Art. 11
Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono
sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»;
b) ((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai
sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per
commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione
mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque
entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente in relazione al luogo di
accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione
amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il
prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se
dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della
notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in
sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che
provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella
determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita'
della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more
dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la
navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la
restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti
dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il
provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e'
ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;))
((b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: «per» e' sostituita dalle
seguenti: «da dieci a»;
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni.
Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del
primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel
caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,
contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in
solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata
accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione
delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore
od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta
contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei
specificamente volti a impedirne il compimento»;))
c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto,
che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano
attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle
operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel
rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione
aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare,
immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo
competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso
marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche'
i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri
responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al
comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative
del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo
responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, si applica al pilota ((al comando))
dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui
all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e
al proprietario dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione
delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti
accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di
cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui
e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del
comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per
commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la
sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente
dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando
dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del
comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla
custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,
entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione,
all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei
successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione
commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due
mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca
dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a
sequestro cautelare.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione, protezione internazionale e
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali
di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei
diritti delle persone private della liberta' personale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 314 del 19 dicembre 2020, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di permesso di
soggiorno e controlli di frontiera). - 1. Al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le
parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse;
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis,
possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza";
2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti"
sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano";
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i
seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva,
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
cui all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di
minori, di cui all'articolo 31, comma 3.
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »;
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater
sono abrogati;
e) all'articolo 19:
01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono
inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di
identita' di genere,";
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti
inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di
cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato,
di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non
sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di
una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario
per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto
della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette
gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia
presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale.»;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di
salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle
seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da
gravi patologie";
3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di
particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro";
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole «contingente ed
eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore
di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e'
sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro» sono soppresse;
g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di
cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla
seguente: "Lo";
2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
34, comma 3," sono soppresse;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti,
infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere
richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha
una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa.».
i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni
di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia
di universita' e istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni
della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli
studenti delle filiazioni in Italia di universita' e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti
studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del
presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di
presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia
del legale rappresentante della filiazione o di un suo
delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore
al questore territorialmente competente ogni variazione
relativa alla presenza dello studente durante il suo
soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del
codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza
pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e
atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa
esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa informazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di
navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio
militare o di navi in servizio governativo non commerciale.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente
comunicate al centro di coordinamento competente per il
soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si
svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse
sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali in materia di diritto del mare, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme
nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto
di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo
addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalita' transnazionale organizzata per combattere il
traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai
fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica attivita'
di ricerca e soccorso in mare opera in conformita' alle
certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di bandiera ed e' mantenuta conforme
agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione,
della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e
dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle
condizioni di vita e di lavoro a bordo;
b) sono state avviate tempestivamente iniziative
volte a informare le persone prese a bordo della
possibilita' di richiedere la protezione internazionale e,
in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da
mettere a disposizione delle autorita';
c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti
autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento
dell'intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il
soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione
del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza,
le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di
elementi relativi alla ricostruzione dettagliata
dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da
parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di
pericolo per l'incolumita' dei migranti ne' impedito di
raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare
territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di
assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone
prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva,
in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi
del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2-quater e 2-quinquies.
2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave
utilizzata per commettere la violazione. L'organo
accertatore contesta la violazione mediante notificazione
al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque
giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente in relazione al luogo
di accertamento della violazione, per la decisione sulla
sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo
della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi,
emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la
durata, decorrente dalla data della notificazione della
contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua
assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in
solido, che provvede alla custodia della nave a proprie
spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha
riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione stessa. Nelle more
dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e'
interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere
al prefetto la restituzione della nave quando non sono
rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto
periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento
sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e'
ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione
commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della confisca della
nave e l'organo accertatore procede immediatamente a
sequestro cautelare.
2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il
provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2,
quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce
le informazioni richieste dalla competente autorita'
nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonche'
dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle
attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro
indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla
contestazione della violazione consegue l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo da dieci a venti giorni della nave
utilizzata per commettere la violazione. In caso di
reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad
eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di
ulteriore reiterazione della violazione, si applica il
comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova
violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,
contestata anche soltanto a uno degli autori o degli
obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio
precedente, sia stata accertata, con provvedimento
esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del
presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato
in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro
la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti
idonei specificamente volti a impedirne il compimento.
2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies,
primo e quarto periodo, accertate dagli organi addetti al
controllo, provvede il prefetto territorialmente competente
per il luogo di accertamento della violazione. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati
annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della
medesima legge n. 178 del 2020.
2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio
remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano,
effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata
o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma
2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni
internazionali in materia di navigazione aerea, di
informare di ogni situazione di emergenza in mare,
immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del
traffico aereo competente e il Centro nazionale di
coordinamento del soccorso marittimo responsabile per
l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di
coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri
responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota
al comando dell'aeromobile deve attenersi alle indicazioni
operative del Centro nazionale di coordinamento del
soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di
quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di
cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota al
comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La
responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario
dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies,
sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge
n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le
sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del
comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione
consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo per venti giorni
dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione.
L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo
amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile
o, in sua assenza, il pilota al comando dell'aeromobile o
altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma
2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla
custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e'
ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del
verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma
2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della
violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile,
si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per due mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la
confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede
immediatamente a sequestro cautelare.».