Art. 7 
 
               Agevolazioni fiscali per l'ampliamento 
                      delle superfici coltivate 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  per  i  giovani  imprenditori
agricoli di cui  all'articolo  2  della  presente  legge,  aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale e iscritti alla relativa  gestione  previdenziale,  che
acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze,  l'imposta
di registro e le imposte ipotecaria e catastale  sono  versate  nella
misura del 60 per cento di  quelle,  ordinarie  o  ridotte,  previste
dalla legislazione vigente. 
  2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni  del  comma  1,
valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.