Art. 12
Monitoraggio e verifica
dell'impatto della regolamentazione
1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo
delle Carte e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della
legge n. 234 del 2021, come sostituiti, introdotti o modificati
dall'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente
articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica
dell'impatto della regolamentazione, di seguito «VIR», avvalendosi di
appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a
beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Il trattamento di dati personali
realizzato attraverso i suddetti questionari deve riguardare
esclusivamente dati aggregati.
3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche
giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e
delle finanze, al Ministero dell'istruzione e del merito e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 12:
- Per i commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater,
357-quinquies e 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 settembre 2017, n. 169 si veda nelle note alle
premesse.