Art. 14
Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«b-bis) (("domanda reiterata")): un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una
decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui
il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi
dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;
b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Procedura in caso di ritiro implicito della
domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi
in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui
all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle
strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale
disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12
e la notificazione della convocazione e' effettuata ai sensi
dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai
sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale
rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato
esame del merito, ((ai sensi dell'articolo)) 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame
quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione
della stessa.
3. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la
riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove
mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento e'
estinto.
4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della procedura
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma
2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta
salva la possibilita' di decidere in base ad un adeguato esame del
merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina
il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di
dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non
sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui
all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e
4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla
decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione
del procedimento ((di cui al comma 3 e')) sottoposta ad esame
preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame
preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda, comprese le ragioni
((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo.»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 23-bis del
citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le
procedure previste dal presente decreto, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata
adottata una decisione definitiva su una domanda
precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia
esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo
23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi
dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha
presentato la domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' stata ancora adottata una decisione
definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a
seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo'
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale persona ammessa alla protezione
sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero
di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli
con figli minori, vittime della tratta di esseri umani,
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali e' accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;
i) UNHC: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento
(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 2010.
m).".
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite
comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente funzionario amministrativo con compiti
istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare la
decisione formale comunica all'interessato che ha facolta'
di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di
essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale
richiesta la Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. (abrogato)
5.(abrogato).".