Art. 26
Direzione generale delle politiche attive del lavoro,
dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei
servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, che si
articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, svolge
le seguenti funzioni:
a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo da parte del Ministro in materia di politiche attive per il
lavoro;
b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di
verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
c) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura
la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato
delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al
Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al
lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento
mirato;
d) attua gli interventi in materia di copertura delle spese
generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita'
formativa ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
e) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e
del lavoro;
f) coordina la gestione delle misure di politica attiva, del
collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati;
g) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
i) attua le politiche in materia di istruzione e formazione
professionale e della formazione tecnica superiore, in raccordo con
il Ministero dell'istruzione e del merito;
l) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge
le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
m) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro;
n) garantisce la ripartizione delle risorse del bilancio dello
Stato alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei
centri per l'impiego;
o) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le
politiche occupazionali e del lavoro;
p) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione di tutti i sistemi
informativi in materia di lavoro, sviluppati in attuazione di
normative nazionali, anche assicurando i flussi informativi con altri
soggetti istituzionali;
q) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione del portale dei
servizi per il lavoro;
r) fornisce indirizzi generali per l'organizzazione dei servizi
per il lavoro a livello regionale e delle provincie autonome;
s) definisce gli standard dei servizi per l'impiego pubblici e
privati, ivi comprese la definizione della metodologia di
profilazione degli utenti;
t) fornisce indirizzi per l'accreditamento dei servizi per il
lavoro e gestisce l'albo informatico delle agenzie per il lavoro;
u) si occupa delle politiche europee di mobilita' dei lavoratori,
ivi compresa la rete Eures;
v) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, alla tenuta del sistema informativo della formazione
professionale e alla tenuta dell'albo nazionale degli enti
accreditati alla formazione professionale;
z) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
aa) cura l'attuazione degli interventi in materia di incentivi
per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in
materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati
allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento
occupazionale;
bb) gestisce il repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione;
cc) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia
di autoimprenditorialita' ed autoimpiego ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
dd) coadiuva il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza dell'INAPP e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
ee) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
ff) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
gg) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
hh) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
ii) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo
settembre 2015, n. 151, recante: «Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
23.09.2015:
«Art. 1 (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida in materia di collocamento mirato delle persone con
disabilita' sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e
il supporto della persona con disabilita' presa in carico
al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre
organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di
favorire l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilita', di modalita'
di valutazione bio-psico-sociale della disabilita',
definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di
inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e
dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di
indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in
ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di
lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con
riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per
le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi
legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con
disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con
disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29.12.2000:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua e dei
percorsi formativi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano puo' essere istituito un fondo territoriale
intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente e
possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi
destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in
tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di
riqualificazione professionale previsti dal Patto di
formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono
altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi
aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in
costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11,
21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Il presidente del collegio dei sindaci
e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni,
che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con proprieta' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui a
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno, di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonche' di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui
il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione
degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9.10.2003:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita'
di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a
un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito
di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della congruita',
rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi 1 e
2, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione».