Art. 22 
 
           Supporto per la partecipazione al procedimento 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  21,  la  persona  con
disabilita' puo' anche essere supportata da una persona che  faciliti
l'espressione  delle  sue  scelte  e   l'acquisizione   della   piena
comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con  il  progetto
di vita. L'attivita' di supporto della persona  comprende  l'adozione
di tutte le strategie utili  nell'acquisizione  delle  scelte,  anche
attraverso  la  migliore  interpretazione  della  volonta'  e   delle
preferenze. 
  2. La persona di cui al comma 1 puo' essere  scelta  dalla  persona
con disabilita' anche tra i  componenti  dell'unita'  di  valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e)
e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia  personale  afferente  a
servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilita'. 
  3.  In  fase  di  riordino  e  di  unificazione  delle  unita'   di
valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e
6, fermo restando quanto previsto dall'articolo  34,  comma  2,  sono
stabilite le modalita' con le quali le medesime unita'  garantiscono,
con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1,  qualora  la
persona con disabilita' non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto
dall'articolo 34, comma 2.