Art. 19
Coordinamento, contestualita'
e integrazione nel progetto di vita
1. Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di
intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi
obiettivi.
2. L'integrazione sociosanitaria e' conseguita in sede di
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25 attraverso la
valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e
delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli
interventi da attivare.
3. I programmi, gli interventi di sostegno alla persona con
disabilita' e alla famiglia e i piani personalizzati volti a
promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'articolo
39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, gia' attivati dalle regioni nell'esercizio della loro
competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione.
4. Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento
attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con
l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai
miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 39 della citata legge 5
febbraio 1992, n. 104:
«Art. 39 (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri
per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge
con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attivita' di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita'
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita'
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'articolo 38, le attivita' di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalita' di intervento nel campo
delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalita' del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla
persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravita', di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza
per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma
1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o piu' funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di
aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che ne
facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate
e della loro efficacia.»