Art. 14 
 
     Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «b-bis)  (("domanda   reiterata")):   un'ulteriore   domanda   di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una
decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui
il richiedente abbia esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai  sensi
dell'articolo 23  o  dopo  l'estinzione  del  procedimento  ai  sensi
dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»; 
    b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    c) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 23-bis (Procedura  in  caso  di  ritiro  implicito  della
domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi
in cui: 
        a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
6, comma 3-bis, prima di essere convocato per  il  colloquio  di  cui
all'articolo  12  si  allontana  senza  giustificato   motivo   dalle
strutture  di  accoglienza  ovvero  si  sottrae   alla   misura   del
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo; 
        b) il richiedente non  si  presenta  al  colloquio  personale
disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12
e  la  notificazione  della  convocazione  e'  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis,  ovvero  si  intende  eseguita  ai
sensi del comma 3-ter del medesimo articolo. 
      2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  Commissione  territoriale
rigetta la domanda se la ritiene infondata in  base  ad  un  adeguato
esame  del  merito,  ((ai  sensi  dell'articolo))   3   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  ovvero  ne  sospende  l'esame
quando dalla domanda non  sono  ricavabili  elementi  di  valutazione
della stessa. 
      3.  Il  richiedente  puo'  chiedere  per  una  sola  volta   la
riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro  nove
mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine,  il  procedimento  e'
estinto. 
      4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della  procedura
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis)  e  c),  e  comma
2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta
salva la possibilita' di decidere in base ad un  adeguato  esame  del
merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina
il mancato assolvimento, da  parte  del  richiedente,  dell'onere  di
dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il  Paese  non
sicuro  in  relazione  alla  sua  situazione  particolare,   di   cui
all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32,  commi  4  e
4-bis. 
      5. La domanda presentata dal richiedente  successivamente  alla
decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2  e  all'estinzione
del procedimento ((di  cui  al  comma  3  e'))  sottoposta  ad  esame
preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di  esame
preliminare   sono   valutati   i   motivi   addotti    a    sostegno
dell'ammissibilita'    della    domanda,    comprese    le    ragioni
((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio,  di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del  comma  1  del  presente
articolo.»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 23-bis  del
          citato decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          s'intende per: 
                a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione  relativa
          allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
          1951, ratificata con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  e
          modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
          asilo  o  domanda»:  la  domanda  presentata   secondo   le
          procedure  previste  dal  presente  decreto,   diretta   ad
          ottenere lo status di rifugiato o lo status  di  protezione
          sussidiaria; 
                b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore  domanda  di
          protezione internazionale  presentata  dopo  che  e'  stata
          adottata  una   decisione   definitiva   su   una   domanda
          precedente, anche nel caso  in  cui  il  richiedente  abbia
          esplicitamente ritirato la domanda ai  sensi  dell'articolo
          23  o  dopo  l'estinzione   del   procedimento   ai   sensi
          dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3; 
                c)  «richiedente»:  il  cittadino  straniero  che  ha
          presentato la domanda di  protezione  internazionale  sulla
          quale  non  e'  stata   ancora   adottata   una   decisione
          definitiva; 
                d)   «rifugiato»:   cittadino   di   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea il  quale,  per  il  timore
          fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di   razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova  fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo'  o,
          a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,  ferme
          le  cause  di  esclusione  previste  dall'articolo  10  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da  parte
          dello Stato di un cittadino straniero  quale  rifugiato,  a
          seguito  dell'accoglimento  della  domanda  di   protezione
          internazionale, secondo le procedure definite dal  presente
          decreto; 
                f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
          cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
          apolide  che  non   possiede   i   requisiti   per   essere
          riconosciuto  come  rifugiato,   ma   nei   cui   confronti
          sussistono fondati motivi di ritenere  che,  se  ritornasse
          nel Paese di  origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se
          ritornasse nel Paese nel  quale  aveva  precedentemente  la
          dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di  subire
          un grave danno come definito dall'articolo 14  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale  non  puo'
          o, a causa di  tale  rischio,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di detto Paese; 
                g)   «status   di   protezione    sussidiaria»:    il
          riconoscimento  da  parte  dello  Stato  di  un   cittadino
          straniero   quale   persona   ammessa    alla    protezione
          sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della  domanda  di
          protezione internazionale, secondo  le  procedure  definite
          dal presente decreto; 
                h) «minore non accompagnato»: il cittadino  straniero
          di eta' inferiore agli anni  diciotto  che  si  trova,  per
          qualsiasi  causa,  nel  territorio  nazionale,   privo   di
          assistenza e di rappresentanza legale; 
                h-bis)  «persone  vulnerabili»:  minori;  minori  non
          accompagnati; disabili, anziani,  donne,  genitori  singoli
          con figli minori, vittime della  tratta  di  esseri  umani,
          persone affette da gravi malattie o  da  disturbi  mentali;
          persone per le quali e' accertato che hanno subito torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o sessuale, vittime di mutilazioni genitali; 
                i) UNHC: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
          i rifugiati; 
                i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
          europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal  regolamento
          (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 maggio 2010. 
                m).". 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali dispongono l'audizione  dell'interessato,  ove
          possibile, utilizzando  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   anche
          mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel  rispetto
          delle esigenze di  riservatezza  dei  dati  che  riguardano
          l'identita'  e  le  dichiarazioni  del  richiedente,  fermo
          restando quanto previsto dagli articoli 13  e  14,  tramite
          comunicazione  effettuata   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 11. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di  norma  alla  presenza
          del  componente  funzionario  amministrativo  con   compiti
          istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
          stesso sesso del  richiedente.  Il  funzionario  istruttore
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
          del   Presidente,   o   su   richiesta    dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  ed  in
          tutti i casi in cui  risulti  certificata  dalla  struttura
          sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
          Servizio    sanitario     nazionale     l'incapacita'     o
          l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. 
              In tal  caso,  la  Commissione  prima  di  adottare  la
          decisione formale comunica all'interessato che ha  facolta'
          di chiedere,  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione,  di
          essere ammesso al colloquio  e  che  in  mancanza  di  tale
          richiesta la Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4. (abrogato) 
              5.(abrogato).".