Art. 27
Direzione generale
degli ammortizzatori sociali
1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che si
articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale,
svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei
trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per
l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei
relativi aspetti contributivi;
d) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito;
e) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di
solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione
della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo
4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
f) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di
riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 148 del 2015;
g) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta'
espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del
2015;
h) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti
delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la
sospensione dal lavoro;
i) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
l) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per
l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la
ricerca, analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
m) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
n) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
o) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
p) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
q) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lett. a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29.11.2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28.01.2009:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;»
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20.05.1993, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
167 del 19.07.1993:
«Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per
consentire la realizzazione nelle aree di intervento e
nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di
nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per
la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo esistente, con
priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle
partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di
sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche
attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi
effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1,
comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di
promozione industriale partecipate dalle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della
GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma
1 sono determinati sulla base dei criteri di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1
possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16
aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale».
- Si riporta l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 03.07.2012.
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale,
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere
oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al
comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7
trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare
nuove assunzioni anche presso le unita' produttive
interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di
precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n.
223 del 1991».
- Si riporta l'articolo 41 decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2015:
«Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo
quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con
un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che
comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica
dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo
sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in
organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione,
secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 24,
finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo
di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di
imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di
imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i
contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31
dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le
cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis,
entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine
originario del contratto di espansione. Restano fermi in
ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero
massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma
5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura
gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e
l'indicazione dei relativi profili professionali
compatibili con i piani di reindustrializzazione o
riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato
dei contratti di lavoro, compreso il contratto di
apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico,
la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il
numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei
lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
il progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il
numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60
mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo
esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a
pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione
sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore
di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia'
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro il limite
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8
milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della
procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Per gli accordi stipulati
dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma
sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno
2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni
di euro per l'anno 2025 e ((68,4 milioni di euro)) per
l'anno 2026. (124)
6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il
tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella
condizione di beneficiare della prestazione prevista dai
commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30 per
cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove
necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di espansione e'
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di
euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno
2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469
milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro
per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al comma 3 e al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di
formazione e di riqualificazione che puo' intendersi
assolto, previa idonea certificazione definita con
successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il
lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda
anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto
deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita'
della formazione necessarie per fare conseguire al
prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui
sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto,
che e' parte integrante del contratto di espansione,
descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il
numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero
delle ore di formazione, le competenze tecniche
professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie
e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma
1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e
l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni
caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al
trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione
alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con
l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014».