Art. 12 
 
       Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi 
     o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti 
 
  1. All'articolo 11((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo  ha  l'obbligo»  sono
inserite  le  seguenti:  «di  cooperare  con  le  autorita'  di   cui
all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di  esibire
o  produrre  gli  elementi  in  suo   possesso   relativi   all'eta',
all'identita' e  alla  cittadinanza,  nonche'  ai  Paesi  in  cui  ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando  e'  necessario  per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti
elettronici o digitali in suo possesso, e». 
  2. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  10-ter,  dopo  il  comma  2,  sono  inseriti  i
seguenti: 
      «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero  ha  l'obbligo
di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire  o
produrre  gli   elementi   in   suo   possesso   relativi   all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai  ((Paesi))  in  cui  ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando  e'  necessario  per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti
elettronici o digitali in suo possesso. 
      2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di  perquisizione  e
ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso  di
inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al  solo  fine  di  acquisire  gli  elementi  indicati  nel
medesimo  comma  2-bis,  che  gli  ufficiali  o  agenti  di  pubblica
sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi  dei
dispositivi  elettronici  e  delle  eventuali   schede   elettroniche
(S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai
documenti,  anche  video  o  fotografici,  contenuti   nei   medesimi
dispositivi o supporti  elettronici  o  digitali.  E'  in  ogni  caso
vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque  altra  forma  di
comunicazione. Prima che  si  proceda  alle  operazioni  di  accesso,
l'interessato e' avvisato del diritto di  assistere  alle  operazioni
alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle  operazioni
compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore,  indica
le  finalita',  i  criteri  e  le  modalita'  dell'accesso,  i   dati
controllati  e  l'esito  delle  operazioni,  riporta   le   eventuali
dichiarazioni rese  dall'interessato  e,  unitamente  alla  eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per  la  convalida,
entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle  operazioni,  al
giudice di pace territorialmente competente che, entro le  successive
quarantotto ore, decide sulla convalida con  provvedimento  motivato.
Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di  pubblica  sicurezza,
che consegna allo straniero copia del medesimo  provvedimento  e  del
verbale delle operazioni compiute. In caso  di  non  convalida  o  di
convalida  parziale,  i  dati   illegittimamente   controllati   sono
inutilizzabili  e  il  giudice   dispone   la   cancellazione   della
documentazione ad essi relativa.»; 
    b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente: 
      «1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di  cooperare
ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre  gli
elementi in suo possesso, relativi  all'eta',  all'identita'  e  alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato,
consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti  elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici  o  digitali  in  suo
possesso. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 2-ter.». 
  3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando  e'  necessario  per
acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e
alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato  o
e' transitato, e' consentito  l'accesso  ai  dispositivi  o  supporti
elettronici o digitali in suo  possesso.  L'accesso  e'  eseguito  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286.  Competente  per  la
convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione
monocratica.  Le  operazioni  si   svolgono   alla   presenza   anche
dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25   recante:
          "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  16  febbraio
          2008, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. (Obblighi del richiedente  asilo).  -  1.  Il
          richiedente  asilo  ha  l'obbligo  di  cooperare   con   le
          autorita' di cui all'articolo 3 ai  fini  dell'accertamento
          dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in  suo
          possesso   relativi   all'eta',   all'identita'   e    alla
          cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato  o  e'
          transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
          i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti
          elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di
          comparire   personalmente    davanti    alla    Commissione
          territoriale.  Ha  altresi'  l'obbligo  di   consegnare   i
          documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda,
          incluso il passaporto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-ter  e  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10-ter (Disposizioni  per  l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
          142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
          effettuate le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico
          e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli  9  e  14
          del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
              1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti  di
          cui al presente articolo, gli stranieri ospitati  presso  i
          punti di crisi di cui al comma 1 possono essere  trasferiti
          in  strutture  analoghe  sul  territorio   nazionale,   per
          l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al
          fine  di  assicurare   la   coordinata   attuazione   degli
          adempimenti  di  rispettiva  competenza,   l'individuazione
          delle strutture di cui al  presente  comma  destinate  alle
          procedure di  frontiera  con  trattenimento  e  della  loro
          capienza e' effettuata  d'intesa  con  il  Ministero  della
          giustizia. 
              2. Le operazioni di  rilevamento  fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
              2-bis. Nei casi di cui al  comma  1,  lo  straniero  ha
          l'obbligo   di   cooperare   ai   fini    dell'accertamento
          dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in  suo
          possesso   relativi   all'eta',   all'identita'   e    alla
          cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato  o  e'
          transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
          i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti
          elettronici o digitali in suo possesso. 
              2-ter.  Senza  pregiudizio   per   le   operazioni   di
          perquisizione  e  ispezione   condotte   per   ragioni   di
          sicurezza,   il   questore,   in   caso   di   inosservanza
          dell'obbligo di cooperazione di cui al  comma  2-bis,  puo'
          disporre, al solo fine di acquisire gli  elementi  indicati
          nel medesimo comma 2-bis, che gli  ufficiali  o  agenti  di
          pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai  dati
          identificativi  dei   dispositivi   elettronici   e   delle
          eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.)
          in possesso dello straniero, nonche'  ai  documenti,  anche
          video o fotografici, contenuti nei medesimi  dispositivi  o
          supporti elettronici o digitali. E' in  ogni  caso  vietato
          l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma  di
          comunicazione. Prima che  si  proceda  alle  operazioni  di
          accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere
          alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il
          verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle
          disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e
          le modalita' dell'accesso, i  dati  controllati  e  l'esito
          delle operazioni, riporta le eventuali  dichiarazioni  rese
          dall'interessato    e,    unitamente     alla     eventuale
          documentazione fotografica allegata, e'  trasmesso  per  la
          convalida, entro il termine di quarantotto  ore  dall'avvio
          delle  operazioni,  al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente che, entro le successive quarantotto ore, decide
          sulla   convalida   con    provvedimento    motivato.    Il
          provvedimento  e'  comunicato  all'autorita'  di   pubblica
          sicurezza, che consegna allo straniero copia  del  medesimo
          provvedimento e del verbale delle operazioni  compiute.  In
          caso di non convalida  o  di  convalida  parziale,  i  dati
          illegittimamente  controllati  sono  inutilizzabili  e   il
          giudice dispone la cancellazione  della  documentazione  ad
          essi relativa. 
              3. Il rifiuto reiterato dello straniero  di  sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo
          14.  Il  trattenimento  e'  disposto  caso  per  caso,  con
          provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
          una durata massima di trenta  giorni  dalla  sua  adozione,
          salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
          stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento
          e' disposto nei  confronti  di  un  richiedente  protezione
          internazionale, come definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251, e' competente alla  convalida  la  corted'appello.  Lo
          straniero e' tempestivamente informato dei diritti e  delle
          facolta'  derivanti  dal  procedimento  di  convalida   del
          decreto di trattenimento in una lingua da  lui  conosciuta,
          ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,  inglese
          o spagnola. 
              4. L'interessato e'  informato  delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.». 
              «Art. 14. (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1.1. Il trattenimento dello straniero  di  cui  non  e'
          possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il
          respingimento alla frontiera e' disposto con priorita'  per
          coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
          sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
          comma 3, terzo periodo,  e  all'articolo  5,  comma  5-bis,
          nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
          quali sono vigenti accordi di cooperazione o  altre  intese
          in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 
              1.2. Lo straniero che e'  trattenuto  ha  l'obbligo  di
          cooperare ai fini  dell'accertamento  dell'identita'  e  di
          esibire o produrre gli elementi in suo  possesso,  relativi
          all'eta', all'identita' e  alla  cittadinanza,  nonche'  ai
          Paesi in cui ha soggiornato o e'  transitato,  consentendo,
          quando e' necessario per  acquisire  i  predetti  elementi,
          l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o  digitali
          in suo  possesso.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 2-ter. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
          lettera  c),  del  presente  testo   unico   o   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio  2005,  n.  155,   il   questore,   in   luogo   del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le  misure  di  cui  al  primo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive  48  ore.
          Le  misure,  su  istanza   dell'interessato,   sentito   il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. 
              Il contravventore anche  solo  ad  una  delle  predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo.2. Lo straniero e' trattenuto nel  centro,  presso
          cui sono assicurati adeguati standard  igienico-sanitari  e
          abitativi, con modalita' tali da assicurare  la  necessaria
          informazione relativa al  suo  status,  l'assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto  disposto
          dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
          reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al  Garante
          nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
          persone private della liberta' personale. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              4-bis.   La   partecipazione   del   destinatario   del
          provvedimento all'udienza per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
          l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1  nel  quale
          lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle  specifiche
          tecniche stabilite con  decreto  direttoriale  adottato  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal  quinto
          al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un periodo di complessivi tre mesi. Qualora  l'accertamento
          dell'identita' e della nazionalita'  ovvero  l'acquisizione
          di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta',  il
          giudice, su  richiesta  del  questore,  puo'  prorogare  il
          termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
          il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
          comunicazione  senza  ritardo  al   giudice.   Il   termine
          complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal  giudice,
          su richiesta del questore, per  ulteriori  periodi  di  tre
          mesi e per una durata complessiva non  superiore  ad  altri
          dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
          ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
          durata piu' a lungo a causa della mancata  cooperazione  da
          parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
          sia gia' stato trattenuto presso  le  strutture  carcerarie
          per un periodo pari  a  quello  di  sei  mesi  puo'  essere
          trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
          indicati  nel  periodo  precedente.  Nei  confronti   dello
          straniero a qualsiasi titolo detenuto, la  direzione  della
          struttura penitenziaria richiede al questore del  luogo  le
          informazioni  sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello
          stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un centro  di  permanenza  per  i  rimpatri,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma 5. 
              Valutato il singolo caso e tenuto  conto  dell'articolo
          13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi  in  stato
          di detenzione in carcere, si  procede  all'adozione  di  un
          nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine
          di allontanamento adottato dal questore ai sensi del  comma
          5-bis del presente  articolo.  Qualora  non  sia  possibile
          procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi  1  e  5-bis  del  presente
          articolo, nonche', ricorrendone i  presupposti,  quelle  di
          cui all'articolo 13, comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione, entro cinque
          giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di  cui  alle
          lettere a), b) e c)  del  comma  1  dell'articolo  606  del
          codice  di  procedura  penale.  Il  relativo  ricorso   non
          sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis,
          secondo e quarto periodo, della legge 22  aprile  2005,  n.
          69. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              7-bis. Nei casi di delitti commessi con  violenza  alle
          persone  o  alle  cose  in  occasione   o   a   causa   del
          trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
          o durante la permanenza  in  una  delle  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter  o  in  uno  dei  centri  di  cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, per i  quali  e'  obbligatorio  o  facoltativo
          l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del  codice  di
          procedura  penale,  quando  non  e'   possibile   procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
          sensi dell'articolo 382  del  codice  di  procedura  penale
          colui il quale, anche sulla base di documentazione video  o
          fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
          consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
              7-ter. Per  i  delitti  indicati  nel  comma  7-bis  si
          procede sempre con giudizio direttissimo, salvo  che  siano
          necessarie speciali indagini. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro del bilancio e della  programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis e 19-bis,
          commi 3 e 3.1., del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142 recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
          norme relative all'accoglienza dei  richiedenti  protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello  status  di  protezione  internazionale",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. (Trattenimento). - 1. Il richiedente non  puo'
          essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 
              2. Il  richiedente  e'  trattenuto,  ove  possibile  in
          appositi spazi, nei  centri  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti  dei
          posti disponibili, sulla base di una valutazione  caso  per
          caso, quando: 
                a) si trova nelle condizioni  previste  dall'articolo
          1, paragrafo F della Convenzione relativa  allo  status  di
          rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,  ratificata
          con la legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  modificata  dal
          protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato  con
          la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
          agli articoli 12, comma 1,  lettere  b)  e  c),  e  16  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                a-bis) si trova nelle condizioni di cui  all'articolo
          29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo  3,  comma  1,
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine   e   la
          sicurezza pubblica. 
                Nella valutazione della pericolosita' si tiene  conto
          di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,
          compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura   penale,   per   uno   dei   delitti    indicati
          dall'articolo 380, commi 1 e 2,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero per reati inerenti  agli  stupefacenti,  alla
          liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento  dell'immigrazione
          clandestina o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite ovvero per i reati  previsti  dagli  articoli  12,
          comma 1, lettera c), e 16,  comma  1,  lettera  d-bis)  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                d) e' necessario determinare gli elementi su  cui  si
          basa  la  domanda  di  protezione  internazionale  che  non
          potrebbero  essere  acquisiti  senza  il  trattenimento   e
          sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13,  comma
          4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla  sussistenza  del
          rischio di fuga e' effettuata caso per caso. 
              3. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  il
          richiedente che si trova in un centro di  cui  all'articolo
          14 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in
          attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
          o di espulsione ai sensi degli articoli 10,  13  e  14  del
          medesimo decreto legislativo, rimane nel centro  quando  vi
          sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'  stata
          presentata  al  solo  scopo   di   ritardare   o   impedire
          l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 
              3-bis. Salvo le ipotesi di cui  ai  commi  2  e  3,  il
          richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per  il  tempo
          strettamente necessario, e comunque non superiore a  trenta
          giorni, in appositi  locali  presso  le  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 1, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, per la determinazione  o  la  verifica
          dell'identita' o  della  cittadinanza,  anche  mediante  il
          ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
          la verifica delle banche dati. Ove non sia stato  possibile
          determinarne o verificarne l'identita' o  la  cittadinanza,
          il richiedente puo' essere trattenuto  nei  centri  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, con le modalita' previste dal  comma  5  del  medesimo
          articolo 14, per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni,
          prorogabili per altri trenta giorni  qualora  lo  straniero
          sia  cittadino  di  un  Paese  con   cui   l'Italia   abbia
          sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 
              4.  Lo  straniero  trattenuto   nei   centri   di   cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, riceve, a cura  del  gestore,  le  informazioni  sulla
          possibilita' di richiedere  protezione  internazionale.  Al
          richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite  le
          informazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  con  la  consegna
          dell'opuscolo informativo previsto  dal  medesimo  articolo
          10. 
              4-bis.  In  caso  di   inosservanza   dell'obbligo   di
          cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
          trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'  adottato
          per  iscritto,  e'  corredato   di   motivazione   e   reca
          l'indicazione che il richiedente ha facolta' di  presentare
          memorie o deduzioni personalmente o a mezzo  di  difensore.
          Il provvedimento e' trasmesso,  senza  ritardo  e  comunque
          entro  quarantotto  ore  dalla  sua  adozione,  alla  corte
          d'appello di cui all'articolo 5-bis  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13  aprile  2017,  n.  46.  Si  applica,  per  quanto
          compatibile,  l'articolo  14  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di  cui
          al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La  partecipazione
          del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
          tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel  quale  egli
          e' trattenuto. Il collegamento  audiovisivo  si  svolge  in
          conformita' alle specifiche tecniche stabilite con  decreto
          direttoriale d'intesa tra i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
          modalita' tali da assicurare la  contestuale,  effettiva  e
          reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi  i
          luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
          sempre consentito al difensore, o a un  suo  sostituto,  di
          essere presente nel luogo ove si trova il  richiedente.  Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'articolo 39, secondo comma, della legge  1°  aprile
          1981,  n.121,  e'  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il
          richiedente e ne attesta l'identita'  dando  atto  che  non
          sono posti  impedimenti  o  limitazioni  all'esercizio  dei
          diritti e delle facolta' a lui  spettanti.  Egli  da'  atto
          dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
          del presente comma nonche', se  ha  luogo  l'audizione  del
          richiedente, delle  cautele  adottate  per  assicurarne  la
          regolarita' con riferimento al luogo ove si  trova.  A  tal
          fine interpella, ove  occorra,  il  richiedente  e  il  suo
          difensore. Delle operazioni svolte  e'  redatto  verbale  a
          cura del medesimo operatore della polizia di Stato.  Quando
          il  trattenimento  e'  gia'  in  corso  al  momento   della
          presentazione   della   domanda,   i    termini    previsti
          dall'articolo 14,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore  trasmette
          gli atti alla corte d'appello competente per  la  convalida
          del trattenimento  per  un  periodo  massimo  di  ulteriori
          sessanta  giorni,  per  consentire   l'espletamento   della
          procedura di esame della domanda. 
              5-bis. Contro i provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
          comma  5  e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. 
              6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento  non
          possono protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario
          all'esame della  domanda  ai  sensi  dell'articolo  28-bis,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25,  e  successive  modificazioni,  come   introdotto   dal
          presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi  di
          trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  14   del   decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286.  Eventuali  ritardi
          nell'espletamento    delle     procedure     amministrative
          preordinate all'esame  della  domanda,  non  imputabili  al
          richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 
              7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3  e
          3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
          avverso  la  decisione   di   rigetto   della   Commissione
          territoriale ai  sensi  dell'articolo  35-bis  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, rimane  nel  centro  fino  all'adozione  del
          provvedimento di cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo
          35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato  a
          rimanere  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza   del
          ricorso giurisdizionale proposto. 
              8. Ai fini di cui al comma 7,  il  questore  chiede  la
          proroga del trattenimento in corso  per  periodi  ulteriori
          non  superiori  a  sessanta  giorni  di  volta   in   volta
          prorogabili  da  parte  della  corte   d'appello,   finche'
          permangono le condizioni di cui al comma 7. In  ogni  caso,
          la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5  e
          7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 
              9.  Il  trattenimento  e'  mantenuto  soltanto  finche'
          sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3,  3-bis  e  7.  In
          ogni caso, nei confronti  del  richiedente  trattenuto  che
          chiede  di  essere  rimpatriato  nel  Paese  di  origine  o
          provenienza  e'  immediatamente  adottato  o  eseguito   il
          provvedimento  di  espulsione  con   accompagnamento   alla
          frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e  5-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
          rimpatrio equivale a ritiro  della  domanda  di  protezione
          internazionale. 
              10. Nel caso in cui il richiedente e'  destinatario  di
          un  provvedimento  di  espulsione  da  eseguirsi   con   le
          modalita' di cui  all'articolo  13,  commi  5  e  5.2,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine  per
          la  partenza  volontaria  fissato  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 13, comma 5, e' sospeso per  il  tempo  occorrente
          all'esame della domanda. In  tal  caso  il  richiedente  ha
          accesso alle misure di accoglienza  previste  dal  presente
          decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14. 
              10-bis.  Nel  caso  in  cui  sussistano  fondati  dubbi
          relativi all'eta' dichiarata da un minore si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.». 
              «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero  durante  lo
          svolgimento   della   procedura   in   frontiera   di   cui
          all'articolo 28-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di  cui  all'articolo  6,
          commi 2 e 3-bis, del presente decreto e  nel  rispetto  dei
          criteri definiti all'articolo 14, comma  1.1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  il  richiedente  puo'
          essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in
          frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e
          b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  e
          fino alla decisione  dell'istanza  di  sospensione  di  cui
          all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n.  25
          del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad  entrare
          nel territorio dello Stato. 
              2. Il trattenimento di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto qualora il richiedente  non  abbia  consegnato  il
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' o non presti idonea garanzia finanziaria,  ovvero
          nelle more del perfezionamento della procedura  concernente
          la prestazione della garanzia  finanziaria.  Entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, con decreto del  Ministero  dell'interno,  di
          concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di
          prestazione della predetta garanzia finanziaria. 
              2-bis. Al richiedente che non e'  trattenuto  ai  sensi
          del  comma  1  si  applica,  comunque,  la  procedura  alla
          frontiera di cui  all'articolo  28-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e,  in  caso  di
          ricorso,  l'articolo  35-ter  del  medesimo  decreto.  Allo
          stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo  di
          cui all'articolo 4, comma 2. 
              3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre  il  tempo
          strettamente necessario per lo svolgimento della  procedura
          in frontiera ai  sensi  dell'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La  convalida  comporta
          il trattenimento nel centro per  un  periodo  massimo,  non
          prorogabile, di quattro settimane. 
              4. Nei casi di  cui  al  comma  1,  il  richiedente  e'
          trattenuto in appositi locali presso le  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 1, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi  consistenti
          e ravvicinati,  nei  centri  di  cui  all'articolo  14  del
          medesimo  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          situati in prossimita' della  frontiera  o  della  zona  di
          transito,   per   il    tempo    strettamente    necessario
          all'accertamento del  diritto  ad  entrare  nel  territorio
          dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6,
          comma 5. 
              4-bis.  In  caso  di   inosservanza   dell'obbligo   di
          cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
              «Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri  non
          accompagnati). - Omissis 
              3. L'identita' di un minore straniero non  accompagnato
          e'  accertata  dalle  autorita'  di   pubblica   sicurezza,
          coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
          o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
          stata garantita allo stesso minore un'immediata  assistenza
          umanitaria.  Qualora  sussista  un  dubbio   circa   l'eta'
          dichiarata,  questa  e'   accertata   in   via   principale
          attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
          collaborazione   delle   autorita'   diplomatico-consolari.
          L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
          deve essere richiesto nei casi in cui  il  presunto  minore
          abbia  espresso  la   volonta'   di   chiedere   protezione
          internazionale ovvero  quando  una  possibile  esigenza  di
          protezione internazionale emerga a  seguito  del  colloquio
          previsto dal comma 1. 
              Tale intervento non e' altresi' esperibile  qualora  da
          esso possano derivare pericoli di persecuzione e  nei  casi
          in  cui  il  minore  dichiari  di  non   volersi   avvalere
          dell'intervento  dell'autorita'  diplomatico-consolare.  Il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e il Ministero  dell'interno  promuovono  le
          opportune iniziative, d'intesa con gli  Stati  interessati,
          al fine di accelerare il compimento degli  accertamenti  di
          cui al presente comma. 
              3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario
          per acquisire il documento anagrafico o  elementi  relativi
          all'identita' e alla cittadinanza nonche' ai Paesi  in  cui
          il minore ha soggiornato o  e'  transitato,  e'  consentito
          l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o  digitali
          in suo possesso. L'accesso e' eseguito in conformita'  alle
          disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286.  Competente  per  la
          convalida e' il tribunale per i minorenni,  che  decide  in
          composizione monocratica. Le operazioni  si  svolgono  alla
          presenza  anche  dell'esercente  i  poteri  tutelari,   ove
          nominato. 
              Omissis.».