Art. 9 
 
                 Controlli, provvedimenti e sanzioni 
 
  1. Fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente, il MIC, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,  sulla
base dell'attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria nonche' di
circostanziate  e  specifiche  segnalazioni,  con  esclusione   delle
denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi  delle
Carte o  di  violazione  di  norme  del  presente  regolamento,  puo'
adottare, con provvedimento motivato, le misure di  cui  all'articolo
1, comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021. 
  2. Nei casi di violazione di cui al  comma  1,  ove  il  fatto  non
costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei  trasgressori,  i
provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 357-quinquies, della legge
n. 234 del 2021. 
  3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano  ai  fini
di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' previste da un protocollo
d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le  modalita'  di
accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge  n.
234 del 2021. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dei commi  357-quater,  357-quinquies  e
          358 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 della
          legge 29 dicembre 2022, n. 197  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.