Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di
spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 357-bis, della
legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre
di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC,
al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il
decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla
mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e
dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili,
SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui
all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle
amministrazioni interessate.
4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Note all'art. 11:
- Per il testo dei commi 357-bis dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 della legge 29 dicembre
2022, n. 197 si veda nelle note alle premesse.