Art. 18
Progetto di vita
1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi della
persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali e di
salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale
e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri.
2. Il progetto di vita individua, per qualita', quantita' ed
intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le
prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche
ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti
necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa
nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della
formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto
di vita sono, altresi', comprese le misure previste a legislazione
vigente per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione
ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali sostegni erogabili in
favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai
sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne
richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita
le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni,
secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie
scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere l'elaborazione del
progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.
4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero
garantire continuita' degli strumenti, delle risorse, degli
interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli
accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della
autodeterminazione del beneficiario.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita' del
progetto di vita, indipendentemente dall'eta' e dalle condizioni
personali e sociali.
6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1.
Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n.
227.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 1, comma 255, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.»