Art. 9
Controlli, provvedimenti e sanzioni
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa
vigente, il MIC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla
base dell'attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria nonche' di
circostanziate e specifiche segnalazioni, con esclusione delle
denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi delle
Carte o di violazione di norme del presente regolamento, puo'
adottare, con provvedimento motivato, le misure di cui all'articolo
1, comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021.
2. Nei casi di violazione di cui al comma 1, ove il fatto non
costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei trasgressori, i
provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 357-quinquies, della legge
n. 234 del 2021.
3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini
di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' previste da un protocollo
d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di
accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge n.
234 del 2021.
Note all'art. 9:
- Per il testo dei commi 357-quater, 357-quinquies e
358 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nelle note alle
premesse.