Art. 15 
 
                  Revoca della protezione speciale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
      «1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente  per
la  revoca  della   protezione   speciale   riconosciuta   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui  all'articolo  33,
comma 3)), qualora sussistano fondati  motivi  per  ritenere  che  il
cittadino straniero costituisca un pericolo per  la  sicurezza  dello
Stato, fatti salvi i divieti di  espulsione  e  respingimento  per  i
rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in
quanto  compatibili,  ai  procedimenti  di  revoca  della  protezione
speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 33 del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
          asilo). - 1. La Commissione nazionale  per  il  diritto  di
          asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
          status di  protezione  internazionale  riconosciuti,  nelle
          ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre  2007,
          n. 251, oltre che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle   Commissioni   territoriali,   di    formazione    e
          aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
          monitoraggio   della    qualita'    delle    procedure    e
          dell'attivita'  delle  Commissioni,   di   costituzione   e
          aggiornamento di una banca dati informatica  contenente  le
          informazioni  utili  al  monitoraggio  delle  richieste  di
          asilo, di costituzione e  aggiornamento  di  un  centro  di
          documentazione  sulla  situazione  socio-politico-economica
          dei Paesi di origine dei richiedenti, di  monitoraggio  dei
          flussi di richiedenti asilo,  anche  al  fine  di  proporre
          l'istituzione  di  nuove  Commissioni  territoriali  e   di
          fornire, ove necessario,  informazioni  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento  di
          cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
          n. 286. La Commissione mantiene rapporti di  collaborazione
          con il Ministero degli affari esteri ed i  collegamenti  di
          carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.  La
          Commissione costituisce punto nazionale di contatto per  lo
          scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
          competenti autorita' degli altri Stati membri. 
              1-bis.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e
          coordinamento di cui al comma 1, la  Commissione  nazionale
          puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza  dei
          richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
          commi 2 e 2-bis. 
              1-ter. La Commissione nazionale  adotta  un  codice  di
          condotta per i componenti delle  Commissioni  territoriali,
          per gli interpreti e per il  personale  di  supporto  delle
          medesime Commissioni e  pubblica  annualmente  un  rapporto
          sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione  e  dalle
          Commissioni territoriali. 
              1-quater.  La   Commissione   nazionale   e'   altresi'
          competente  per  la  revoca   della   protezione   speciale
          riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, anche  nel
          caso di cui all'articolo 33, comma  3,  qualora  sussistano
          fondati motivi per  ritenere  che  il  cittadino  straniero
          costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti
          salvi i divieti di espulsione e respingimento per i  rischi
          di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti
          di  cui  all'articolo  19,  commi  1  e  1.1.  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              2. La Commissione nazionale e' nominata,  nel  rispetto
          del principio di equilibrio  di  genere,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari  esteri.
          La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'  composta
          da un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, da un  funzionario  della  carriera
          diplomatica, da un funzionario della  carriera  prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione e da un  dirigente  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno.  Ciascuna
          amministrazione designa un supplente. L'incarico ha  durata
          triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'  validamente
          costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
          e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
          Alle  riunioni  partecipa  senza   diritto   di   voto   un
          rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'UNHCR.   La
          Commissione nazionale si avvale del supporto  organizzativo
          e logistico del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              3.Con  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
          affari esteri, possono essere istituite una o piu'  sezioni
          della  Commissione  nazionale.  I  componenti  di  ciascuna
          sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
          al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale  sono
          validamente  costituite  e  deliberano  con   le   medesime
          modalita' previste per la Commissione nazionale.». 
              «Art.  33  (Revoca  e   cessazione   della   protezione
          internazionale riconosciuta).  -  1.  Nel  procedimento  di
          revoca  o  di  cessazione  dello   status   di   protezione
          internazionale, l'interessato deve  godere  delle  seguenti
          garanzie: 
                a) essere informato per iscritto che  la  Commissione
          nazionale  procede  al  nuovo  esame  del  suo  diritto  al
          riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
          dell'esame; 
                b) avere la possibilita' di esporre in  un  colloquio
          personale a norma degli articoli 10,  11  e  12  o  in  una
          dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo  status  non
          dovrebbe essere revocato o cessato. 
              2.  La  Commissione  nazionale,  nell'ambito  di   tale
          procedura,  applica  in  quanto  compatibili   i   principi
          fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 
              3. Nel caso di decisione di revoca o  cessazione  degli
          status  di  protezione  internazionale  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  27,  comma  2-bis,   e
          all'articolo 32, commi 3 e 4. 
              3-bis.   La   Commissione   nazionale   provvede   alle
          notificazioni  degli   atti   e   dei   provvedimenti   del
          procedimento  di  revoca  o  cessazione  della   protezione
          internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove
          ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica  ovvero  di
          sicurezza  nazionale,  le  notificazioni   possono   essere
          eseguite a mezzo delle forze di polizia. 
              3-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca
          della protezione speciale  di  cui  all'articolo  5,  comma
          1-quater.».