((Art. 15 - quater
Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi
informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza
1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La
comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o
alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le modalita'
previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE)
2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal
richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende
perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta
elettronica».))
Riferimenti normativi
- Per l'articolo 4 del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge,
si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.