Art. 22
Supporto per la partecipazione al procedimento
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21, la persona con
disabilita' puo' anche essere supportata da una persona che faciliti
l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena
comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto
di vita. L'attivita' di supporto della persona comprende l'adozione
di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche
attraverso la migliore interpretazione della volonta' e delle
preferenze.
2. La persona di cui al comma 1 puo' essere scelta dalla persona
con disabilita' anche tra i componenti dell'unita' di valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e)
e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a
servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilita'.
3. In fase di riordino e di unificazione delle unita' di
valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e
6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono
stabilite le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono,
con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la
persona con disabilita' non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto
dall'articolo 34, comma 2.