Art. 15
Revoca della protezione speciale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente per
la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui all'articolo 33,
comma 3)), qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il
cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i
rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione
speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 33 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
monitoraggio della qualita' delle procedure e
dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le
informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei
flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione
con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo
scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
competenti autorita' degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi'
competente per la revoca della protezione speciale
riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, anche nel
caso di cui all'articolo 33, comma 3, qualora sussistano
fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti
salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi
di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti
di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
«Art. 33 (Revoca e cessazione della protezione
internazionale riconosciuta). - 1. Nel procedimento di
revoca o di cessazione dello status di protezione
internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una
dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non
dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale
procedura, applica in quanto compatibili i principi
fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli
status di protezione internazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2-bis, e
all'articolo 32, commi 3 e 4.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento di revoca o cessazione della protezione
internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove
ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere
eseguite a mezzo delle forze di polizia.
3-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca
della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma
1-quater.».