((Art. 12 - ter 
 
Modifiche  all'articolo  28  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare 
 
  1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «per asilo, per » sono sostituite dalle
seguenti:  «in  conseguenza  del  riconoscimento   della   protezione
internazionale o per»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli stranieri di cui al  comma  1,  ad  esclusione  dei
titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della
protezione internazionale, devono avere maturato,  al  momento  della
richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), c) e d), un periodo  ininterrotto  di  soggiorno
legale di almeno due anni nel territorio nazionale». 
  2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa  dell'Unione
europea.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  28  (Diritto  all'unita'  familiare).  -  1.  Il
          diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
          confronti dei familiari  stranieri  e'  riconosciuto,  alle
          condizioni  previste  dal  presente   testo   unico,   agli
          stranieri titolari di carta di soggiorno o di  permesso  di
          soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato  per
          motivi  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,   ovvero   in
          conseguenza    del    riconoscimento    della    protezione
          internazionale o per studio, per  motivi  religiosi  o  per
          motivi familiari. 
              1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1,  ad  esclusione
          dei  titolari  di  permesso  di  soggiorno  conseguente  al
          riconoscimento  della  protezione  internazionale,   devono
          avere   maturato,   al   momento   della    richiesta    di
          ricongiungimento per i familiari di  cui  all'articolo  29,
          comma 1, lettere a), c) e d), un  periodo  ininterrotto  di
          soggiorno  legale  di  almeno  due  anni   nel   territorio
          nazionale. 
              2. Ai familiari stranieri di cittadini  italiani  o  di
          uno  Stato  membro  dell'Unione   Europea   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,  fatte  salve  quelle
          piu' favorevoli della presente legge o del  regolamento  di
          attuazione. 
              3.   In   tutti   i   procedimenti   amministrativi   e
          giurisdizionali finalizzati a dare  attuazione  al  diritto
          all'unita' familiare e riguardanti i  minori,  deve  essere
          preso in  considerazione  con  carattere  di  priorita'  il
          superiore interesse del fanciullo, conformemente  a  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 1,  della  Convenzione  sui
          diritti del fanciullo del 20 novembre  1989,  ratificata  e
          resa esecutiva ai sensi della  legge  27  maggio  1991,  n.
          176.».