Art. 13
Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera
per i richiedenti)) la protezione internazionale
1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di
ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza
delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la
sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la
procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la
procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione
reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti
del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si
applica il comma 4, quarto periodo.»;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: «che
certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «recante il codice unico d'identita',
assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la
fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal
richiedente»));
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato
nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione
internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel
corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il
riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma
4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il
richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia
finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura
concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del
comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di cui
all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo
decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo
di cui all'articolo 4, comma 2.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art.10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di
polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La
procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi
all'autorita' consolare italiana competente per territorio.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso;
b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di
operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle
attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne
dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al
comma 2 si applicano le procedure di convalida e le
disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter,
7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il
reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto
reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e
2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze concernenti il singolo caso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che
deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed
a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica
anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli
abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a
cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di
informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e
soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica
l'acquis di Schengen.".
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 32, commi 4 e
4-bis del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente
che, ove proveniente da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere
rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al
comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e
responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la procedura di esame della domanda di protezione
internazionale;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' informazioni sul
servizio di cui al comma 2-bis.
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri
ai sensi dell'articolo.
2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio
gratuito di informazione sulla procedura di esame della
domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche'
sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione
delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero
dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
enti di tutela dei titolari di protezione internazionale
con esperienza consolidata nel settore, anche ad
integrazione dei servizi di informazione assicurati dal
gestore nelle strutture di accoglienza previste dal
presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare 1'UNHCR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di
asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per
il riconoscimento della protezione interna-zionale sono
rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o,
se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese,
spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento
connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al
richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui
comprensibile.
Ove necessario, si provvede alla traduzione della
documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della
procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di
cui al presente articolo.".
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del Paese di origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
1-bis.
2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione
speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale,
e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo
quanto previsto in ordine alla convertibilita'
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione
internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento
emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in
favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e
b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle
ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano,
alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per
il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo
che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad
altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi
la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2
e 3-bis del presente articolo o di una delle cause
impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui
al periodo precedente, la decisione reca anche
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di
reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione
tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di
espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore
procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5,
salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4,
del presente decreto. Il provvedimento recante
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al
presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo,
qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera
o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis,
comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo
di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si
applica il comma 4, quarto periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Documentazione). - 1. Al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile
fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di
soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non
costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. In caso di trattenimento ai sensi del presente
decreto, la questura rilascia al richiedente un attestato
nominativo recante il codice unico d'identita', assegnato
in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la
fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal
richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualita'
di richiedente la protezione internazionale, attesta
l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle
attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento
del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. La ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di protezione internazionale rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi
dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come
introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di
soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio
del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono
subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori
rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente
decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento
di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni
umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un
altro Stato.".
- Per i riferimenti all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 12.