Art. 33
Direzione generale per l'innovazione
e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca
1. La Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione
digitale, la statistica e la ricerca, che si articola in cinque
uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti
funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle
conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere
assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di
acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali;
b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la
gestione delle risorse umane;
c) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione
delle tecnologie informatiche;
d) definizione ed implementazione di metodi e soluzioni
informatiche per la valorizzazione del patrimonio informativo del
Ministero;
e) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli
open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in
coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana;
f) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al
riutilizzo dei dati del Ministero nonche' all'accessibilita';
g) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri
organismi incaricati delle attivita' informatiche nella pubblica
amministrazione;
h) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi
relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del Ministero in materia di lavoro e politiche
sociali;
i) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi
inclusi quelli infrastrutturali in cloud, in collaborazione con gli
altri dipartimenti;
l) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia, consegnatario dei beni
informatici;
m) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
n) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale
e sviluppo e gestione della rete intranet;
o) individuazione dei fabbisogni tecnologici del Ministero in
raccordo con gli altri Dipartimenti;
p) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale
delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli
incentivi all'occupazione, delle soluzioni tecnologiche per lo
sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di lavoro, anche
assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
q) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale
per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta', delle soluzioni
tecnologiche per lo sviluppo di tutti i sistemi informatici in
materia di politiche sociali, anche assicurando i flussi informativi
con altri soggetti istituzionali;
r) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione
dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi
informativi del Ministero in raccordo con gli altri dipartimenti e
con gli enti esterni al Ministero;
s) compiti attribuiti al responsabile per la transizione
digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
t) attivita' di supporto e coordinamento per le attivita'
statistiche e di ricerca di competenza del Ministero, in raccordo con
le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni
pubbliche;
u) adempimenti degli obblighi in materia statistica; promozione
di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione
statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo
sviluppo dei progetti statistici; pubblicazioni statistiche in
materia di mercato del lavoro e politiche sociali;
v) coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni
generali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di
cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
z) attivita' di ricerca in materia di lavoro e politiche sociali,
in raccordo con le direzioni generali competenti;
aa) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di
competenza della Direzione generale;
bb) cura delle relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza;
cc) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle materie
di cui alle lettere che precedono;
dd) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli
ambiti di competenza.
2. Il titolare dell'incarico di Direzione generale di cui al
presente articolo assume le funzioni di Responsabile per la
transizione al digitale di cui all'articolo 17 del Codice
dell'Amministrazione digitale.
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16.05.2005:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma
2. Il difensore civico, accertata la non manifesta
infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore
generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.»
- Si riporta l'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
18.10.2023:
«Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro). - 1.
Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul
mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in
maniera da programmare efficacemente adeguate strategie
occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per
la formazione, e' istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il
mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi
all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per
competenze, caratteristiche settoriali, territoriali,
sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni
generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche
per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza
epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui
indirizzare azioni e interventi per il superamento degli
squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e
contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta
formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle
richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche
occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di
Osservatori regionali aventi analoghe finalita', ove non
gia' costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di
coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli
Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di un
Comitato scientifico appositamente istituito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP,
delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti.
Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuati i dati, anche individuali,
e le amministrazioni titolari del trattamento, che li
mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica
per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente».