Art. 30
Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il
personale e i servizi
1. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale,
il personale e i servizi svolge le funzioni di coordinamento,
direzione e controllo nelle seguenti aree:
a) programmazione strategica del Ministero;
b) politica finanziaria ed economica, bilancio e monitoraggio del
fabbisogno finanziario del Ministero;
c) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;
d) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione
delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed
economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e
formazione, anche in attuazione di norme, direttive e circolari
emanate dalle amministrazioni competenti;
e) programmazione generale del fabbisogno di personale del
Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti; rappresentanza unitaria
del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della
rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata;
f) predisposizione e cura degli atti del Ministro finalizzati al
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
g) gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla
gestione del personale;
h) amministrazione generale, spese strumentali, servizi logistici
e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008;
i) gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati
all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti
e della logistica;
l) cura dei rapporti amministrativi con le societa' di cui
all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi
con la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del citato
decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di
sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
m) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle
conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere
assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del
Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per
lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e
sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti
locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali
servizi comuni e generalizzati;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
o) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e
connessione con i sistemi informativi del settore lavoro e politiche
sociali;
p) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a
sistemi di lavoro, di servizi per l'impiego e politiche sociali a
supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche del
lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza dei
lavoratori e a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per
le politiche sociali, migratorie e del terzo settore;
q) coordinamento statistico, rapporti con il Servizio statistico
nazionale, gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le
altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante
presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della
legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e
informazioni derivanti dalle attivita' statistiche;
r) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli
obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della
normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati
personali;
s) coordinamento, in collaborazione con l'Ufficio stampa, delle
attivita' in materia di comunicazione istituzionale, comprese la
redazione del Piano annuale, e in relazione alla quale svolge nei
confronti dell'utenza le iniziative di promozione della conoscenza
dell'attivita' del Ministero, attraverso i siti web istituzionali e
le piattaforme social e anche coordinando le funzioni di informazione
e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno
2000, n. 150; promozione di eventi e manifestazioni;
t) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di
gestione;
u) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di
competenza, ivi incluso il Piano Integrato di Attivita' e Innovazione
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in
raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione e della
performance;
v) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi
innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro
interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o
di processi che richiedono il contributo di piu' Direzioni generali
del Ministero;
z) attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento
nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti
strutture del Ministero;
aa) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza;
bb) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del
Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), e agli
altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
cc) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei
contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di
competenza del Dipartimento e degli altri atti strategici nazionali;
dd) supporto alle attivita' del Ministro in tutte le materie di
competenza, con particolare riferimento alla programmazione
economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione,
all'organizzazione e alla pianificazione delle attivita' del
Ministero;
ee) coordinamento e raccordo con gli organismi europei e
internazionali nelle materie di competenza;
ff) attivita' dell'Autorita' di Audit;
gg) attivita' di audit interno orientata al miglioramento della
gestione;
hh) cura dei rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza;
ii) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di
competenza del Dipartimento;
ll) gestione del contenzioso e affari legali nelle materie di cui
alle lettere che precedono;
mm) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano cinque
uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno per
l'Autorita' di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale.
3. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale,
il personale e i servizi e' articolato in tre uffici di livello
dirigenziale generale e ventuno uffici di livello dirigenziale non
generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici di staff
del Capo Dipartimento.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le politiche del personale e dei
servizi generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, la
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e
della logistica;
c) Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione
digitale, la statistica e la ricerca.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi opera l'Unita'
di missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli
interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021.
Note all'art. 30:
- Si riportano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
06.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14.8.2012:
«3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo
Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., e sono svolte sulla base delle strategie di
sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi
dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il
Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,
stipula un apposito accordo con la Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle
soluzioni informatiche, della connettivita' e per
l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello
relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e'
riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti
per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al
sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021
con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi
previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione
delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono
rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli
accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli
Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
applicati nell'ambito delle attivita' di customer
satisfaction, approvati dal Comitato di governo della
convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri
accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al
secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze,
ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti
della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula
del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli
istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di
Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con
provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale
di committenza e di e-procurement continuano ad essere
svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 81, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
136 del 09.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 7.8.2021:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati».
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13-11-2012:
«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».