((Art. 12 - quater
Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento
familiare
1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del numero
degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal
decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati,
gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera', previa verifica del numero degli occupanti
dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto
del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.»
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il
quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui agli articoli 20 e 20-bis));
c).".