Art. 14 Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»; b) all'articolo 16-ter: 1) al comma 4-bis: 1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»; 1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse; 2) al comma 9: 2.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica.»; 2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto». c) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attivita' formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o piu' moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 e' abrogato; b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse. 3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,». 4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «annuale». 5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e' adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022. 6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi'» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento». 7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 puo' essere autorizzata l'anticipazione delle facolta' assunzionali anche relative alle annualita' successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. 8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, e' individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unita' di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unita' tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.». 9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR». 10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.». 11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, e' possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle gia' trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche. 1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche. 1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis. 1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si e' conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.». 12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilita' per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».