Art. 20 
 
             Liberta' di scelta sul luogo di abitazione 
                     e continuita' dei sostegni 
 
  1. Il progetto di vita tende a favorire la liberta'  della  persona
con  disabilita'  di  scegliere  dove  vivere  e  con   chi   vivere,
individuando  appropriate  soluzioni  abitative  e,  ove   richiesto,
garantendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e  dei  sostegni
socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilita'  di  assicurare
l'intensita', in termini di appropriatezza,  degli  interventi  o  la
qualita' specialistica necessaria. 
  2. Al fine di dare attuazione al comma  1,  i  soggetti  competenti
alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuita' dei
sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche  in
caso  di  modifiche  del  luogo  di  abitazione  della  persona   con
disabilita', tenendo conto della specificita' del contesto, salvo  il
caso dell'impossibilita' di assicurare, in termini di appropriatezza,
l'intensita' degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.