((Art. 15 - ter 
 
Modifiche all'articolo 14-ter del  testo  unico  di  cui  al  decreto
  legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di  rimpatrio
  volontario e assistito 
 
  1.  All'articolo  14-ter  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i  quali  non
sono in vigore accordi di riammissione»; 
    b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  13,  comma
4,  lettere  a)  e  f),  ovvero  non  hanno  ottemperato  a  uno  dei
provvedimenti emessi dalla competente autorita' in  applicazione  del
medesimo articolo 13, comma 13».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito).  -  1.
          Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui
          al  comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione   con   le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
          quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche'  i
          criteri per l'individuazione  delle  organizzazioni,  degli
          enti e delle associazioni di cui al comma  1  del  presente
          articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
                a) hanno gia' beneficiato dei  programmi  di  cui  al
          comma 1; 
                b) si trovano nelle condizioni  di  cui  all'articolo
          13, comma 4, lettere a), e f) ovvero non hanno  ottemperato
          a uno dei provvedimenti emessi dalla  competente  autorita'
          in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13; 
                c)  siano  destinatari   di   un   provvedimento   di
          espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una
          sanzione penale ovvero di un provvedimento di  estradizione
          o di un mandato di arresto  europeo  o  di  un  mandato  di
          arresto da parte della Corte penale internazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed
          espulsione rimangono nel Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
                a) delle risorse disponibili del Fondo  rimpatri,  di
          cui  all'articolo  14-bis,  individuate   annualmente   con
          decreto del Ministro dell'interno; 
                b)  delle  risorse  disponibili  dei  fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione.".