Art. 13 Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS 1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»; c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria. 5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresi' per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».