Art. 23
Direzione generale per le politiche del terzo settore
e della responsabilita' sociale delle imprese
1. La Direzione generale per le politiche del terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese, che si articola in tre uffici
dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse
generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione
con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di
ricerca;
b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo
settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
c) cura, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi, la diffusione
dell'informazione in materia di terzo settore;
d) cura, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di
cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di
registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei
controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto
legislativo n. 117 del 2017;
e) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita'
di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93,
comma 5, e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112;
f) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di
servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e
sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo
n. 117 del 2017;
g) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo
settore;
h) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa
sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed
esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle
aventi la forma di societa' cooperativa;
i) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le
attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale
d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
l) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai
finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la
realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le
politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
m) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai
contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle
normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle
entrate;
n) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
o) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
q) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
r) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 23 dell'articolo 8 del
decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02.03.2012, convertito, con
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012:
«23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e'
soppressa dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto
organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente comma, si fa fronte con le
risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more
delle modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente
comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma
sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
- Si riportano gli articoli 45, 93, comma 5 e 95, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02.08.2017:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica».
«5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma
2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come
Centri di servizio per il volontariato previsti
dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere
attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b)
e c) nei confronti dei rispettivi aderenti».
«5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476
e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere
assicurata la presenza di un rappresentante
dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci
giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali sono trasferite le competenze
relative alla ripartizione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e successive modificazioni».
- Si riporta l'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante: «Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 27.07.2023:
«2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte
delle imprese sociali».