Art. 18 
 
                          Progetto di vita 
 
  1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi  della
persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali  e  di
salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale
e  la  partecipazione  nei  diversi  contesti  di  vita  su  base  di
uguaglianza con gli altri. 
  2. Il progetto  di  vita  individua,  per  qualita',  quantita'  ed
intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le
prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli,  volti  anche
ad eliminare e a prevenire le  barriere  e  ad  attivare  i  supporti
necessari per l'inclusione e la partecipazione della  persona  stessa
nei  diversi  ambiti  di  vita,  compresi  quelli  scolastici,  della
formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.  Nel  progetto
di vita sono, altresi', comprese le misure  previste  a  legislazione
vigente per il superamento di condizioni di  poverta',  emarginazione
ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali  sostegni  erogabili  in
favore del nucleo familiare e di chi presta  cura  ed  assistenza  ai
sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
  3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne
richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita
le prerogative volte ad apportarvi le modifiche  e  le  integrazioni,
secondo i propri  desideri,  le  proprie  aspettative  e  le  proprie
scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere  l'elaborazione  del
progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 35, comma 4. 
  4. Il progetto di vita deve essere  sostenibile  nel  tempo  ovvero
garantire  continuita'  degli   strumenti,   delle   risorse,   degli
interventi, dei benefici, delle  prestazioni,  dei  servizi  e  degli
accomodamenti    ragionevoli,    sempre    nel     rispetto     della
autodeterminazione del beneficiario. 
  5. Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita'  del
progetto di vita,  indipendentemente  dall'eta'  e  dalle  condizioni
personali e sociali. 
  6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 14 (Progetto di vita delle persone con  disabilita'). -  1.
Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono  richiedere  l'elaborazione  del  progetto  di  vita  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n.
227. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 255,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O. 
                «255. Si definisce caregiver familiare la persona che
          assiste e si prende  cura  del  coniuge,  dell'altra  parte
          dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso  o  del
          convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, di un familiare o di un affine entro il secondo  grado,
          ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33,  comma  3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare  entro
          il terzo grado che,  a  causa  di  malattia,  infermita'  o
          disabilita',  anche  croniche  o  degenerative,   non   sia
          autosufficiente e in grado di prendersi cura  di  se',  sia
          riconosciuto invalido in  quanto  bisognoso  di  assistenza
          globale e continua di lunga durata ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  o  sia
          titolare di indennita' di accompagnamento  ai  sensi  della
          legge 11 febbraio 1980, n. 18.»