Art. 13 
 
Misure  di  semplificazione  per  l'attuazione   della   Missione   4
  Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di  Riforma
  del  sistema  ITS  e  di  Sviluppo  del   sistema   di   formazione
  professionale terziaria - ITS 
 
  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e  dei  traguardi  del
PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 10, le  parole:  «sono  stabiliti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' stabilita» e le parole: «e  i  crediti
riconoscibili» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  le  classi  di
concorso»; 
    b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole:  «per  dotare
gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle  seguenti:
«relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»; 
    c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. In  via  straordinaria,  esclusivamente  fino  all'anno
2025, il cofinanziamento di cui all'articolo  11,  comma  8,  non  ha
natura obbligatoria. 
      5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni  2024,
2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma  5  possono  essere
utilizzate altresi' per spese di gestione ordinaria per  il  corretto
funzionamento delle Fondazioni».