((Art. 12 - bis 
 
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
  n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In applicazione dei  criteri  di  qualificazione  stabiliti
dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri  rinvenuti  dalle
fonti di informazione  fornite  dalle  organizzazioni  internazionali
competenti, sono considerati Paesi  di  origine  sicuri  i  seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa
d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,
Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia»; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «di  parti  del
territorio o» sono soppresse; 
    c) al comma 4, la parola: «EASO» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma  1
e' aggiornato periodicamente con atto avente forza  di  legge  ed  e'
notificato  alla  Commissione  europea.  Ai  fini  dell'aggiornamento
dell'elenco, il Consiglio  dei  ministri,  entro  il  15  gennaio  di
ciascun anno, delibera una relazione,  nella  quale,  compatibilmente
con le preminenti  esigenze  di  sicurezza  e  di  continuita'  delle
relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui  al
comma 4, riferisce sulla situazione  dei  Paesi  inclusi  nell'elenco
vigente e di quelli dei quali  intende  promuovere  l'inclusione.  Il
Governo  trasmette   la   relazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis  del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  2-bis  (Paesi  di  origine  sicuri).  -  1.   In
          applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti  dalla
          normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti  di
          informazione fornite  dalle  organizzazioni  internazionali
          competenti, sono considerati  Paesi  di  origine  sicuri  i
          seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh,  Bosnia-Erzegovina,
          Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana,
          Kosovo, Macedonia del  Nord,  Marocco,  Montenegro,  Peru',
          Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. 
              2. Uno Stato non appartenente all'Unione  europea  puo'
          essere considerato Paese di origine sicuro se,  sulla  base
          del  suo  ordinamento  giuridico,  dell'applicazione  della
          legge  all'interno  di  un  sistema  democratico  e   della
          situazione politica generale, si puo'  dimostrare  che,  in
          via  generale  e   costante,   non   sussistono   atti   di
          persecuzione quali definiti  dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura  o  altre
          forme di pena  o  trattamento  inumano  o  degradante,  ne'
          pericolo a causa di violenza indiscriminata  in  situazioni
          di  conflitto   armato   interno   o   internazionale.   La
          designazione di un Paese  di  origine  sicuro  puo'  essere
          fatta con l'eccezione di categorie di persone. 
              3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene
          conto,  tra  l'altro,  della  misura  in  cui  e'   offerta
          protezione  contro  le  persecuzioni  ed  i  maltrattamenti
          mediante: 
                a)   le   pertinenti   disposizioni   legislative   e
          regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate; 
                b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti
          nella Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti
          dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  del  4  novembre
          1950, ratificata ai sensi della legge  4  agosto  1955,  n.
          848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili  e
          politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato
          ai sensi della legge 25  ottobre  1977,  n.  881,  e  nella
          Convenzione delle Nazioni Unite contro la  tortura  del  10
          dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali  non  si
          puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2,  della
          predetta Convenzione europea; 
                c) il rispetto del principio di cui  all'articolo  33
          della Convenzione di Ginevra; 
                d)  un  sistema  di  ricorsi  effettivi   contro   le
          violazioni di tali diritti e liberta'. 
              4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato  non
          appartenente all'Unione europea  e'  un  Paese  di  origine
          sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione
          nazionale per il diritto di  asilo,  che  si  avvale  anche
          delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui
          all'articolo  5,  comma  1,  nonche'  su  altre  fonti   di
          informazione, comprese in  particolare  quelle  fornite  da
          altri  Stati  membri  dell'Unione   europea,   dall'Agenzia
          dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal  Consiglio
          d'Europa   e   da   altre   organizzazioni   internazionali
          competenti. 
              4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di  cui  al
          comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente  forza
          di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini
          dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei  Ministri,
          entro  il  15  gennaio  di  ciascun  anno,   delibera   una
          relazione, nella quale, compatibilmente con  le  preminenti
          esigenze di sicurezza  e  di  continuita'  delle  relazioni
          internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui  al
          comma 4,  riferisce  sulla  situazione  dei  Paesi  inclusi
          nell'elenco  vigente  e  di  quelli   dei   quali   intende
          promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la  relazione
          alle competenti Commissioni parlamentari. 
              5. Un Paese designato di origine sicuro  ai  sensi  del
          presente articolo puo' essere considerato Paese di  origine
          sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza
          di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava
          abitualmente in quel Paese e non ha invocato  gravi  motivi
          per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione
          particolare in cui lo stesso richiedente si trova.».