((Art. 15 - sexies
Disposizioni in materia di personale per le esigenze della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione
medesima» sono inserite le seguenti: «, che puo' anche avvalersi del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma
1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in
possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di
protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»;
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario
prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato
dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del
presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione
fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con
compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della
Commissione stessa»;
2.3) al decimo periodo, le parole: «da non oltre due anni»
sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: «partecipa» e'
sostituita dalla seguente: «partecipano» e dopo le parole:
«dell'UNHCR» sono aggiunte le seguenti: «e i funzionari
amministrativi di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato,
sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai
funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati.
Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione
dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo
periodo»;
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di norma alla
presenza del componente con compiti istruttori della domanda di
protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il
componente con compiti istruttori sottopone la proposta di
deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4,
comma 4».
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di
asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie
modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento
prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del
Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle
modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30
dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le
modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 5 e
12 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
1-bis.A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei
funzionari o delle elevate professionalita'
dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente
formato in materia di protezione internazionale a cura
dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,
successivamente all'ingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo
determinato in possesso di adeguata professionalita' e da
personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,
appositamente formati in materia di protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,
nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il
presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente
comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle
istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro
partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale come
componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, sia necessario acquisire specifiche
valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario,
le Commissioni possono essere presiedute anche da
funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti
effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione
alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).
- 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status
di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi
previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle
Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio
della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica contenente le informazioni utili al
monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e
aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine
dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce
punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni
con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi'
competente per la revoca della protezione speciale
riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e
dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati
motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca
un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i
divieti di espulsione e respingimento per i rischi di
persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipano senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR e i
funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui l'audizione
dell'interessato, sono svolte dai componenti della
Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei
procedimenti e per la partecipazione dei funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3,
undicesimo e dodicesimo periodo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite
comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente con compiti istruttori della domanda di
protezione, ove possibile dello stesso sesso del
richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone
la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide
ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. (abrogato)
5. (abrogato)».
- Si riporta l'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno
2019, n. 78 recante: "Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione). - Omissis.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per la programmazione e i
servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione
strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione
delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari
generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con
le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico
generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti
europei nelle materie di competenza;
b) Direzione centrale per le politiche migratorie -
Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi,
definizione e programmazione delle politiche migratorie;
gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il
quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei
Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli
unici per l'immigrazione presso le prefetture;
partecipazione a organismi europei in materia di
migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di
competenza;
c) Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e
allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o
via terra; servizi di accoglienza alle frontiere;
monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza;
attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo,
coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza
e della loro gestione; controllo delle strutture di
accoglienza governo del Sistema di accoglienza e di
integrazione (SAI); procedure attuative di cui al
regolamento (UE) n. 604/2013 (Unita' Dublino); rimpatri
volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
d) Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze: attribuzione della
cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di
apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza;
tutela delle minoranze storico etno-linguistiche;
provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e
della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita'
sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale,
attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;
e) Direzione centrale degli affari dei culti e per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul
rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti
delle confessioni religiose; riconoscimento personalita'
giuridica degli enti di culto cattolico e acattolico;
fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e
tutela dei beni di proprieta' del Fondo edifici di culto
(F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio
autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza
e-bis) Direzione centrale per le risorse finanziarie:
programmazione, formazione, variazione del bilancio e
monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese
di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi
europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento
del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire
U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per
l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo
interno di gestione del Fondo edifici di culto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante; "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art.17 (Regolamenti). - Omissis
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
Omissis.».