Art. 13 
 
                       Punti vendita ricariche 
 
  1. L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  l'albo   per   la   registrazione,
esclusivamente con modalita' telematiche, dei titolari di  rivendite,
ordinarie  o  speciali,  di  generi  di  monopolio  autorizzati  alla
raccolta di giochi pubblici,  nonche'  dei  soggetti  che  esercitano
attivita' di punti vendita ricariche titolari  di  autorizzazione  ai
sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in  forza  di
appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza
vincolo  di  mandato  in  esclusiva,  all'esercizio  delle   predette
attivita', a fronte  della  corresponsione  del  compenso  del  punto
vendita ricariche. 
  2. L'iscrizione all'albo e'  subordinata  al  pagamento  preventivo
all'Agenzia di un  importo  annuale  pari  a  euro  100.  Il  mancato
pagamento anche di una sola annualita' del predetto importo  comporta
senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo. 
  3. L'iscrizione all'albo e' presupposto e condizione necessaria  ed
essenziale  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  punto   vendita
ricariche, con esclusione espressa di  un  qualunque  prelievo  delle
somme giacenti sul conto di gioco  e  del  pagamento  delle  vincite.
L'attivita' del punto vendita ricariche non puo' essere svolta  senza
l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile,  di
una insegna o targa  di  specifico  riconoscimento  e  individuazione
della predetta attivita', le cui caratteristiche  e  dimensioni  sono
stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia. 
  4. Lo schema  di  contratto  per  il  punto  vendita  di  ricariche
adottato dal concessionario e' trasmesso all'Agenzia per la  verifica
della  conformita'  dei  relativi  contenuti  alle  disposizioni  del
presente articolo. 
  5. Gli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche  effettuano
operazioni di ricarica del conto di gioco on line  esclusivamente  su
richiesta del relativo titolare,  procedendo  a  tal  fine  alla  sua
identificazione e alla  verifica  dell'identita'  di  chi  chiede  la
ricarica presso il punto vendita. Tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, la ricarica del conto  di  gioco  on  line  presso  il  punto
vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei
a  garantire  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  gia'   in
precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario
e da quest'ultimo gia' validati per l'effettuazione delle  operazioni
sul conto di gioco.  Fermo  quanto  previsto  al  primo  periodo,  le
operazioni di ricarica effettuate presso i  punti  vendita  ricariche
sono consentite, nel limite  complessivo  settimanale  di  100  euro,
anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli
indicati al secondo periodo. Il rispetto del limite di cui  al  terzo
periodo e' garantito dal concessionario mediante apposite misure  sul
sistema  informatico  utilizzato  dai  punti  vendita  ricariche  per
l'effettuazione delle ricariche e, per  gli  adempimenti  di  cui  al
presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto  vendita
ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del  decreto  legislativo
n. 231 del 2007. Restano fermi, per il concessionario,  gli  obblighi
di cui al predetto decreto legislativo n. 231 del 2007. In  relazione
all'adempimento di cui al quarto periodo a carico del  concessionario
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo n. 231 del 2007, e, in caso di violazione, le sanzioni di
cui all'articolo 64, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo degli articoli 86 e 88 del Regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza» e' il seguente: 
                «Art.  86  (art.  84  T.U.  1926).  -   Non   possono
          esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
          quelli  diurni,  locande,  pensioni,  trattorie,   osterie,
          caffe' o altri esercizi in cui si vendono al  minuto  o  si
          consumano vino, birra, liquori od altre bevande  anche  non
          alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi  o  per  altri
          giuochi leciti o stabilimenti di bagni,  ovvero  locali  di
          stallaggio e simili. 
                Per la somministrazione di bevande alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attivita'  di
          cui al primo comma. 
                Relativamente agli apparecchi e congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
                  a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
                  b) per l'attivita' di distribuzione e di  gestione,
          anche indiretta; 
                  c) per l'installazione in  esercizi  commerciali  o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati.». 
                «Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). -  1.  La  licenza  per
          l'esercizio   delle   scommesse   puo'   essere    concessa
          esclusivamente a soggetti concessionari  o  autorizzati  da
          parte di Ministeri o  di  altri  enti  ai  quali  la  legge
          riserva la facolta'  di  organizzazione  e  gestione  delle
          scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
          o dal titolare di  autorizzazione  in  forza  della  stessa
          concessione o autorizzazione.». 
              - Il testo degli  articoli  9,  53  e  64  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione»  e'   il
          seguente: 
                «Art. 9 (Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).  -
          1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
          finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
          individuati annualmente dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze   con   la   Direttiva   generale   per    l'azione
          amministrativa  e   la   gestione,   esegue   i   controlli
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
          Autorita' di vigilanza di  settore  nonche'  gli  ulteriori
          controlli effettuati, in collaborazione con la UIF  che  ne
          richieda  l'intervento  a  supporto  dell'esercizio   delle
          funzioni di propria competenza. 
                2. Al fine di garantire  economicita'  ed  efficienza
          dell'azione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza  puo'  eseguire,  previa
          intesa  con  le   autorita'   di   vigilanza   di   settore
          rispettivamente  competenti,  i  controlli   sui   seguenti
          soggetti: 
                  a)  istituti  di  pagamento,  istituti  di   moneta
          elettronica e relative succursali; 
                  b) punti di contatto centrale di  cui  all'articolo
          1, comma 2, lettera ii); 
                  c)  societa'  fiduciarie  e  intermediari  di   cui
          all'albo previsto dall'articolo 106 TUB; 
                  d)  soggetti  eroganti   micro-credito   ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 112 TUB; 
                  e)  succursali  insediate  sul   territorio   della
          Repubblica  di  intermediari  bancari  e  finanziari  e  di
          imprese assicurative aventi sede legale  e  amministrazione
          centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
                  f) intermediari assicurativi  di  cui  all'articolo
          109, comma 2, lettere a), b) e d),  CAP,  che  operano  nei
          rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                  g) revisori legali e societa' di  revisione  legale
          con incarichi di revisione  legale  su  enti  di  interesse
          pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; 
                  h) soggetti che esercitano l'attivita' di  custodia
          e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo  134  TULPS,  salve  le  competenze  in
          materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
          Unico. 
                3. Il Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza definisce la  frequenza  e  l'intensita'
          dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo  di
          rischio, della  natura  e  delle  dimensioni  dei  soggetti
          obbligati e dei  rischi  nazionali  e  transfrontalieri  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza: 
                  a) effettua  ispezioni  e  controlli  anche  con  i
          poteri attribuiti al Corpo  dalla  normativa  valutaria.  I
          medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai
          reparti  della  Guardia  di  finanza  ai  quali  il  Nucleo
          speciale di polizia  valutaria  delega  le  ispezioni  e  i
          controlli; 
                  a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni  e
          i controlli di cui ai commi 1  e  2,  dati  e  informazioni
          presso i soggetti obbligati; 
                  b) con i medesimi poteri di cui  alla  lettera  a),
          svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
          ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni  di
          operazioni  sospette   trasmesse   dalla   UIF   ai   sensi
          dell'articolo 40. 
                5. Ferme restando le competenze del  Nucleo  speciale
          di polizia valutaria di cui  al  comma  4,  la  Guardia  di
          finanza: 
                  a) accerta e  contesta,  con  le  modalita'  e  nei
          termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,  ovvero
          trasmette  alle  autorita'  di  vigilanza  di  settore   le
          violazioni  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto
          riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 
                  b) espleta le funzioni  e  i  poteri  di  controllo
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte  dei
          distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli  di
          prestatori  di  servizi  di  gioco  con   sede   legale   e
          amministrazione centrale in altro  Stato  comunitario,  che
          operano sul territorio della Repubblica italiana. 
                6. Per  l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al
          presente articolo, il Nucleo speciale di polizia  valutaria
          ha accesso: 
                  a) ai dati contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                  b) alle  informazioni  sul  titolare  effettivo  di
          persone giuridiche e trust espressi, contenute in  apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                  b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                7. La Direzione  investigativa  antimafia  accerta  e
          contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'
          di vigilanza di settore, le violazioni  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto  riscontrate  nell'esercizio  delle
          sue   attribuzioni   ed   effettua   gli    approfondimenti
          investigativi,  attinenti  alla  criminalita'  organizzata,
          delle informazioni ricevute ai  sensi  dell'articolo  13  e
          delle segnalazioni di operazioni sospette  trasmesse  dalla
          UIF ai sensi  dell'articolo  40.  Restano  applicabili,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
          comma 4,  e  1-bis,  commi  1  e  4,  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 
                8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
          7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
                  a) ai dati contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                  b) alle  informazioni  sul  titolare  effettivo  di
          persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                  b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9. I dati e  le  informazioni  acquisite  nell'ambito
          delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo  sono
          utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e  le
          attribuzioni vigenti.». 
                «Art. 53  (Disposizioni  integrative  in  materia  di
          adeguata verifica e conservazione). - 1. Gli  operatori  di
          gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica
          dell'identita'  di  ogni   cliente   in   occasione   degli
          adempimenti necessari  all'apertura  e  alla  modifica  del
          conto di gioco previsto ai  sensi  dell'articolo  24  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88. 
                2.  Gli  operatori  di  gioco  on   line   consentono
          operazioni di ricarica dei  conti  di  gioco,  ai  soggetti
          titolari  del  conto  esclusivamente  attraverso  mezzi  di
          pagamento idonei a garantire la  piena  tracciabilita'  dei
          flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco. 
                3. Gli operatori di  gioco  on  line  acquisiscono  e
          conservano, per un periodo di  dieci  anni  dalla  relativa
          acquisizione, con modalita' idonee a garantire il  rispetto
          delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
          dati personali, le informazioni relative: 
                  a) ai dati  identificativi  conferiti  dal  cliente
          all'atto dell'apertura dei conti di gioco; 
                  b) alla data  di  ogni  operazioni  di  apertura  e
          ricarica dei conti di gioco e di riscossione  sui  medesimi
          conti nonche' al valore  delle  medesime  operazioni  e  ai
          mezzi di pagamento per esse impiegati; 
                  c) all'indirizzo IP,  alla  data,  all'ora  e  alla
          durata delle connessioni telematiche nel corso delle  quali
          il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on
          line, pone in essere le suddette operazioni. 
                4. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  riscontra
          l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti  presentati
          dai  richiedenti  l'apertura  dei  conti  di  gioco   anche
          attraverso la consultazione del  sistema  pubblico  per  la
          prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo  V-bis
          del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  come
          integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 
                5. Ferma la responsabilita'  del  concessionario,  in
          ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata  verifica
          e conservazione di  cui  al  Titolo  II,  le  attivita'  di
          identificazione   del   cliente   sono    effettuate    dai
          distributori  e  dagli  esercenti,   a   qualsiasi   titolo
          contrattualizzati,   per   il   tramite   dei   quali    il
          concessionario offre servizi  di  gioco  pubblico  su  rete
          fisica,  a  diretto  contatto  con  la   clientela   ovvero
          attraverso  apparecchi  videoterminali.  A  tal   fine,   i
          predetti   distributori   ed   esercenti   acquisiscono   e
          conservano, con modalita' idonee a  garantire  il  rispetto
          delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
          dati personali, le informazioni relative: 
                  a) ai dati  identificativi  del  cliente,  all'atto
          della richiesta  o  dell'effettuazione  dell'operazione  di
          gioco; 
                  b) alla data delle operazioni di gioco,  al  valore
          delle  medesime  operazioni  e  ai   mezzi   di   pagamento
          utilizzati. 
                6. I distributori  ed  esercenti  di  gioco  su  rete
          fisica  procedono  all'identificazione  e   alla   verifica
          dell'identita' di ogni cliente  che  richiede  o  effettua,
          presso il medesimo operatore, operazioni di gioco,  per  un
          importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora  vi  sia  il
          sospetto di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo,  i
          medesimi operatori sono tenuti  ad  applicare  le  predette
          misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 
                7.  Con  riferimento  ai   giochi   offerti   tramite
          apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi
          titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di  cui
          al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del
          ticket sia di importo pari  o  superiore  ai  500  euro.  I
          concessionari assicurano, in ogni caso, che i  distributori
          e  gli  esercenti  di  apparecchi  VLT  siano   dotati   di
          funzionalita' tali da consentire la verifica di: 
                  a) ticket, di importo nominale pari o superiore  ai
          500 euro; 
                  b) ticket,  di  qualunque  importo,  che  indichino
          assenza di vincite o una  bassa  percentuale  delle  stesse
          rispetto al valore del ticket stesso. 
                8. I distributori e  gli  esercenti  inviano  i  dati
          acquisiti,  relativi  al  cliente  e   all'operazione,   al
          concessionario   di   riferimento,    entro    10    giorni
          dall'effettuazione dell'opera-zione.  I  medesimi  soggetti
          assicurano la conservazione dei dati di cui  alla  presente
          lettera per un periodo di due anni dalla data  di  relativa
          acquisizione,  fermi,  a  carico  del  concessionario,  gli
          obblighi di  cui  al  Titolo  II,  Capo  II,  del  presente
          decreto. 
                9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i  gestori  di
          case da gioco applicano  le  misure  di  identificazione  e
          verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle
          transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o
          di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite  da
          parte del cliente sia di importo pari o superiore  a  2.000
          euro.  Qualora  vi  sia  il  sospetto  di   riciclaggio   o
          finanziamento  del  terrorismo,  i  medesimi  gestori  sono
          tenuti ad applicare  le  predette  misure,  quale  che  sia
          l'importo dell'operazione effettuata. 
                10.  I  gestori  di  case  da  gioco  assicurano   la
          conservazione, per un periodo di dieci  anni,  dei  dati  e
          delle informazioni relativi  alla  data  e  alla  tipologia
          delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai  mezzi  di
          pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni
          di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal  cliente
          e al valore delle medesime. 
                11. I gestori di case da gioco soggette  a  controllo
          pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei  gettoni
          o  degli  altri  mezzi  di  gioco   acquistati,   procedono
          all'identificazione  e  alla  verifica  dell'identita'  del
          cliente fin dal  momento  del  suo  ingresso  nei  relativi
          locali  sono  tenuti  ad  adottare   procedure   idonee   a
          ricollegare  i  dati  identificativi   del   cliente   alle
          operazioni  di  cui  al  comma  9,   svolte   dal   cliente
          all'interno della casa da gioco.». 
                «Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di  cui  al
          Titolo  IV  commesse  da  distributori  ed  esercenti   nel
          comparto del gioco). - 1. Ai distributori e agli esercenti,
          a  qualsiasi  titolo   contrattualizzati,   dei   quali   i
          concessionari si avvalgono  per  l'offerta  di  servizi  di
          gioco,  ivi  compresi  quelli   operanti   sul   territorio
          nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro
          Stato comunitario, che non  eseguono  gli  adempimenti  cui
          sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV
          del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
          pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. 
                2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri  di
          cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
          19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza
          delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei
          distributori  e  degli  esercenti,   a   qualsiasi   titolo
          contrattualizzati, dei quali i concessionari  si  avvalgono
          per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta  e  contesta
          le relative violazioni. 
                3.  Il  verbale  contenente   l'accertamento   e   la
          contestazione  delle  violazioni  di  cui  al  comma  1  e'
          notificato, a cura  della  Guardia  di  finanza,  anche  al
          concessionario, per  conto  del  quale  il  distributore  o
          l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a
          prevenirne la reiterazione. 
                4.  Nei  casi  di  violazioni   gravi,   ripetute   o
          sistematiche ovvero plurime, tenuto conto  della  rilevanza
          della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate  nel  minimo  e  nel
          massimo edittali. In tali  ipotesi,  il  concessionario  e'
          tenuto,  in  solido  con  il   distributore   o   esercente
          contrattualizzato,    al    pagamento    della     sanzione
          amministrativa pecuniaria irrogata. 
                5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei
          poteri  di  controllo  conferiti  ai  sensi  del   presente
          decreto, accerti e  contesti  una  grave  violazione  delle
          disposizioni di  cui  al  presente  decreto  a  carico  dei
          distributori  e  degli  esercenti,   a   qualsiasi   titolo
          contrattualizzati, dei quali il  concessionario  si  avvale
          per  l'offerta  di  servizi  di  gioco,  e   riscontri   la
          sussistenza,  a  carico  dei  medesimi  soggetti,  di   due
          provvedimenti sanzionatori adottati nel  corso  dell'ultimo
          triennio,  propone,  a  titolo  accessorio  rispetto   alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la  sospensione   da
          quindici giorni a tre  mesi  dell'esercizio  dell'attivita'
          medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli
          uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze
          e   notificato   all'interessato.   Il   provvedimento   di
          sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre  che
          all'interessato, anche  al  concessionario  per  conto  del
          quale opera il distributore o esercente  contrattualizzato,
          ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad  attivare
          i meccanismi di estinzione del  rapporto  contrattuale,  ai
          sensi  dell'articolo  52,   comma   2,   lettera   d).   Il
          provvedimento di sospensione e' altresi'  comunicato  dalla
          Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
                6. L'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione,
          attraverso   l'apposizione   del   sigillo   dell'autorita'
          procedente e delle sottoscrizioni del personale  incaricato
          nonche' il controllo sulla sua osservanza  da  parte  degli
          interessati  sono  espletati  dalla  Guardia  di   finanza.
          L'inosservanza del provvedimento di sospensione  e'  punita
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
          30.000 euro. 
                7.  All'irrogazione  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo   provvede   il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   proprio
          decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.».