((Art. 12 - bis
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri
1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti
dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle
fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali
competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa
d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,
Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di parti del
territorio o» sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: «EASO» e' sostituita dalle seguenti:
«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1
e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e'
notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento
dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di
ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente
con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle
relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al
comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco
vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il
Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni
parlamentari».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. In
applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla
normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di
informazione fornite dalle organizzazioni internazionali
competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i
seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,
Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana,
Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru',
Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo'
essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base
del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della
legge all'interno di un sistema democratico e della
situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in
via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre
forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne'
pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni
di conflitto armato interno o internazionale. La
designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere
fatta con l'eccezione di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene
conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta
protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti
mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e
regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti
nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre
1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato
ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10
dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si
puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della
predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33
della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le
violazioni di tali diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non
appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine
sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche
delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di
informazione, comprese in particolare quelle fornite da
altri Stati membri dell'Unione europea, dall'Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio
d'Europa e da altre organizzazioni internazionali
competenti.
4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al
comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza
di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei Ministri,
entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una
relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti
esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni
internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al
comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi
nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende
promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del
presente articolo puo' essere considerato Paese di origine
sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza
di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava
abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi
per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione
particolare in cui lo stesso richiedente si trova.».