Art. 29
Direzione generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative
1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per le politiche assicurative, che si articola in tre uffici
dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni,
ferme restando le competenze attribuite in materia al Ministero della
salute anche in riferimento all'attivita' e alle risorse finanziarie
di INAIL:
a) vigila, indirizza e coordina, anche sotto il profilo
giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, l'attivita'
dell'INAIL;
b) cura le procedure di nomina degli organi dell'INAIL, nonche'
dei comitati e della Commissione scientifica per l'aggiornamento
delle tabelle delle malattie professionali operanti presso l'INAIL;
c) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INAIL;
d) gestisce il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, il Fondo
per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione
delle attivita' formative, nonche' per le attivita' promozionali
destinate alle piccole e medie imprese;
e) cura l'attivita' istruttoria, l'esame e il monitoraggio delle
verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi INAIL;
f) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della
legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) assicura il funzionamento della Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) cura la gestione del diritto di interpello in materia di
salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
i) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone
prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le
altre amministrazioni competenti;
l) cura le attivita' connesse alle commissioni per l'iscrizione
negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei
medici autorizzati;
m) cura la tenuta del repertorio degli organismi paritetici di
cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del
2008;
n) coadiuva il Capo Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la
Direzione generale per le politiche previdenziali, il Capo
dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi,
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
s) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di
cui alle lettere che precedono;
t) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al
presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per
la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 29:
- Si riportano gli articoli 6, 12, 51, comma 1-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30.04.2008:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul Lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative ((alle differenze
di genere e a quelle relative)) alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. ((Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati le modalita'
e i termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione
sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti;
le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati
a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni
di prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati
forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre
2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione
delle medesime.
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i
codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria,
che, in considerazione delle specificita' dei settori
produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli
di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse
all'attuazione delle direttive comunitarie e delle
convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16)
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. ((La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese.))
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».
«Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per
gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due
rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza».
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.08.1994:
«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente».