Art. 16 Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dalla seguente: «E' istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»; 2) al comma 2, le parole: «, e' dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»; 3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»; 4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse; 5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attivita' di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»; 6) al comma 6: 6.1) il primo periodo e' soppresso; 6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale e'» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e' posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse; 6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica» 6.4) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»; 7) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»; 8) al comma 9: 8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»; 8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»; b) all'articolo 16-ter, comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»; 2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»; c) l'allegato A e' abrogato. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti gia' adottati e gli incarichi gia' conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.