((Art. 15 - quater 
 
Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
  25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi
  informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza 
 
  1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «  La
comunicazione relativa al rilascio, al  rifiuto,  all'annullamento  o
alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo  le  modalita'
previste dagli  articoli  38  e  42  del  predetto  regolamento  (UE)
2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17,
paragrafo 2,  lettera  g),  del  medesimo  regolamento,  fornito  dal
richiedente nel  modulo  di  domanda.  La  notificazione  si  intende
perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio  di  posta
elettronica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 4 del citato  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente  legge,
          si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.