Art. 12
Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi
o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti
1. All'articolo 11((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono
inserite le seguenti: «di cooperare con le autorita' di cui
all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire
o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso, e».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo
di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o
produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai ((Paesi)) in cui ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e
ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di
inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel
medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei
dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche
(S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai
documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi
dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso
vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di
comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso,
l'interessato e' avvisato del diritto di assistere alle operazioni
alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni
compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore, indica
le finalita', i criteri e le modalita' dell'accesso, i dati
controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali
dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la convalida,
entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al
giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive
quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.
Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza,
che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del
verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di
convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono
inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della
documentazione ad essi relativa.»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente:
«1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di cooperare
ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli
elementi in suo possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato,
consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo
possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter,
comma 2-ter.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario per
acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e
alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o
e' transitato, e' consentito l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso e' eseguito in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la
convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione
monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche
dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante:
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio
2008, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. (Obblighi del richiedente asilo). - 1. Il
richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le
autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento
dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e'
transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di
comparire personalmente davanti alla Commissione
territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i
documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda,
incluso il passaporto.».
- Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di
cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i
punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti
in strutture analoghe sul territorio nazionale, per
l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al
fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha
l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento
dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e'
transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di
perquisizione e ispezione condotte per ragioni di
sicurezza, il questore, in caso di inosservanza
dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati
nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati
identificativi dei dispositivi elettronici e delle
eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.)
in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche
video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o
supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato
l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di
comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di
accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere
alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il
verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle
disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e
le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito
delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese
dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la
convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio
delle operazioni, al giudice di pace territorialmente
competente che, entro le successive quarantotto ore, decide
sulla convalida con provvedimento motivato. Il
provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica
sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo
provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In
caso di non convalida o di convalida parziale, i dati
illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il
giudice dispone la cancellazione della documentazione ad
essi relativa.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida la corted'appello. Lo
straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle
facolta' derivanti dal procedimento di convalida del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese
o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 14. (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo,
quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter, comma 2-ter.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso
cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo
13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un
nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine
di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma
5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione, entro cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del
codice di procedura penale. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis,
secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis e 19-bis,
commi 3 e 3.1., del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei
posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per
caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla
liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,
comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) e' necessario determinare gli elementi su cui si
basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e
sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma
4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del
rischio di fuga e' effettuata caso per caso.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il
ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile
determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo
articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni,
prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero
sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46. Si applica, per quanto
compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui
al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione
del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli
e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di
essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n.121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti alla corte d'appello competente per la convalida
del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori
sessanta giorni, per consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.
5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di rigetto della Commissione
territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte della corte d'appello, finche'
permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso,
la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e
7 non puo' superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.».
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6,
commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei
criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente puo'
essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in
frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e
b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25
del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare
nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere
disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero
nelle more del perfezionamento della procedura concernente
la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e
delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di
prestazione della predetta garanzia finanziaria.
2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi
del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla
frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di
ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo
stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di
cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della procedura
in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta
il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non
prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e'
trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti
e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
situati in prossimita' della frontiera o della zona di
transito, per il tempo strettamente necessario
all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio
dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6,
comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - Omissis
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato
e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza,
coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza
umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta'
dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1.
Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora da
esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi
in cui il minore dichiari di non volersi avvalere
dell'intervento dell'autorita' diplomatico-consolare. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le
opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati,
al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di
cui al presente comma.
3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario
per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi
all'identita' e alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui
il minore ha soggiornato o e' transitato, e' consentito
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. L'accesso e' eseguito in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la
convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in
composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla
presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove
nominato.
Omissis.».