((Art. 15 - bis
Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi
migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare
1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie
nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti
pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti,
destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento
delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi
migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e
soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1,
lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente
articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti
o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza,
resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di
cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle
altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni
classificate.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 139 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O., n. 12:
«Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del codice relative alle procedure di affidamento possono
essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),
le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento
motivato, le classifiche di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero
di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche
che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
con particolare riguardo ai presupposti previsti per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture
eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
predetto provvedimento, precisando le cause che esigono
tali misure.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3
agosto 2007, n. 124.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per
il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo
preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il
controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita'
dei contratti di cui al presente articolo, nonche' il
controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della
gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione
al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.».