Art. 21
Direzione generale per lo sviluppo sociale
e gli aiuti alle poverta'
1. La Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle
poverta', che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello
non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti
previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi;
b) svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della
normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti
previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e
all'assegno sociale e trattamenti di invalidita';
c) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo
nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale e gli altri fondi di finanziamento
delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse trasferite;
d) cura la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area
delle politiche sociali;
e) e' responsabile dell'attuazione dell'assegno di inclusione e,
in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del
lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione,
delle misure di inclusione sociale previste dalla normativa vigente;
f) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla
esclusione sociale e alla grave emarginazione;
g) e' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21,
comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
h) gestisce i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale
europeo in materia di inclusione sociale; assicura assistenza tecnica
in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo
di servizi sociali alla persona e alla comunita';
i) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE);
l) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e
l'adolescenza, nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al
lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle
alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia;
m) per quanto di competenza, promuove e monitora le politiche in
favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per
l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle
opportunita' delle persone con disabilita';
n) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete
dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 147 del 2017, e della predisposizione
dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non
autosufficienza;
o) cura, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, l'attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi
sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema
informativo dei servizi sociali;
p) cura, in collaborazione con la Direzione per l'innovazione e
l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e la Direzione
generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro
e gli incentivi all'occupazione, l'attuazione del Sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa;
q) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza
delle politiche sociali;
r) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di
politiche sociali;
s) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
t) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
u) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
v) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
z) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
13.10.2017:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte
regionali e delle province autonome, designato dal
Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete
si articola in tavoli regionali e a livello di ambito
territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma
definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei
tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei
soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare
conflitti di interesse e ispirandosi a principi di
partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione
territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che
disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete
a livello territoriale sono comunicati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico
per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
di funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento
dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate
dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per
la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e
della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche
a livello regionale e territoriale, non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante
articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli
enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di
regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso di spese. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».