((Art. 12 - ter
Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare
1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per asilo, per » sono sostituite dalle
seguenti: «in conseguenza del riconoscimento della protezione
internazionale o per»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei
titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della
protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della
richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno
legale di almeno due anni nel territorio nazionale».
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione
europea.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Diritto all'unita' familiare). - 1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in
conseguenza del riconoscimento della protezione
internazionale o per studio, per motivi religiosi o per
motivi familiari.
1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione
dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al
riconoscimento della protezione internazionale, devono
avere maturato, al momento della richiesta di
ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di
soggiorno legale di almeno due anni nel territorio
nazionale.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di
uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle
piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di
attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorita' il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.».