Art. 12 
 
                       Monitoraggio e verifica 
                 dell'impatto della regolamentazione 
 
  1. Il MIC provvede al  monitoraggio  delle  modalita'  di  utilizzo
delle Carte e dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e  358,  della
legge n. 234 del  2021,  come  sostituiti,  introdotti  o  modificati
dall'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  2. Sulla base dei monitoraggi  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e all'articolo 11, comma 3,  il  MIC  effettua  la  verifica
dell'impatto della regolamentazione, di seguito «VIR», avvalendosi di
appositi  questionari  da  somministrare,  su  base   volontaria,   a
beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2017, n. 169, e  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati  personali.  Il  trattamento  di  dati  personali
realizzato  attraverso  i  suddetti   questionari   deve   riguardare
esclusivamente dati aggregati. 
  3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa  dal  MIC,  oltre  che  al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  al  Dipartimento  per  le   politiche
giovanili della medesima Presidenza,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  al  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  i  commi  357,  357-bis,  357-ter,  357-quater,
          357-quinquies e 358 dell'art. 1  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 15 settembre 2017, n. 169 si veda nelle note  alle
          premesse.