Art. 19
Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
e dei Direttori generali
1. I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli Uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti si
riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare
le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi
uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra
i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
La Conferenza e' convocata e presieduta dal Ministro o, su sua
delega, dal Capo di Gabinetto. La convocazione, da effettuarsi
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale,
puo' avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione
della natura degli argomenti trattati nel corso della Conferenza, i
relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
Conferenza, e' assicurato dal Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi.