  studio.  Le  violazioni   delle
          disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
          amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis". 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83  del
          codice della navigazione, per motivi di ordine e  sicurezza
          pubblica, in conformita' alle previsioni della  Convenzione
          delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  con  allegati  e
          atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,  resa
          esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  della  difesa  e
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          previa  informazione  al  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di
          navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio
          militare o di navi in servizio governativo non commerciale. 
              2-bis. Le disposizioni del comma  2  non  si  applicano
          nelle ipotesi  di  operazioni  di  soccorso  immediatamente
          comunicate al centro di  coordinamento  competente  per  il
          soccorso marittimo nella cui  area  di  responsabilita'  si
          svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate  nel
          rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse
          sulla  base  degli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
          internazionali  in  materia  di  diritto  del  mare,  della
          Convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  e  delle  norme
          nazionali, internazionali ed europee in materia di  diritto
          di asilo, fermo restando  quanto  previsto  dal  Protocollo
          addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
          criminalita' transnazionale organizzata per  combattere  il
          traffico illecito di migranti via terra,  via  mare  e  via
          aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.  Ai
          fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                a) la nave che effettua in via sistematica  attivita'
          di ricerca e soccorso in mare  opera  in  conformita'  alle
          certificazioni e ai documenti rilasciati  dalle  competenti
          autorita' dello Stato di bandiera ed e' mantenuta  conforme
          agli stessi ai  fini  della  sicurezza  della  navigazione,
          della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e
          dell'addestramento del personale  marittimo  nonche'  delle
          condizioni di vita e di lavoro a bordo; 
                b)  sono  state  avviate  tempestivamente  iniziative
          volte  a  informare  le  persone  prese   a   bordo   della
          possibilita' di richiedere la protezione internazionale  e,
          in caso di interesse, a raccogliere  i  dati  rilevanti  da
          mettere a disposizione delle autorita'; 
                c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento,
          l'assegnazione del porto di sbarco; 
                d) il porto  di  sbarco  assegnato  dalle  competenti
          autorita' e' raggiunto senza ritardo per  il  completamento
          dell'intervento di soccorso; 
                e) sono fornite alle autorita' per la  ricerca  e  il
          soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione
          del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica  sicurezza,
          le informazioni  richieste  ai  fini  dell'acquisizione  di
          elementi   relativi    alla    ricostruzione    dettagliata
          dell'operazione di soccorso posta in essere; 
                f) le modalita' di ricerca  e  soccorso  in  mare  da
          parte della nave non hanno concorso a creare situazioni  di
          pericolo per l'incolumita' dei  migranti  ne'  impedito  di
          raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 
              2-ter.  Il  transito  e  la  sosta  di  navi  nel  mare
          territoriale  sono  comunque  garantiti  ai  soli  fini  di
          assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone
          prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva,
          in caso di violazione del provvedimento adottato  ai  sensi
          del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai  commi
          2-quater e 2-quinquies. 
              2-quater. Nei  casi  di  violazione  del  provvedimento
          adottato ai sensi del comma 2,  salve  le  sanzioni  penali
          quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
          della nave la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 10.000  a  euro  50.000.  La  responsabilita'
          solidale di cui all'articolo  6  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si estende  all'armatore  e  al  proprietario
          della nave. Alla contestazione  della  violazione  consegue
          l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
          fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave
          utilizzata   per   commettere   la   violazione.   L'organo
          accertatore contesta la violazione  mediante  notificazione
          al destinatario e, senza ritardo e  comunque  entro  cinque
          giorni,  trasmette   gli   atti   alla   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo competente in relazione  al  luogo
          di accertamento della violazione, per  la  decisione  sulla
          sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo
          della nave. Il  prefetto,  nei  cinque  giorni  successivi,
          emana l'ordinanza e, se dispone  il  fermo,  ne  indica  la
          durata, decorrente dalla  data  della  notificazione  della
          contestazione,  e  nomina  custode  l'armatore  o,  in  sua
          assenza,  il  comandante  o  altro  soggetto  obbligato  in
          solido, che provvede alla custodia  della  nave  a  proprie
          spese. Nella determinazione della durata del  fermo  si  ha
          riguardo alla gravita' della violazione e all'opera  svolta
          dall'agente  per  l'eliminazione  o  l'attenuazione   delle
          conseguenze   della   violazione   stessa.    Nelle    more
          dell'adozione dell'ordinanza del  prefetto,  alla  nave  e'
          interdetta la navigazione. L'avente diritto  puo'  chiedere
          al prefetto la restituzione  della  nave  quando  non  sono
          rispettati i termini  previsti  dal  quarto  e  dal  quinto
          periodo o quando il prefetto non  adotta  il  provvedimento
          sanzionatorio. Avverso  i  provvedimenti  del  prefetto  e'
          ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria  ai
          sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              2-quinquies. In caso di reiterazione  della  violazione
          commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica  la
          sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  della
          nave  e  l'organo  accertatore  procede  immediatamente   a
          sequestro cautelare. 
              2-sexies. Fuori dei casi in cui e'  stato  adottato  il
          provvedimento di limitazione o divieto di cui al  comma  2,
          quando il comandante della nave o l'armatore  non  fornisce
          le  informazioni  richieste  dalla   competente   autorita'
          nazionale per la ricerca e  il  soccorso  in  mare  nonche'
          dalla struttura nazionale preposta al  coordinamento  delle
          attivita'  di  polizia  di   frontiera   e   di   contrasto
          dell'immigrazione clandestina o non si uniforma  alle  loro
          indicazioni, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 2.000 a  euro  10.000.  Alla
          contestazione  della  violazione  consegue   l'applicazione
          della  sanzione   amministrativa   accessoria   del   fermo
          amministrativo  da  dieci  a  venti   giorni   della   nave
          utilizzata  per  commettere  la  violazione.  In  caso   di
          reiterazione della violazione, la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta
          giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater  ad
          eccezione del  primo  e  del  terzo  periodo.  In  caso  di
          ulteriore reiterazione  della  violazione,  si  applica  il
          comma 2-quinquies. Si ha reiterazione  nel  caso  di  nuova
          violazione commessa con  l'utilizzo  della  medesima  nave,
          contestata anche  soltanto  a  uno  degli  autori  o  degli
          obbligati in solido  nei  cui  confronti,  nel  quinquennio
          precedente,  sia   stata   accertata,   con   provvedimento
          esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del
          presente comma, salvo che il medesimo autore  od  obbligato
          in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro
          la  sua  volonta',  manifestata  attraverso   comportamenti
          idonei specificamente volti a impedirne il compimento. 
              2-septies. All'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  ai
          commi 2-quater,  primo  periodo,  2-quinquies  e  2-sexies,
          primo e quarto periodo, accertate dagli organi  addetti  al
          controllo, provvede il prefetto territorialmente competente
          per  il  luogo  di  accertamento   della   violazione.   Si
          osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I  proventi  derivanti
          dalle sanzioni amministrative pecuniarie  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e   destinati
          annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
          contributi ivi previsti,  con  i  criteri  e  le  modalita'
          stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  796,  della
          medesima legge n. 178 del 2020. 
              2-octies. Gli aeromobili privati,  anche  a  pilotaggio
          remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano,
          effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata
          o strumentale alle operazioni di soccorso di cui  al  comma
          2-bis  hanno  l'obbligo,  nel  rispetto  delle  convenzioni
          internazionali  in  materia  di   navigazione   aerea,   di
          informare  di  ogni  situazione  di  emergenza   in   mare,
          immediatamente e con  priorita',  l'Ente  dei  servizi  del
          traffico  aereo  competente  e  il  Centro   nazionale   di
          coordinamento  del  soccorso  marittimo  responsabile   per
          l'area in cui si  svolge  l'evento,  nonche'  i  Centri  di
          coordinamento del soccorso marittimo degli  Stati  costieri
          responsabili delle aree contigue. 
              2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il  pilota
          al comando dell'aeromobile deve attenersi alle  indicazioni
          operative  del  Centro  nazionale  di   coordinamento   del
          soccorso  marittimo  responsabile,  emesse  sulla  base  di
          quanto previsto dal comma 2-bis. 
              2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni  penali
          quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota  al
          comando  dell'aeromobile  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro  2.000  a  euro  10.000.  La
          responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della  legge
          n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al  proprietario
          dell'aeromobile. 
              2-undecies.   Ai   fini   dell'accertamento   e   della
          contestazione delle violazioni di cui  al  comma  2-decies,
          sono considerati agenti accertatori, ai sensi  della  legge
          n. 689 del  1981,  il  personale  dell'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto  -
          Guardia costiera, nonche' delle Forze  di  polizia  di  cui
          all'articolo 16, primo comma, della legge 1°  aprile  1981,
          n. 121. 
              2-duodecies.  L'Autorita'  competente  a  irrogare   le
          sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile, cui e' trasmesso il  rapporto  previsto
          dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Si
          osservano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
          legge  n.  689  del  1981  e  ai  proventi  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie si applica il terzo  periodo  del
          comma 2-septies. 
              2-terdecies.  Alla   contestazione   della   violazione
          consegue  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          accessoria  del  fermo  amministrativo  per  venti   giorni
          dell'aeromobile utilizzato per  commettere  la  violazione.
          L'organo accertatore, che applica  la  sanzione  del  fermo
          amministrativo, nomina custode l'esercente  dell'aeromobile
          o, in sua assenza, il pilota al comando  dell'aeromobile  o
          altro soggetto obbligato  in  solido  ai  sensi  del  comma
          2-decies, che fa cessare la  navigazione  e  provvede  alla
          custodia dell'aeromobile a proprie spese. 
              2-quaterdecies.  Avverso  il  provvedimento  di   fermo
          amministrativo,  adottato   dall'organo   accertatore,   e'
          ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del
          verbale di contestazione, all'autorita'  di  cui  al  comma
          2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni. 
              2-quinquiesdecies.  In  caso  di   reiterazione   della
          violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile,
          si applica la sanzione amministrativa accessoria del  fermo
          amministrativo per due mesi. 
              2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della
          violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la
          confisca dell'aeromobile  e  l'agente  accertatore  procede
          immediatamente a sequestro cautelare.».