((Art. 15 - quinquies 
 
Disposizioni relative alle  procedure  per  il  riconoscimento  della
  protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti 
 
  1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis)  richiedente  che  e'  entrato   o   si   e'   trattenuto
irregolarmente in  Italia  e  ha  presentato  domanda  di  protezione
internazionale,  senza  giustificato  motivo,  oltre  il  termine  di
novanta giorni dal suo ingresso in Italia». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Nel  rispetto   dell'articolo   20   della   direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il  richiedente  che,
senza  giustificato  motivo,  ha  presentato  domanda  di  protezione
internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma  2,
lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25.  La
decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta  e  motivata,
dal prefetto competente per territorio in ragione del  luogo  ove  e'
presentata la domanda di  protezione  internazionale  e  tiene  conto
della vulnerabilita' del richiedente»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1,  commi
2 e 3, l'accoglienza  nei  centri  e  nelle  strutture  di  cui  agli
articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono  giunti
nel territorio nazionale a seguito di operazioni  di  salvataggio  in
mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a
esse connesse».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28-bis  del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1.  La  Questura
          provvede   senza   ritardo    alla    trasmissione    della
          documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
          adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: 
                a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma
          1, lettera b); 
                b) domanda presentata  da  richiedente  sottoposto  a
          procedimento penale per uno dei reati di cui agli  articoli
          12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
          decreto legislativo 19 novembre  2007,  n.  251,  e  quando
          ricorrono le condizioni di cui  all'articolo  6,  comma  2,
          lettere a), b) e c),  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2015, n. 142, o il richiedente e'  stato  condannato  anche
          con sentenza non definitiva per  uno  dei  predetti  reati,
          previa audizione del richiedente. 
              2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
          della   documentazione    necessaria    alla    Commissione
          territoriale  che,  entro  sette  giorni  dalla   data   di
          ricezione della documentazione,  provvede  all'audizione  e
          decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: 
                a) richiedente per il  quale  e'  stato  disposto  il
          trattenimento nelle strutture di  cui  all'articolo  10-ter
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero  nei
          centri di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di
          cui al comma 1, lettera b); 
                b) domanda di protezione internazionale presentata da
          un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone  di
          transito di cui al comma 4, dopo essere stato  fermato  per
          avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. 
                b-bis)   domanda   di    protezione    internazionale
          presentata direttamente alla  frontiera  o  nelle  zone  di
          transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da
          un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
          2-bis; 
                c) richiedente proveniente da un Paese  designato  di
          origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis,  fatto  salvo
          quanto previsto alla lettera b-bis); 
                d)  domanda  manifestamente   infondata,   ai   sensi
          dell'articolo 28-ter; 
                e) richiedente che presenti la domanda,  dopo  essere
          stato fermato in condizioni  di  soggiorno  irregolare,  al
          solo scopo di  ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di  un
          provvedimento di espulsione o respingimento; 
                e-bis) richiedente che e' entrato o si e'  trattenuto
          irregolarmente  in  Italia  e  ha  presentato  domanda   di
          protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre
          il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia. 
              2-bis. Nei casi di cui alle lettere  b)  e  b-bis)  del
          comma 2 la procedura puo' essere svolta  direttamente  alla
          frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4  e  la
          Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni
          dalla ricezione della domanda. 
              3.  Lo  Stato  italiano  puo'  dichiararsi   competente
          all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera  a),  ai
          sensi del  regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b),  le  zone  di
          frontiera o di transito sono individuate  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.  Con  il  medesimo  decreto  possono
          essere istituite fino  a  cinque  ulteriori  sezioni  delle
          Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma  2,
          per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 
              5. I termini di cui al presente articolo possono essere
          superati ove necessario per assicurare un esame adeguato  e
          completo della  domanda,  fatti  salvi  i  termini  massimi
          previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui
          al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini
          di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un
          terzo. 
              6. Le procedure di cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano ai  minori  non  accompagnati  e  agli  stranieri
          portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17
          del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Finalita'  e  ambito  applicativo).  -  1.  Il
          presente   decreto    stabilisce    le    norme    relative
          all'accoglienza dei cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione europea e degli apolidi  richiedenti  protezione
          internazionale  nel  territorio  nazionale,   comprese   le
          frontiere e le relative zone di transito, nonche' le  acque
          territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di
          protezione internazionale. 
              2. Le misure di accoglienza di cui al presente  decreto
          si  applicano  dal  momento  della   manifestazione   della
          volonta' di chiedere la protezione internazionale. 
              2-bis. Nel rispetto dell'articolo  20  della  direttiva
          2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          giugno 2013, non e' ammesso alle misure di  accoglienza  il
          richiedente che, senza giustificato motivo,  ha  presentato
          domanda di protezione internazionale oltre  il  termine  di
          cui all'articolo  28-bis,  comma  2,  lettera  e-bis),  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.  La  decisione
          sull'ammissione e' adottata, in forma scritta  e  motivata,
          dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo
          ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e
          tiene conto della vulnerabilita' del richiedente. 
              3. Le misure di accoglienza di cui al presente  decreto
          si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale
          soggetti al procedimento previsto dal regolamento  (UE)  n.
          604/2013, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013, che stabilisce i criteri  e  i  meccanismi  di
          determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
          una domanda di protezione internazionale. 
              4. Il presente decreto non si applica  nell'ipotesi  in
          cui sono operative  le  misure  di  protezione  temporanea,
          disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.
          85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE  relativa
          alla concessione della protezione  temporanea  in  caso  di
          afflusso massiccio di  sfollati  ed  alla  cooperazione  in
          ambito comunitario.». 
              «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1.  Il  sistema  di
          accoglienza per richiedenti  protezione  internazionale  si
          basa sulla leale collaborazione tra i  livelli  di  governo
          interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale  e
          regionale previste dall'articolo 16. 
              2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   1-bis
          dell'articolo  9  del  presente  decreto  e   dall'articolo
          1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  1990,  n.  39,  l'accoglienza   dei   richiedenti
          protezione internazionale e' assicurata nei centri  di  cui
          agli articoli  9  e  11,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 10-ter  del  decreto  legislativo  25  luglio
          1998,  n.  286,  per  le  procedure  di   soccorso   e   di
          identificazione  dei  cittadini  stranieri   irregolarmente
          giunti nel territorio nazionale. 
              2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1,
          commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture  di
          cui agli articoli 9 e 11  e'  assicurata  con  priorita'  a
          coloro che sono giunti nel territorio nazionale  a  seguito
          di operazioni di salvataggio  in  mare,  in  ragione  delle
          preminenti  esigenze  di  soccorso  e  assistenza  a   esse
          connesse.».