Art. 25 
 
 
              Direzione generale dei rapporti di lavoro 
                    e delle relazioni industriali 
 
  1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e  delle  relazioni
industriali, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello
non generale, svolge le seguenti funzioni: 
    a) cura i profili applicativi  e  interpretativi  degli  istituti
relativi al rapporto di lavoro; 
    b)  svolge  attivita'  di  conciliazione   e   mediazione   delle
controversie collettive di lavoro nel  settore  privato,  di  rilievo
pluriregionale o  di  livello  territoriale  di  rilevante  interesse
sociale con particolare riferimento alle procedure  di  consultazione
sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria  e
ammortizzatori in deroga in  tutti  i  casi  in  cui  sia  necessario
addivenire ad accordi in sede governativa; 
    c) svolge, d'intesa con  i  Ministeri  competenti,  le  attivita'
inerenti alle crisi aziendali; 
    d) promuove le procedure  di  raffreddamento  in  relazione  alla
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
    e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento  in  materia  di
procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro; 
    f)  svolge  attivita'  di  promozione   e   finanziamento   delle
iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche  per
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto
all'attivita'  della  Consigliera   nazionale   di   parita',   delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale  di
parita' e pari opportunita'; 
    g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi,
a livello  nazionale,  delle  organizzazioni  sindacali  nel  settore
privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore; 
    h)  effettua,  in  collaborazione  con  la   Direzione   generale
dell'innovazione e l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e  la
ricerca,  le  analisi  economiche  (costo  del  lavoro;  costo  delle
piattaforme  rivendicative  contrattuali;  studio   della   struttura
retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive); 
    i) detiene l'archivio degli accordi e  dei  contratti  collettivi
nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione
collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale; 
    l)  effettua,  in  collaborazione  con  la   Direzione   generale
dell'innovazione e l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e  la
ricerca, la rilevazione e  l'elaborazione  dei  dati  concernenti  le
controversie individuali plurime e collettive di lavoro  nel  settore
privato e pubblico; 
    m) gestisce la Commissione di  certificazione  dei  contratti  di
lavoro e cura la tenuta dell'albo delle  universita'  abilitate  alla
certificazione e svolge attivita'  di  monitoraggio  sulle  attivita'
delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro  presenti
sul territorio nazionale; 
    n)  cura  l'attuazione  della  disciplina  ordinamentale  per  lo
svolgimento della professione di consulente del lavoro; 
    o) cura la  relazione  annuale  sull'attivita'  di  vigilanza  in
materia di trasporti su strada; 
    p)  provvede  alla  redazione  dei  rapporti  sulle   convenzioni
internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e  sugli
articoli della Carta  sociale  europea  in  ottemperanza  agli  oneri
derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale
del lavoro e al Consiglio d'Europa; 
    q)  gestisce   il   Comitato   consultivo   tripartito   per   il
coordinamento   della   partecipazione   italiana   alle    attivita'
dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 
    r) cura la gestione del diritto di interpello di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    s) coadiuva il Capo dipartimento nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  in  materia   di
regolarita' dei rapporti di lavoro; 
    t) rende il parere obbligatorio  ai  fini  dell'iscrizione  degli
organismi paritetici nel repertorio degli organismi paritetici di cui
all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81; 
    u) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    v) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    z)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    aa) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    bb) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  23
          aprile 2004,  n.  124,  recante:  «Razionalizzazione  delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge  14  febbraio
          2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  110
          del 12.05.2004: 
                «Art. 9 (Diritto di interpello). - 1.  Gli  organismi
          associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e
          gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
          o su segnalazione dei propri  iscritti,  le  organizzazioni
          sindacali   e   dei   datori   di    lavoro    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale e i consigli  nazionali
          degli ordini professionali, possono inoltrare al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   esclusivamente
          tramite  posta  elettronica,  quesiti  di  ordine  generale
          sull'applicazione  delle  normative   di   competenza   del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   La
          Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
          con le competenti  Direzioni  generali  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale  e,  qualora  interessati
          dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. 
                2.  L'adeguamento  alle  indicazioni  fornite   nelle
          risposte  ai  quesiti   di   cui   al   comma   1   esclude
          l'applicazione    delle    relative    sanzioni     penali,
          amministrative e civili». 
              -  Si  riporta  l'articolo   51,   comma   1-bis,   del
          decreto-legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   recante:
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 101 del 30.04.2008. 
                «1-bis. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   istituisce   il   repertorio   degli    organismi
          paritetici, previa definizione dei  criteri  identificativi
          sentite le associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale  per  il  settore  di  appartenenza,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione».