Art. 16 
 
Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) al comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dalla  seguente:  «E'
istituita, presso il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  la
Scuola di alta  formazione  dell'istruzione,  di  seguito  denominata
Scuola. La Scuola, che opera alle  dirette  dipendenze  del  Ministro
dell'istruzione e del merito:»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «,  e'  dotata   di   autonomia
amministrativa  e  contabile  e  si   raccorda,   per   le   funzioni
amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le
parole: «e stipula» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche  per  la
stipula, da parte del citato Ministero, delle»; 
      3) al comma 3, le parole: «Sono organi della  Scuola  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e  la  parola:
«il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»; 
      4) al comma 4, al quarto  periodo,  le  parole:  «,  ne  ha  la
rappresentanza legale»  sono  soppresse  e,  al  quinto  periodo,  le
parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono
soppresse; 
      5) al comma 5, al  secondo  periodo,  le  parole:  «tramite  il
direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione  degli  atti,
predispone le convenzioni e  svolge  le  attivita'  di  coordinamento
istituzionale  della  Scuola»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma  6,  predispone
gli atti di competenza della Scuola»; 
      6) al comma 6: 
        6.1) il primo periodo e' soppresso; 
        6.2) al secondo periodo, le parole:  «Il  direttore  generale
e'» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e' posta
una segreteria tecnica, coordinata da un direttore  generale,»  e  le
parole: «, con collocamento nella  posizione  di  fuori  ruolo»  sono
soppresse; 
        6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica» 
        6.4) dopo  il  quarto  periodo,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il  competente
Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»; 
      7) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a
supporto  della  Scuola,  la   dotazione   organica   del   Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di un dirigente di prima
fascia, di un dirigente di seconda  fascia  e  di  dodici  unita'  di
personale  da  inquadrare  nell'area  dei  funzionari   del   vigente
contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui
reclutamento il Ministero dell'istruzione e del  merito,  nei  limiti
delle  risorse  finanziarie   assegnate,   procede   utilizzando   le
graduatorie dei concorsi per funzionari di  area  III  del  Ministero
medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia e'  conferito  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»; 
      8) al comma 9: 
        8.1) al primo periodo,  le  parole:  «2  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2  milioni
di euro per l'anno 2023, di 1.553.190  euro  per  l'anno  2024  e  di
1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»; 
        8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione
4 - Componente 1 -  Riforma  2.2  del  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito»; 
    b) all'articolo 16-ter, comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite  le
seguenti:  «in  raccordo  con  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito,»; 
      2) alla lettera a), la parola: «accreditamento»  e'  sostituita
dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»; 
    c) l'allegato A e' abrogato. 
  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte  dal
comma 1, restano fermi gli atti gia' adottati e  gli  incarichi  gia'
conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono  confermati  fino
alla  naturale  scadenza.   Nell'incarico   di   coordinatore   della
segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della  Scuola
di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis,  comma
6, del decreto legislativo n. 59  del  2017,  subentra  il  direttore
generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma  6,  quinto  periodo,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.