Art. 15 
 
     Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti  dal  PNRR,
all'articolo  26  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «a)  aggiornamento
dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»; 
        1.2) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1)  rafforzare
le  competenze  generali  linguistiche,   storiche,   matematiche   e
scientifiche,  giuridiche  ed  economiche,  nonche'   le   competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare
riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo  studio  dei
prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»; 
        1.3) dopo il numero  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)
rafforzare la connessione al  tessuto  socioeconomico-produttivo  del
territorio   di   riferimento,   favorendo    la    laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e  degli  enti  del
territorio;»; 
        1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole:  «Ministro
dell'istruzione» sono inserite le  seguenti:  «e  del  merito»  e  le
parole:  «e  i  relativi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  le
necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento  e  i
corrispondenti»; 
      2) alla lettera d), il secondo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione  tecnica
possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la
certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui
al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente  al
fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini  della
loro spendibilita' in un contesto di studio e/o di lavoro esterno  al
percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e  del
merito, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i
modelli e le modalita' di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al
primo periodo.».