((Art. 12 - quater 
 
Modifica  all'articolo  29  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di  ricongiungimento
  familiare 
 
  1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del  numero
degli occupanti dell'alloggio e degli altri  requisiti  previsti  dal
decreto del Ministro della sanita' 5 luglio  1975,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).   -   1.   Lo
          straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i  seguenti
          familiari: 
                a) coniuge non legalmente  separato  e  di  eta'  non
          inferiore ai diciotto anni; 
                b) figli minori, anche del coniuge o nati  fuori  del
          matrimonio,  non  coniugati,  a  condizione   che   l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
                c) figli maggiorenni a carico,  qualora  per  ragioni
          oggettive   non    possano    provvedere    alle    proprie
          indispensabili esigenze di vita in ragione del  loro  stato
          di salute che comporti invalidita' totale; 
                d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
          nel Paese di origine  o  di  provenienza,  ovvero  genitori
          ultrasessantacinquenni,  qualora  gli  altri  figli   siano
          impossibilitati  al  loro  sostentamento  per  documentati,
          gravi motivi di salute. 
              1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),  c)
          e d), non possano essere documentati in modo certo mediante
          certificati  o  attestazioni   rilasciati   da   competenti
          autorita' straniere,  in  ragione  della  mancanza  di  una
          autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
          dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione,  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono   al
          rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,    sulla    base    dell'esame    del    DNA    (acido
          desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. 
              1-ter.  Non  e'  consentito  il  ricongiungimento   dei
          familiari di cui alle lettere a) e d) del comma  1,  quando
          il familiare  di  cui  si  chiede  il  ricongiungimento  e'
          coniugato   con   un   cittadino   straniero   regolarmente
          soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli di eta' inferiore a diciotto anni  al  momento  della
          presentazione dell'istanza di  ricongiungimento.  I  minori
          adottati o affidati o sottoposti a tutela  sono  equiparati
          ai figli. 
              3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  29-bis,  lo
          straniero che richiede il ricongiungimento deve  dimostrare
          la disponibilita': 
                a)   di   un   alloggio   conforme    ai    requisiti
          igienico-sanitari,   nonche'   di   idoneita'    abitativa,
          accertati dai competenti uffici comunali. Nel  caso  di  un
          figlio di eta' inferiore agli anni quattordici  al  seguito
          di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del
          titolare dell'alloggio nel quale il  minore  effettivamente
          dimorera',  previa  verifica  del  numero  degli  occupanti
          dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal  decreto
          del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975; 
                b) di un reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente; 
                b-bis) di una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro
          titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi
          nel   territorio   nazionale   a   favore   dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione   al
          Servizio  sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di   un
          contributo il cui importo e' da  determinarsi  con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e  da
          aggiornarsi con cadenza  biennale,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.» 
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare di carta di soggiorno o di un  visto  di  ingresso
          per lavoro subordinato relativo a contratto di  durata  non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i  quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,   a
          condizione che ricorrano i requisiti di  disponibilita'  di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma  6,  e'
          consentito  l'ingresso  per  ricongiungimento   al   figlio
          minore,  gia'  regolarmente  soggiornante  in  Italia   con
          l'altro genitore, del genitore  naturale  che  dimostri  il
          possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio  e  di
          reddito di cui al comma 3. Ai  fini  della  sussistenza  di
          tali  requisiti  si  tiene  conto  del  possesso  di   tali
          requisiti da parte dell'altro genitore. 
              6. Al familiare autorizzato  all'ingresso  ovvero  alla
          permanenza sul territorio nazionale ai sensi  dell'articolo
          31, comma 3, e' rilasciato, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 5, comma 3-bis, un  permesso  per  assistenza
          minore, rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a  quella
          stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il  permesso  di
          soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma  non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
              7.  La  domanda  di  nulla  osta  al   ricongiungimento
          familiare,  corredata  della  documentazione  relativa   ai
          requisiti di cui al comma  3,  e'  inviata,  con  modalita'
          informatiche,  allo  Sportello  unico  per   l'immigrazione
          presso la prefettura -  ufficio  territoriale  del  Governo
          competente per il  luogo  di  dimora  del  richiedente,  il
          quale, con  le  stesse  modalita',  ne  rilascia  ricevuta.
          L'ufficio,  acquisito  dalla  questura  il   parere   sulla
          insussistenza  dei  motivi  ostativi   all'ingresso   dello
          straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo  4,
          comma 3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza  dei
          requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta  ovvero
          un provvedimento di diniego dello stesso. Il  rilascio  del
          visto nei confronti del familiare per  il  quale  e'  stato
          rilasciato  il   predetto   nulla   osta   e'   subordinato
          all'effettivo  accertamento  dell'autenticita',  da   parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante i presupposti di  parentela,  coniugio,  minore
          eta' o stato di salute. 
              8. Il  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare  e'
          rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 
              9.  La  richiesta  di  ricongiungimento  familiare   e'
          respinta se e' accertato che  il  matrimonio  o  l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato di entrare  o  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato. 
              10. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si
          applicano: 
                a) quando il soggiornante  chiede  il  riconoscimento
          dello status di rifugiato e la sua domanda  non  e'  ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva; 
                b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di
          protezione  temporanea,  disposte  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero  delle  misure  di
          cui agli articoli 20 e 20-bis)); 
                c).".