Art. 18
Capi dei Dipartimenti
1. I Capi dei Dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici
di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun
Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo
5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle
relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e
l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu' strutture operative.
Note all'art. 18:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 si veda nelle note all'articolo 1.