Art. 17
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, ai sensi
dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo, e' articolato nei
seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e
migratorie;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il
personale e i servizi.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati
undici uffici di livello dirigenziale generale, come di seguito
articolati:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e
migratorie, in tre uffici di livello dirigenziale generale;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in
cinque uffici di livello dirigenziale generale;
c) il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale,
il personale e i servizi in tre uffici di livello dirigenziale
generale.
3. Presso il Ministero, inoltre, per l'espletamento dei compiti ad
esso demandati, e' previsto un posto di funzione dirigenziale di
livello generale il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare
si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, alla individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale, pari a sessantacinque posti
funzione, di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del
presente decreto e, complessivamente, undici presso gli Uffici di
staff dei Dipartimenti e quarantanove presso le Direzioni generali.
Note all'art. 17:
- Per l'articoli articoli 45, 46 e 47 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.