Art. 13 
 
       Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera 
          per i richiedenti)) la protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 10, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) che, rintracciati,  anche  a  seguito  di  operazioni  di
ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza
delle frontiere esterne dell'Unione  europea,  svolte  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di  cui  all'articolo  28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole:  «durante  la
sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la
procedura di esame della domanda di protezione internazionale»; 
    b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo,  qualora  la
procedura si svolga direttamente  alla  frontiera  o  nelle  zone  di
transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma  2-bis,  la  decisione
reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce  gli  effetti
del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10,  comma  2,
lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286.  Si
applica il comma 4, quarto periodo.»; 
  3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  6»   sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: «che
certifica la sua qualita' di richiedente  protezione  internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «recante il codice unico d'identita',
assegnato in esito alle attivita'  di  foto-segnalamento  svolte,  la
fotografia   del   titolare   e   le   generalita'   dichiarate   dal
richiedente»)); 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «L'attestato
nominativo  certifica  la  qualita'  di  richiedente  la   protezione
internazionale, attesta l'identita' dichiarata  dall'interessato  nel
corso  delle   attivita'   di   foto-segnalamento   e   consente   il
riconoscimento del  titolare  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera  c),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    b) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui  all'articolo  35-bis,  comma
4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
trattenimento di cui al comma  1  puo'  essere  disposto  qualora  il
richiedente non abbia consegnato  il  passaporto  o  altro  documento
equipollente in corso di  validita'  o  non  presti  idonea  garanzia
finanziaria, ovvero nelle more del  perfezionamento  della  procedura
concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Al richiedente che non e'  trattenuto  ai  sensi  del
comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di  cui
all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28  gennaio
2008, n. 25 e, in caso di ricorso,  l'articolo  35-ter  del  medesimo
decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo
di cui all'articolo 4, comma 2.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.10 (Respingimento). - 1. La polizia  di  frontiera
          respinge gli stranieri che  si  presentano  ai  valichi  di
          frontiera senza avere  i  requisiti  richiesti  dal  codice
          frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
          presente testo unico per l'ingresso  nel  territorio  dello
          Stato. 
              1-bis. Contro i  provvedimenti  di  respingimento  alla
          frontiera di applicazione immediata adottati ai  sensi  del
          comma 1 e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  di
          polizia di frontiera che ha disposto il  respingimento.  La
          procura  al  difensore  puo'  essere   rilasciata   innanzi
          all'autorita' consolare italiana competente per territorio. 
              2. Il respingimento con accompagnamento alla  frontiera
          e' altresi'  disposto  dal  questore  nei  confronti  degli
          stranieri: 
                a)  che   entrando   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendosi  ai  controlli  di  frontiera,  sono   fermati
          all'ingresso o subito dopo; 
                b) che, nelle circostanze di cui  al  comma  1,  sono
          stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
          di pubblico soccorso; 
                b-bis)  che,  rintracciati,  anche   a   seguito   di
          operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel  corso  delle
          attivita'   di   sorveglianza   delle   frontiere   esterne
          dell'Unione europea, svolte ai sensi del  regolamento  (UE)
          2016/399 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          marzo 2016, sono condotti nelle zone  di  cui  all'articolo
          28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
          n. 25. 
              2-bis. Al provvedimento  di  respingimento  di  cui  al
          comma 2  si  applicano  le  procedure  di  convalida  e  le
          disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter,
          7 e 8. 
              2-ter. Lo straniero destinatario del  provvedimento  di
          respingimento di cui al comma  2  non  puo'  rientrare  nel
          territorio dello Stato senza  una  speciale  autorizzazione
          del Ministro dell'interno.  In  caso  di  trasgressione  lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
          Si applicano altresi' le disposizioni di  cui  all'articolo
          13, comma 13, terzo periodo. 
              2-quater. Allo straniero che, gia'  denunciato  per  il
          reato di  cui  al  comma  2-ter  ed  espulso,  abbia  fatto
          reingresso nel territorio dello Stato si  applica  la  pena
          della reclusione da uno a cinque anni. 
              2-quinquies. Per i reati previsti  dai  commi  2-ter  e
          2-quater e' obbligatorio l'arresto  dell'autore  del  fatto
          anche fuori dei casi di flagranza e  si  procede  con  rito
          direttissimo. 
              2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un
          periodo non inferiore a tre anni e non superiore  a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le circostanze concernenti il singolo caso. 
              3. Il  vettore  che  ha  condotto  alla  frontiera  uno
          straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o  che
          deve  essere  comunque  respinto  a  norma   del   presente
          articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico  ed
          a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
          rilasciato  il  documento  di  viaggio   eventualmente   in
          possesso dello  straniero.  Tale  disposizione  si  applica
          anche  quando  l'ingresso  e'  negato  allo  straniero   in
          transito,   qualora   il   vettore   che   avrebbe   dovuto
          trasportarlo  nel  Paese   di   destinazione   rifiuti   di
          imbarcarlo o le autorita' dello Stato di  destinazione  gli
          abbiano negato  l'ingresso  o  lo  abbiano  rinviato  nello
          Stato. 
              4. Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  e  quelle
          dell'articolo 4, commi 3 e 6, non  si  applicano  nei  casi
          previsti  dalle  disposizioni  vigenti   che   disciplinano
          l'asilo  politico,  il  riconoscimento  dello   status   di
          rifugiato  ovvero  l'adozione  di  misure   di   protezione
          temporanea per motivi umanitari. 
              5. Per lo straniero respinto e'  prevista  l'assistenza
          necessaria presso i valichi di frontiera. 
              6. I respingimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza. 
              6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito,  a
          cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel  sistema  di
          informazione  Schengen  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          dicembre  2006,  e  comporta  il  divieto  di  ingresso   e
          soggiorno nel territorio  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea, nonche' degli Stati  non  membri  cui  si  applica
          l'acquis di Schengen.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 32, commi 4 e
          4-bis del citato decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Garanzie  per  i  richiedenti  asilo).  -  1.
          All'atto della presentazione  della  domanda  1'ufficio  di
          polizia competente a riceverla informa il richiedente della
          procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante  il
          procedimento e dei tempi e mezzi  a  sua  disposizione  per
          corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
          fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di  cui
          al comma 2. L'ufficio di  polizia  informa  il  richiedente
          che, ove proveniente  da  un  Paese  designato  di  origine
          sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere
          rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis. 
              1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di  cui  al
          comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti  e
          responsabilita'. 
              2.  La  Commissione  nazionale   redige,   secondo   le
          modalita' definite nel regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra: 
                a) le fasi  della  procedura  per  il  riconoscimento
          della protezione internazionale,  comprese  le  conseguenze
          dell'allontanamento ingiustificato dai centri; 
                b) i principali  diritti  e  doveri  del  richiedente
          durante la procedura di esame della domanda  di  protezione
          internazionale; 
                c) le prestazioni sanitarie e  di  accoglienza  e  le
          modalita' per riceverle; 
                d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
          delle principali organizzazioni di tutela  dei  richiedenti
          protezione   internazionale,   nonche'   informazioni   sul
          servizio di cui al comma 2-bis. 
                d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri
          ai sensi dell'articolo. 
              2-bis. 
              2-bis. Al fine di garantire al richiedente un  servizio
          gratuito di informazione sulla  procedura  di  esame  della
          domanda da parte delle  Commissioni  territoriali,  nonche'
          sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione
          delle  decisioni  in  sede  giurisdizionale,  il  Ministero
          dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
          enti di tutela dei titolari  di  protezione  internazionale
          con  esperienza   consolidata   nel   settore,   anche   ad
          integrazione dei servizi  di  informazione  assicurati  dal
          gestore  nelle  strutture  di  accoglienza   previste   dal
          presente decreto. 
              3. Al richiedente e'  garantita,  in  ogni  fase  della
          procedura, la possibilita' di contattare  1'UNHCR  o  altra
          organizzazione di sua  fiducia  competente  in  materia  di
          asilo. 
              4. Il richiedente e'  tempestivamente  informato  della
          decisione. 
              Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento  per
          il riconoscimento  della  protezione  interna-zionale  sono
          rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata,  o,
          se cio' non e'  possibile,  in  lingua  inglese,  francese,
          spagnola  o   araba,   secondo   la   preferenza   indicata
          dall'interessato.  In  tutte  le  fasi   del   procedimento
          connesse alla presentazione ed all'esame della domanda,  al
          richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un
          interprete della  sua  lingua  o  di  altra  lingua  a  lui
          comprensibile. 
              Ove  necessario,  si  provvede  alla  traduzione  della
          documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase  della
          procedura. 
              5. In caso di  impugnazione  della  decisione  in  sede
          giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
          relativo giudizio, sono assicurate le  stesse  garanzie  di
          cui al presente articolo.". 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo decreto legislativo; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          nei casi di cui all'articolo 28-ter; 
                b-ter) rigetta  la  domanda  se,  in  una  parte  del
          territorio del Paese di  origine,  il  richiedente  non  ha
          fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
          rischi effettivi di subire danni gravi o  ha  accesso  alla
          protezione  contro  persecuzioni  o   danni   gravi,   puo'
          legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso  e
          si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca. 
              1-bis. 
              2. 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale   e   ricorrano   i   presupposti   di   cui
          all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale  trasmette
          gli atti al questore per il  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno  biennale  che  reca  la   dicitura   "protezione
          speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento  verso
          uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
          Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  comma  e'
          rinnovabile, previo parere della Commissione  territoriale,
          e consente di svolgere attivita'  lavorativa,  fatto  salvo
          quanto   previsto   in    ordine    alla    convertibilita'
          dall'articolo 6, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. 
              3.1.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della   domanda   di
          protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
          all'articolo 19,  comma  2,  lettera  d-bis),  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   la   Commissione
          territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
          del permesso di soggiorno ivi previsto. 
              3.2.  Nei  casi  in  cui  la  domanda   di   protezione
          internazionale non e' accolta e nel corso del  procedimento
          emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la  Commissione
          territoriale ne informa  il  Procuratore  della  Repubblica
          presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,   per
          l'eventuale  attivazione  delle  misure  di  assistenza  in
          favore del minore. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e
          b-ter),  del  presente  articolo  e  il  verificarsi  delle
          ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano,
          alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per
          il richiedente di lasciare il territorio  nazionale,  salvo
          che gli sia stato rilasciato un permesso  di  soggiorno  ad
          altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi
          la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi  3.2
          e  3-bis  del  presente  articolo  o  di  una  delle  cause
          impeditive di cui all'articolo 19, commi  1-bis  e  2,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui
          al   periodo   precedente,   la   decisione   reca    anche
          l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del  divieto  di
          reingresso di cui all'articolo  13,  commi  13  e  14,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  L'attestazione
          tiene luogo e produce  gli  effetti  del  provvedimento  di
          espulsione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13   del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  il  questore
          procede ai sensi del medesimo articolo 13,  commi  4  e  5,
          salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e  4,
          del   presente   decreto.    Il    provvedimento    recante
          l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita'  al
          presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi
          dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto. 
              4-bis. Nei casi di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,
          qualora la procedura si svolga direttamente alla  frontiera
          o nelle zone di transito, ai  sensi  dell'articolo  28-bis,
          comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione  dell'obbligo
          di rimpatrio e produce gli  effetti  del  provvedimento  di
          respingimento di cui  all'articolo  10,  comma  2,  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Si
          applica il comma 4, quarto periodo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Documentazione).  -  1.  Al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di  soggiorno  per  richiesta  asilo
          valido nel territorio nazionale per sei  mesi,  rinnovabile
          fino alla decisione della domanda o comunque per  il  tempo
          in cui e' autorizzato a rimanere nel  territorio  nazionale
          ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3  e  4,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25.  Il  permesso   di
          soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  non
          costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286. 
              2. In caso  di  trattenimento  ai  sensi  del  presente
          decreto, la questura rilascia al richiedente  un  attestato
          nominativo recante il codice unico  d'identita',  assegnato
          in esito alle attivita'  di  foto-segnalamento  svolte,  la
          fotografia del titolare e  le  generalita'  dichiarate  dal
          richiedente. L'attestato nominativo certifica  la  qualita'
          di  richiedente  la  protezione   internazionale,   attesta
          l'identita' dichiarata  dall'interessato  nel  corso  delle
          attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento
          del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              3.  La  ricevuta  attestante  la  presentazione   della
          richiesta   di   protezione    internazionale    rilasciata
          contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi
          dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto  legislativo  28
          gennaio 2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,  come
          introdotto dal presente decreto,  costituisce  permesso  di
          soggiorno provvisorio. 
              4. L'accesso alle misure di accoglienza e  il  rilascio
          del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1,  non  sono
          subordinati  alla  sussistenza   di   requisiti   ulteriori
          rispetto a  quelli  espressamente  richiesti  dal  presente
          decreto. 
              5. La questura puo' fornire al richiedente un documento
          di  viaggio  ai  sensi  dell'articolo  21  della  legge  21
          novembre 1967, n. 1185,  quando  sussistono  gravi  ragioni
          umanitarie che ne rendono  necessaria  la  presenza  in  un
          altro Stato.". 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  6-bis  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come  modificato  dalla
          presente  legge,  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 12.