Art. 13
Punti vendita ricariche
1. L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'albo per la registrazione,
esclusivamente con modalita' telematiche, dei titolari di rivendite,
ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla
raccolta di giochi pubblici, nonche' dei soggetti che esercitano
attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai
sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di
appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza
vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette
attivita', a fronte della corresponsione del compenso del punto
vendita ricariche.
2. L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento preventivo
all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100. Il mancato
pagamento anche di una sola annualita' del predetto importo comporta
senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo e' presupposto e condizione necessaria ed
essenziale per lo svolgimento dell'attivita' di punto vendita
ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle
somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.
L'attivita' del punto vendita ricariche non puo' essere svolta senza
l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di
una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione
della predetta attivita', le cui caratteristiche e dimensioni sono
stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche
adottato dal concessionario e' trasmesso all'Agenzia per la verifica
della conformita' dei relativi contenuti alle disposizioni del
presente articolo.
5. Gli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche effettuano
operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su
richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua
identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la
ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto
vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei
a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, gia' in
precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario
e da quest'ultimo gia' validati per l'effettuazione delle operazioni
sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le
operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche
sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro,
anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli
indicati al secondo periodo. Il rispetto del limite di cui al terzo
periodo e' garantito dal concessionario mediante apposite misure sul
sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per
l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al
presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita
ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del decreto legislativo
n. 231 del 2007. Restano fermi, per il concessionario, gli obblighi
di cui al predetto decreto legislativo n. 231 del 2007. In relazione
all'adempimento di cui al quarto periodo a carico del concessionario
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, e, in caso di violazione, le sanzioni di
cui all'articolo 64, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo.
Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 86 e 88 del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» e' il seguente:
«Art. 86 (art. 84 T.U. 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri
giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di
stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di
cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.».
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 9, 53 e 64 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' il
seguente:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo
1, comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui
all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi
dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di
cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale
con incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in
materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i
poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I
medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai
reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo
speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i
controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e
i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni
presso i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi
dell'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale
di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di
finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei
termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla
UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito
delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.».
«Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di
adeguata verifica e conservazione). - 1. Gli operatori di
gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente in occasione degli
adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del
conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Gli operatori di gioco on line consentono
operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti
titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' dei
flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e
conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa
acquisizione, con modalita' idonee a garantire il rispetto
delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente
all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazioni di apertura e
ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi
conti nonche' al valore delle medesime operazioni e ai
mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla
durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali
il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on
line, pone in essere le suddette operazioni.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra
l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti presentati
dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche
attraverso la consultazione del sistema pubblico per la
prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo V-bis
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come
integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.
5. Ferma la responsabilita' del concessionario, in
ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica
e conservazione di cui al Titolo II, le attivita' di
identificazione del cliente sono effettuate dai
distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, per il tramite dei quali il
concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete
fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero
attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i
predetti distributori ed esercenti acquisiscono e
conservano, con modalita' idonee a garantire il rispetto
delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto
della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di
gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore
delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento
utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete
fisica procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua,
presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un
importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il
sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i
medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette
misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite
apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui
al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del
ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I
concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori
e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di
funzionalita' tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai
500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino
assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse
rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati
acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al
concessionario di riferimento, entro 10 giorni
dall'effettuazione dell'opera-zione. I medesimi soggetti
assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente
lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa
acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli
obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente
decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di
case da gioco applicano le misure di identificazione e
verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle
transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o
di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da
parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000
euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono
tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia
l'importo dell'operazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la
conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e
delle informazioni relativi alla data e alla tipologia
delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di
pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni
di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente
e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo
pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni
o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' del
cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi
locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a
ricollegare i dati identificativi del cliente alle
operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente
all'interno della casa da gioco.».
«Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel
comparto del gioco). - 1. Ai distributori e agli esercenti,
a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i
concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di
gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio
nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro
Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui
sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV
del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di
cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza
delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei
distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono
per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta
le relative violazioni.
3. Il verbale contenente l'accertamento e la
contestazione delle violazioni di cui al comma 1 e'
notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al
concessionario, per conto del quale il distributore o
l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a
prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza
della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel
massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario e'
tenuto, in solido con il distributore o esercente
contrattualizzato, al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei
poteri di controllo conferiti ai sensi del presente
decreto, accerti e contesti una grave violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto a carico dei
distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale
per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la
sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due
provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo
triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da
quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita'
medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli
uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze
e notificato all'interessato. Il provvedimento di
sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre che
all'interessato, anche al concessionario per conto del
quale opera il distributore o esercente contrattualizzato,
ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare
i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai
sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il
provvedimento di sospensione e' altresi' comunicato dalla
Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione,
attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita'
procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato
nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli
interessati sono espletati dalla Guardia di finanza.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
30.000 euro.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.».