Art. 28
Direzione generale
per le politiche previdenziali
1. La Direzione generale per le politiche previdenziali, che si
articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale,
svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti
previdenziali, pubblici e privati;
b) vigila, sotto il profilo giuridico-amministrativo ed
economico-finanziario, sugli enti previdenziali pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie
degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con
attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive,
delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse
contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INPS;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi
previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto
sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi dell'INPS degli enti
di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps
e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti
amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa
previdenziale inerente alle diverse gestioni pensionistiche
costituite presso l'INPS;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme
pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP,
nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per
l'applicazione della normativa previdenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed
economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle
disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali,
assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita',
nonche' l'approvazione delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della
sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni
previdenziali;
6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse
finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione
con la COVIP;
n) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile
degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
o) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di
sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori
stranieri in Italia;
p) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
e per le politiche assicurative, il Capo dipartimento nelle funzioni
di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli
enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
t) gestisce il contenzioso e affari legali nelle materie di cui
alle lettere che precedono;
u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 28:
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.1994:
«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente».