Art. 14 
 
Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione  4  -
  Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di  riforma
  del sistema  di  orientamento,  di  reclutamento  dei  docenti,  di
  didattica  digitale  integrata  e  formazione   sulla   transizione
  digitale del personale scolastico e di  nuove  competenze  e  nuovi
  linguaggi 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma  2,  dopo  le  parole:  «equipollente  o
equiparato,» sono  inserite  le  seguenti:  «oppure  del  diploma  di
specializzazione  per  le  tecnologie  applicate  e  del  diploma  di
specializzazione  superiore  per  le  tecnologie  applicate  di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022,
n. 99,»; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) al comma 4-bis: 
        1.1)  al  quinto  periodo,  la   parola:   «regolamento»   e'
sostituita dalla seguente: «decreto»; 
        1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e'  sostituita
dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse; 
      2) al comma 9: 
        2.1) il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentite  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al  comma
1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma  4
criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti  e  della
capacita' didattica.»; 
        2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita
dalla seguente: «decreto». 
    c) all'articolo 18, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «1-bis. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2023/2024,  le
attivita' formative durante il periodo annuale di servizio  in  prova
prevedono  anche  la  frequenza,  comprovata  dal  conseguimento   di
apposito attestato finale, di uno o piu' moduli  formativi,  pari  ad
almeno il 20  per  cento  delle  ore  complessivamente  previste  nel
decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto  periodo,  erogati
nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della  Missione  4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 
  2. All'articolo 1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b)  al  comma  9,  lettera  d),  le  parole:  «,  a  cui  possono
partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse. 
  3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «e' definita la  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: 
    «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di  studio  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo  grado  di
scuola,». 
  4. Al  fine  di  consentire  l'adeguamento  ai  nuovi  percorsi  di
formazione  iniziale  previsti   dalla   riforma   del   sistema   di
reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1  del
PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la parola:  «biennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «annuale». 
  5. Al fine di dare piena attuazione alla  riforma  del  sistema  di
orientamento - R 1.4 della Missione 4  -  Componente  1  del  PNRR  e
valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni
scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di
primo grado a supporto della scelta  del  percorso  di  istruzione  e
formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto  del
Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e'  adottato  il   modello
nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio
previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  328  del  22  dicembre
2022. 
  6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento -  R  1.4
della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  le
parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti:
«In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma  descrittiva,  i
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte  a  carattere
nazionale di cui all'articolo 19, distintamente  per  ciascuna  delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle  abilita'
di comprensione e uso della  lingua  inglese.  Sono  altresi'»  e  le
parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:
«svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e  per
l'orientamento». 
  7. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  del  target  finale
collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei  docenti  -  R
2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano
medesimo, con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  335,  della
legge  30   dicembre   2021,   n.   234   puo'   essere   autorizzata
l'anticipazione  delle  facolta'  assunzionali  anche  relative  alle
annualita' successive, fermo  restando  che  le  assunzioni  potranno
essere effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali  maturate  e
disponibili a legislazione vigente. 
  8. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al
termine dell'anno scolastico 2025/2026, e' individuato dal  Ministero
dell'istruzione e del merito - Unita' di  missione  per  il  PNRR  un
contingente di ulteriori  cinque  unita'  tra  docenti  e  assistenti
amministrativi   da   porre   in   posizione   di   comando    presso
l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  per
euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno  2025  ed  euro
94.819 per l'anno 2026.». 
  9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche',  nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,  eventuali  canoni  per  l'affitto  di
immobili o il  noleggio  di  strutture  temporanee  modulari  ad  uso
scolastico  per  il  tempo  necessario   alla   realizzazione   degli
interventi di demolizione e ricostruzione di  edifici  scolastici  di
cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR». 
  10. All'articolo 1,  comma  558,  terzo  periodo,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:
«, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  salvo  nel  caso  di
utilizzo  delle   risorse   finanziarie   in   ambiti   inerenti   al
finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.». 
  11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.  191
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:
«In caso  di  rinuncia  all'incarico,  e'  possibile  attingere  alle
graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024  i  predetti
contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e  non
oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.   Al   fine   di   garantire   un   adeguato   supporto
amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il  corretto
e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale  destinatario
degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui  alla
Missione  4  -  Componente  1  del  PNRR,  ivi  incluse  quelle  gia'
trasferite alle istituzioni scolastiche, nel  limite  massimo  di  40
milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio,  anche
mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento
delle retribuzioni del personale scolastico assunto con  contratto  a
tempo determinato fino al termine delle attivita'  didattiche,  sulla
base  dei  dati  contrattuali  inseriti  nell'apposita  funzione  del
sistema  informativo  del  Ministero  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche. 
      1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione  e
del  merito  effettua  un  monitoraggio   dei   contratti   stipulati
nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine  di  provvedere
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  di
cui al  comma  1-bis,  per  gli  importi  corrispondenti  alle  spese
effettivamente sostenute per la  copertura  dei  contratti  stipulati
dalle istituzioni scolastiche. 
      1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei  progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche  a  valere  sulle  linee  di
investimento PNRR su cui gravano  le  risorse  per  i  contratti  del
personale  amministrativo  e  tecnico,  sono   accantonate   e   rese
indisponibili, per l'anno  2025,  una  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per
un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis. 
      1-quinques. In esito alla rendicontazione finale  dei  progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche  a  valere  sulle  linee  di
investimento PNRR su cui gravano  le  risorse  per  i  contratti  del
personale amministrativo e tecnico, il  Ministero  dell'istruzione  e
del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il  disaccantonamento
delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle
somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione da  parte  delle
istituzioni scolastiche.». 
  12. All'articolo 21, comma 4-bis.2,  del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso  di
rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni
scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».