((Art. 15 - quinquies
Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti
1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto
irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione
internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di
novanta giorni dal suo ingresso in Italia».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che,
senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione
internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La
decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata,
dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove e'
presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto
della vulnerabilita' del richiedente»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi
2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti
nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a
esse connesse».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati,
previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
della documentazione necessaria alla Commissione
territoriale che, entro sette giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all'audizione e
decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da
un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.
b-bis) domanda di protezione internazionale
presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di
origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b-bis);
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento;
e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto
irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di
protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre
il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del
comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla
frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la
Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni
dalla ricezione della domanda.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai
sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere
superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e
completo della domanda, fatti salvi i termini massimi
previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui
al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini
di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un
terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si
applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri
portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita' e ambito applicativo). - 1. Il
presente decreto stabilisce le norme relative
all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione
internazionale nel territorio nazionale, comprese le
frontiere e le relative zone di transito, nonche' le acque
territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di
protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto
si applicano dal momento della manifestazione della
volonta' di chiedere la protezione internazionale.
2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il
richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato
domanda di protezione internazionale oltre il termine di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione
sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata,
dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo
ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e
tiene conto della vulnerabilita' del richiedente.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto
si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale
soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n.
604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in
cui sono operative le misure di protezione temporanea,
disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.
85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario.».
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale si
basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo
interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e
regionale previste dall'articolo 16.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo
1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale e' assicurata nei centri di cui
agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di
identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente
giunti nel territorio nazionale.
2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di
cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a
coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito
di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle
preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse
connesse.».