Art. 12
Rete telematica
1. L'Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed
esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in
operativita' la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura
hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la
gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e
la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della
sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonche' di una diffusione
e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.