Art. 19 
 
                    Coordinamento, contestualita' 
                 e integrazione nel progetto di vita 
 
  1. Il progetto di vita assicura il coordinamento  tra  i  piani  di
intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei  relativi
obiettivi. 
  2.  L'integrazione  sociosanitaria  e'  conseguita   in   sede   di
valutazione multidimensionale di cui all'articolo  25  attraverso  la
valutazione del profilo di funzionamento,  l'analisi  dei  bisogni  e
delle preferenze e  la  definizione  congiunta  e  contestuale  degli
interventi da attivare. 
  3. I  programmi,  gli  interventi  di  sostegno  alla  persona  con
disabilita'  e  alla  famiglia  e  i  piani  personalizzati  volti  a
promuovere il diritto ad una vita indipendente  di  cui  all'articolo
39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  gia'  attivati  dalle   regioni   nell'esercizio   della   loro
competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione. 
  4. Restano salvi i sostegni, i servizi  e  i  piani  di  intervento
attivati  prima  dell'elaborazione  del   progetto   di   vita,   con
l'eventuale  aggiornamento  degli  stessi  per  essere  coerenti   ai
miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  l'articolo  39  della  citata  legge  5
          febbraio 1992, n. 104: 
                «Art. 39 (Compiti delle regioni).  -  1.  Le  regioni
          possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
          di bilancio, ad interventi sociali,  educativo-formativi  e
          riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
          cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          successive modificazioni, e della programmazione  regionale
          dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 
                2.  Le  regioni  possono   provvedere,   sentite   le
          rappresentanze  degli   enti   locali   e   le   principali
          organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
          nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio: 
                  a)  a  definire  l'organizzazione  dei  servizi,  i
          livelli qualitativi delle prestazioni,  nonche'  i  criteri
          per l'erogazione dell'assistenza economica  integrativa  di
          competenza dei comuni; 
                  b) a definire, mediante gli accordi di programma di
          cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142,  le
          modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi  e
          delle prestazioni individuali di cui  alla  presente  legge
          con gli altri servizi sociali, sanitari,  educativi,  anche
          d'intesa con  gli  organi  periferici  dell'Amministrazione
          della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
          o scolastiche e di formazione professionale, anche  per  la
          messa  a  disposizione   di   attrezzature,   operatori   o
          specialisti   necessari   all'attivita'   di   prevenzione,
          diagnosi e  riabilitazione  eventualmente  svolta  al  loro
          interno; 
                  c) a definire, in collaborazione con le universita'
          e gli istituti di  ricerca,  i  programmi  e  le  modalita'
          organizzative  delle  iniziative  di  riqualificazione   ed
          aggiornamento del personale impiegato  nelle  attivita'  di
          cui alla presente legge; 
                  d) a promuovere, tramite  le  convenzioni  con  gli
          enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca  e  di
          sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento  e  di
          riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi  didattici
          e tecnici; 
                  e) a definire le modalita' di intervento nel  campo
          delle  attivita'  assistenziali  e  quelle  di  accesso  ai
          servizi; 
                  f)  a  disciplinare  le  modalita'  del   controllo
          periodico degli interventi di inserimento  ed  integrazione
          sociale  di  cui  all'articolo  5,   per   verificarne   la
          rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; 
                  g) a disciplinare con legge, entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  i  criteri
          relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi  di
          aiuto personale; 
                  h) ad effettuare controlli periodici sulle  aziende
          beneficiarie  degli  incentivi  e  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 18, comma 6, per garantire la  loro  effettiva
          finalizzazione all'integrazione  lavorativa  delle  persone
          handicappate; 
                  i)  a  promuovere  programmi   di   formazione   di
          personale  volontario  da  realizzarsi   da   parte   delle
          organizzazioni di volontariato; 
                  l) ad elaborare  un  consuntivo  annuale  analitico
          delle spese e dei contributi  per  assistenza  erogati  sul
          territorio anche da enti pubblici  e  enti  o  associazioni
          privati, i quali  trasmettono  alle  regioni  i  rispettivi
          bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime; 
                  l-bis) a programmare interventi  di  sostegno  alla
          persona e  familiare  come  prestazioni  integrative  degli
          interventi realizzati dagli  enti  locali  a  favore  delle
          persone  con  handicap  di  particolare  gravita',  di  cui
          all'articolo 3,  comma  3,  mediante  forme  di  assistenza
          domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di  24
          ore, provvedendo alla  realizzazione  dei  servizi  di  cui
          all'articolo 9, all'istituzione di servizi  di  accoglienza
          per periodi brevi e di emergenza, tenuto  conto  di  quanto
          disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma
          1, e  al  rimborso  parziale  delle  spese  documentate  di
          assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; 
                  l-ter) a disciplinare, allo scopo di  garantire  il
          diritto  ad  una  vita  indipendente   alle   persone   con
          disabilita' permanente e grave  limitazione  dell'autonomia
          personale  nello  svolgimento  di  una  o   piu'   funzioni
          essenziali  della  vita,  non  superabili  mediante  ausili
          tecnici, le modalita'  di  realizzazione  di  programmi  di
          aiuto alla  persona,  gestiti  in  forma  indiretta,  anche
          mediante  piani  personalizzati  per  i  soggetti  che   ne
          facciano richiesta, con verifica delle prestazioni  erogate
          e della loro efficacia.»