Art. 20
Liberta' di scelta sul luogo di abitazione
e continuita' dei sostegni
1. Il progetto di vita tende a favorire la liberta' della persona
con disabilita' di scegliere dove vivere e con chi vivere,
individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto,
garantendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei sostegni
socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare
l'intensita', in termini di appropriatezza, degli interventi o la
qualita' specialistica necessaria.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, i soggetti competenti
alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuita' dei
sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in
caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con
disabilita', tenendo conto della specificita' del contesto, salvo il
caso dell'impossibilita' di assicurare, in termini di appropriatezza,
l'intensita' degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.