((Art. 15 - bis 
 
Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi
  migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare 
 
  1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza  necessarie
nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento  degli  appalti
pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali  ceduti,
destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per  il  rafforzamento
delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei  flussi
migratori nel territorio nazionale e per le attivita'  di  ricerca  e
soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma  1,
lettera b), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  2. In relazione agli  appalti  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti
o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza,
resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139  del  codice  di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i  contratti  di
cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo  articolo  139  e  dalle
altre disposizioni normative in materia di tutela delle  informazioni
classificate.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  139  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O., n. 12: 
              «Art. 139 (Contratti secretati). - 1.  Le  disposizioni
          del codice relative alle procedure di  affidamento  possono
          essere derogate: 
                a) per i contratti al cui oggetto, atti  o  modalita'
          di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
                b) per i contratti  la  cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
              2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera  a),
          le stazioni  appaltanti  attribuiscono,  con  provvedimento
          motivato,   le   classifiche   di   segretezza   ai   sensi
          dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  ovvero
          di altre norme vigenti, dando conto delle cause  specifiche
          che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
          con  particolare  riguardo  ai  presupposti  previsti   per
          ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui  al  comma
          1, lettera  b),  le  stazioni  appaltanti  dichiarano,  con
          provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le  forniture
          eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
          predetto provvedimento, precisando  le  cause  che  esigono
          tali misure. 
              3. I contratti di cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
          limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della  legge  3
          agosto 2007, n. 124. 
              4. L'affidamento  dei  contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
              5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale  per
          il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo
          preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il
          controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita'
          dei contratti di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  il
          controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della
          gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma  e'  dato
          conto entro il 30 giugno di ciascun anno in  una  relazione
          al   Comitato   parlamentare   per   la   sicurezza   della
          Repubblica.».