((Art. 15 - sexies 
 
Disposizioni  in  materia  di  personale  per   le   esigenze   della
  Commissione nazionale per il diritto di asilo e  delle  Commissioni
  territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione
medesima» sono inserite le seguenti: «, che puo' anche avvalersi  del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai  sensi  del  comma
1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche', in  via  temporanea,  da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo  determinato  in
possesso di adeguata professionalita'  e  da  personale  dell'Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia  di
protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»; 
        2.2) il  settimo  e  l'ottavo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano  il  funzionario
prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato
dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del
presente comma, tra cui il componente che ha svolto il  colloquio  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione
fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze  ai  componenti  con
compiti istruttori e per la loro  partecipazione  alle  sedute  della
Commissione stessa»; 
        2.3) al decimo periodo, le parole: «da non  oltre  due  anni»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al  comma  2,  sesto  periodo,  la  parola:  «partecipa»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «partecipano»   e   dopo   le   parole:
«dell'UNHCR»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «e   i   funzionari
amministrativi di cui al comma 2-bis»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  Le  attivita'   istruttorie   per   i   procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui  l'audizione  dell'interessato,
sono  svolte  dai  componenti  della  Commissione  nazionale  o   dai
funzionari amministrativi con compiti istruttori ad  essa  assegnati.
Il presidente della Commissione fissa i  criteri  per  l'assegnazione
dei   procedimenti   e   per   la   partecipazione   dei   funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano  le
disposizioni  dell'articolo  4,  comma  3,  undicesimo  e  dodicesimo
periodo»; 
    c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e  il  secondo  periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di  norma  alla
presenza del componente  con  compiti  istruttori  della  domanda  di
protezione, ove possibile dello  stesso  sesso  del  richiedente.  Il
componente  con  compiti  istruttori   sottopone   la   proposta   di
deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo  4,
comma 4». 
  2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,
n. 78, le parole: «della Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
asilo  e  »  sono  soppresse.  Con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
sono  apportate,  in  relazione  al  primo  periodo,  le   necessarie
modifiche al predetto regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019.  Il  medesimo  regolamento
prevede,  con  effetto  dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,
l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo. 
  3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione  del
Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento  alle
modifiche della  dotazione  organica  intervenute  con  la  legge  30
dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2025  le
modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,  n.  78,  sono  adottate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere del Consiglio  di  Stato  e  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 4,  5  e
          12 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, di seguito Commissioni  territoriali,  sono
          insediate presso le prefetture -  uffici  territoriali  del
          Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
          e logistico, con il coordinamento del Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno. 
              1-bis.A ciascuna Commissione territoriale e'  assegnato
          un  numero  di  funzionari   amministrativi   con   compiti
          istruttori non inferiore a quattro individuati  nell'ambito
          del contingente  di  personale  altamente  qualificato  per
          l'esercizio di funzioni di carattere specialistico  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n.  46  ovvero  nell'ambito  del  personale  dell'area  dei
          funzionari     o     delle     elevate     professionalita'
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,   appositamente
          formato in materia  di  protezione  internazionale  a  cura
          dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del
          Centro   Alti    Studi    del    Ministero    dell'interno,
          successivamente all'ingresso in ruolo. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale per il diritto  di  asilo,
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le Commissioni, in modo  da  assicurarne  la
          distribuzione sull'intero territorio nazionale. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
          complessivo di trenta per  l'intero  territorio  nazionale.
          Alle sezioni si applicano le  disposizioni  concernenti  le
          Commissioni territoriali. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale, da un esperto in  materia
          di protezione internazionale e di tutela dei diritti  umani
          designato dall'UNHCR e dai  funzionari  amministrativi  con
          compiti istruttori assegnati alla medesima  Commissione  ai
          sensi del comma  1-bis,  nonche',  in  via  temporanea,  da
          prestatori di  lavoro  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato in possesso di adeguata professionalita'  e  da
          personale dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per  l'asilo,
          appositamente   formati   in    materia    di    protezione
          internazionale a  cura  dell'Amministrazione  dell'interno,
          nominati con provvedimento del  Capo  Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno,  sentita   la   Commissione   nazionale.   Il
          presidente  della  Commissione  svolge  l'incarico  in  via
          esclusiva. Il decreto  di  nomina  puo'  prevedere  che  la
          funzione di presidente delle sezioni o di  alcune  di  esse
          sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
          componenti  della  Commissione  territoriale  e'   adottato
          previa  valutazione   dell'insussistenza   di   motivi   di
          incompatibilita' derivanti da situazioni  di  conflitto  di
          interesse,  diretto  o  indiretto,  anche  potenziale.  Per
          ciascun componente con funzioni  di  presidente  e  per  il
          componente designato dall'UNHCR sono nominati  uno  o  piu'
          componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed  e'
          rinnovabile. Alle sedute della Commissione  partecipano  il
          funzionario  prefettizio  con   funzioni   di   presidente,
          l'esperto designato dall'UNHCR e  due  dei  componenti  con
          compiti istruttori assegnati alla medesima  Commissione  ai
          sensi del comma 1-bis e  del  primo  periodo  del  presente
          comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 1-bis.  Il  presidente  della
          Commissione  fissa  i  criteri  per  l'assegnazione   delle
          istanze ai componenti con compiti istruttori e per la  loro
          partecipazione alle sedute  della  Commissione  stessa.  Le
          Commissioni  territoriali  possono  essere  integrate,   su
          richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
          diritto di asilo, da un  funzionario  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  come
          componente a tutti gli  effetti,  quando,  in  relazione  a
          particolari    afflussi    di    richiedenti     protezione
          internazionale,   sia   necessario   acquisire   specifiche
          valutazioni di competenza del predetto Ministero in  merito
          alla situazione dei Paesi di provenienza.  Ove  necessario,
          le  Commissioni  possono   essere   presiedute   anche   da
          funzionari  della  carriera  prefettizia  in  posizione  di
          collocamento a  riposo.  Al  presidente  ed  ai  componenti
          effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione
          alle sedute della Commissione, un  gettone  giornaliero  di
          presenza.  L'ammontare   del   gettone   di   presenza   e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
          cura  la  predisposizione  di  corsi  di   formazione   per
          componente delle Commissioni territoriali,  anche  mediante
          convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'interno  con  le
          Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
          ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai  corsi
          di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          di cui al comma 3, settimo periodo,  e  deliberano  con  il
          voto favorevole  di  almeno  tre  componenti.  In  caso  di
          parita'  prevale  il  voto  del  presidente.  Le   medesime
          disposizioni si applicano nel caso  di  integrazione  delle
          Commissioni  territoriali  ai  sensi  del  comma  3,   nono
          periodo. 
              5. La  competenza  delle  Commissioni  territoriali  e'
          determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
          cui e' presentata la domanda  ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una  struttura
          di accoglienza  ovvero  trattenuti  in  un  centro  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286,  la   competenza   e'   determinata   in   base   alla
          circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati   la
          struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in  cui  nel
          corso della procedura si rende necessario il  trasferimento
          del richiedente, la competenza all'esame della  domanda  e'
          assunta  dalla   Commissione   nella   cui   circoscrizione
          territoriale sono collocati la struttura ovvero  il  centro
          di  nuova  destinazione.  Se  prima  del  trasferimento  il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati  dall'interessato  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.». 
              «Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).
          - 1. La Commissione nazionale per il diritto  di  asilo  ha
          competenza in materia di revoca e cessazione  degli  status
          di protezione internazionale  riconosciuti,  nelle  ipotesi
          previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          oltre  che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
          componenti  delle  medesime  Commissioni,  di  monitoraggio
          della  qualita'  delle  procedure  e  dell'attivita'  delle
          Commissioni, di costituzione e aggiornamento di  una  banca
          dati  informatica  contenente  le  informazioni  utili   al
          monitoraggio delle richieste di asilo,  di  costituzione  e
          aggiornamento  di  un  centro   di   documentazione   sulla
          situazione socio-politico-economica dei  Paesi  di  origine
          dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di  richiedenti
          asilo, anche al fine di  proporre  l'istituzione  di  nuove
          Commissioni territoriali  e  di  fornire,  ove  necessario,
          informazioni al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per
          l'adozione del provvedimento di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La  Commissione
          mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero  degli
          affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
          relativi all'attivita' svolta. La  Commissione  costituisce
          punto nazionale di contatto per lo scambio di  informazioni
          con la Commissione europea e con  le  competenti  autorita'
          degli altri Stati membri. 
              1-bis.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e
          coordinamento di cui al comma 1, la  Commissione  nazionale
          puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza  dei
          richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
          commi 2 e 2-bis. 
              1-ter. La Commissione nazionale  adotta  un  codice  di
          condotta per i componenti delle  Commissioni  territoriali,
          per gli interpreti e per il  personale  di  supporto  delle
          medesime Commissioni e  pubblica  annualmente  un  rapporto
          sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione  e  dalle
          Commissioni territoriali. 
              1-quater.  La   Commissione   nazionale   e'   altresi'
          competente  per  la  revoca   della   protezione   speciale
          riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   e
          dell'articolo  33,  comma  3,  qualora  sussistano  fondati
          motivi per ritenere che il cittadino straniero  costituisca
          un pericolo per la sicurezza dello  Stato,  fatti  salvi  i
          divieti di espulsione  e  respingimento  per  i  rischi  di
          persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
          cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              2. La Commissione nazionale e' nominata,  nel  rispetto
          del principio di equilibrio  di  genere,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari  esteri.
          La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'  composta
          da un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, da un  funzionario  della  carriera
          diplomatica, da un funzionario della  carriera  prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione e da un  dirigente  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno.  Ciascuna
          amministrazione designa un supplente. L'incarico ha  durata
          triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'  validamente
          costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
          e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
          Alle  riunioni  partecipano  senza  diritto  di   voto   un
          rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'UNHCR  e  i
          funzionari  amministrativi  di  cui  al  comma  2-bis.   La
          Commissione nazionale si avvale del supporto  organizzativo
          e logistico del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              2-bis. Le  attivita'  istruttorie  per  i  procedimenti
          amministrativi   di   competenza,   tra   cui   l'audizione
          dell'interessato,  sono   svolte   dai   componenti   della
          Commissione nazionale o dai funzionari  amministrativi  con
          compiti istruttori ad essa assegnati. Il  presidente  della
          Commissione  fissa  i  criteri   per   l'assegnazione   dei
          procedimenti  e  per  la  partecipazione   dei   funzionari
          amministrativi alle sedute  della  Commissione  stessa.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,   comma   3,
          undicesimo e dodicesimo periodo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
          affari esteri, possono essere istituite una o piu'  sezioni
          della  Commissione  nazionale.  I  componenti  di  ciascuna
          sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
          al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale  sono
          validamente  costituite  e  deliberano  con   le   medesime
          modalita' previste per la Commissione nazionale.». 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali dispongono l'audizione  dell'interessato,  ove
          possibile, utilizzando  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   anche
          mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel  rispetto
          delle esigenze di  riservatezza  dei  dati  che  riguardano
          l'identita'  e  le  dichiarazioni  del  richiedente,  fermo
          restando quanto previsto dagli articoli 13  e  14,  tramite
          comunicazione  effettuata   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 11. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di  norma  alla  presenza
          del componente con  compiti  istruttori  della  domanda  di
          protezione,  ove   possibile   dello   stesso   sesso   del
          richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone
          la proposta di deliberazione alla Commissione,  che  decide
          ai sensi dell'articolo 4, comma 4.  Su  determinazione  del
          Presidente,    o     su     richiesta     dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  ed  in
          tutti i casi in cui  risulti  certificata  dalla  struttura
          sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
          Servizio    sanitario     nazionale     l'incapacita'     o
          l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.  In
          tal caso, la Commissione prima  di  adottare  la  decisione
          formale  comunica  all'interessato  che  ha   facolta'   di
          chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,  di  essere
          ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
          Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato)». 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno
          2019, n. 78 recante: "Regolamento recante  l'organizzazione
          degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale  del
          Ministero   dell'interno",   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  5  (Dipartimento  per  le  liberta'   civili   e
          l'immigrazione). - Omissis. 
              2.  Il  Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  e'  articolato  nelle  seguenti   direzioni
          centrali: 
                a) Direzione  centrale  per  la  programmazione  e  i
          servizi generali: coordinamento, raccordo e  pianificazione
          strategica delle  attivita'  dipartimentali  in  attuazione
          delle linee di  indirizzo  del  Capo  Dipartimento;  affari
          generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti  con
          le organizzazioni sindacali,  trasparenza,  accesso  civico
          generalizzato  e  anticorruzione;  attuazione  di  progetti
          europei nelle materie di competenza; 
                b) Direzione centrale per le politiche  migratorie  -
          Autorita' fondo asilo migrazione e  integrazione:  analisi,
          definizione e programmazione  delle  politiche  migratorie;
          gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per  il
          quale il  direttore  centrale  e'  Autorita'  responsabile;
          indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita'  dei
          Consigli territoriali per l'immigrazione e degli  Sportelli
          unici   per   l'immigrazione    presso    le    prefetture;
          partecipazione  a   organismi   europei   in   materia   di
          migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di
          competenza; 
                c)  Direzione  centrale  dei   servizi   civili   per
          l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza,  accoglienza  e
          allocazione dei migranti giunti sul territorio via  mare  o
          via  terra;  servizi   di   accoglienza   alle   frontiere;
          monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza;
          attivazione e gestione di strutture di  accoglienza  e  dei
          Centri di  permanenza  per  i  rimpatri  (CPR);  indirizzo,
          coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza
          e  della  loro  gestione;  controllo  delle  strutture   di
          accoglienza  governo  del  Sistema  di  accoglienza  e   di
          integrazione  (SAI);  procedure   attuative   di   cui   al
          regolamento (UE) n.  604/2013  (Unita'  Dublino);  rimpatri
          volontari assistiti, attuazione di progetti  europei  nelle
          materie di competenza; 
                d)  Direzione  centrale  per  i  diritti  civili,  la
          cittadinanza   e   le   minoranze:    attribuzione    della
          cittadinanza italiana e dell'attestazione dello  status  di
          apolide; legislazioni speciali in materia di  cittadinanza;
          tutela   delle   minoranze    storico    etno-linguistiche;
          provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e
          della criminalita'  organizzata;  tutela  delle  fragilita'
          sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del  sociale,
          attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; 
                e) Direzione centrale degli affari dei  culti  e  per
          l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul
          rispetto della liberta' religiosa, rapporti  con  gli  enti
          delle confessioni  religiose;  riconoscimento  personalita'
          giuridica degli  enti  di  culto  cattolico  e  acattolico;
          fabbricerie;  restauro,  conservazione,  valorizzazione   e
          tutela dei beni di proprieta' del Fondo  edifici  di  culto
          (F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio
          autonomo del F.E.C; attuazione di  progetti  europei  nelle
          materie di competenza 
                e-bis) Direzione centrale per le risorse finanziarie:
          programmazione,  formazione,  variazione  del  bilancio   e
          monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle  spese
          di competenza delle direzioni  centrali,  inclusi  i  Fondi
          europei; acquisti di beni e servizi  per  il  funzionamento
          del Dipartimento; gestione del patrimonio  del  Fondo  lire
          U.N.R.R.A.  (United  Nations  Relief   and   Rehabilitation
          Administration - Amministrazione delle  Nazioni  Unite  per
          l'Assistenza e la Riabilitazione);  revisione  e  controllo
          interno di gestione del Fondo edifici di culto. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  comma  4-bis
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400  recante;  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
              «Art.17 (Regolamenti). - Omissis 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                Omissis.».