Art. 25
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello
non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti
relativi al rapporto di lavoro;
b) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle
controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo
pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse
sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione
sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e
ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario
addivenire ad accordi in sede governativa;
c) svolge, d'intesa con i Ministeri competenti, le attivita'
inerenti alle crisi aziendali;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di
procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle
iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto
all'attivita' della Consigliera nazionale di parita', delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di
parita' e pari opportunita';
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi,
a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore
privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore;
h) effettua, in collaborazione con la Direzione generale
dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle
piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura
retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive);
i) detiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione
collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua, in collaborazione con la Direzione generale
dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le
controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore
privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro e cura la tenuta dell'albo delle universita' abilitate alla
certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita'
delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti
sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo
svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in
materia di trasporti su strada;
p) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni
internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli
articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri
derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale
del lavoro e al Consiglio d'Europa;
q) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il
coordinamento della partecipazione italiana alle attivita'
dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
r) cura la gestione del diritto di interpello di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
s) coadiuva il Capo dipartimento nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di
regolarita' dei rapporti di lavoro;
t) rende il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione degli
organismi paritetici nel repertorio degli organismi paritetici di cui
all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
u) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
v) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
z) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
aa) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
bb) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, recante: «Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12.05.2004:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili».
- Si riporta l'articolo 51, comma 1-bis, del
decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30.04.2008.
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione».