((Art. 15 - ter
Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio
volontario e assistito
1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,» sono inserite le
seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i quali non
sono in vigore accordi di riammissione»;
b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei
provvedimenti emessi dalla competente autorita' in applicazione del
medesimo articolo 13, comma 13».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), e f) ovvero non hanno ottemperato
a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita'
in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.".