Art. 23 
 
              Avvio del procedimento per la formazione 
                        del progetto di vita 
 
  1. La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre  che  con
le modalita' di cui all'articolo 15,  commi  2  e  3,  puo'  avanzare
l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera
e in qualsiasi momento. 
  2.  L'istanza  di  cui  al  comma  1   e'   presentata   all'ambito
territoriale sociale, se dotato di  personalita'  giuridica,  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade  il
comune di residenza  della  persona  con  disabilita'  o  altro  ente
individuato  con  legge  regionale,  quale  titolare   del   relativo
procedimento. Le  regioni  possono  individuare  ulteriori  punti  di
ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche  per  il
tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici  di  accesso
(PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni. 
  3.  La  persona  con  disabilita'  puo'  allegare  all'istanza  una
proposta di progetto di vita. La proposta di progetto  di  vita  puo'
essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento. 
  4. L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte  del
responsabile  del   procedimento,   entro   quindici   giorni   dalla
presentazione dell'istanza o dalla ricezione della  comunicazione  di
cui all'articolo 15, comma 2. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, la  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento
contiene l'indicazione dei seguenti elementi: 
    a)  la  data  di  presentazione   dell'istanza   o   dell'assenso
manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3,  per
l'elaborazione del progetto di vita; 
    b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione  della
trasmissione del certificato della condizione di  disabilita'  e  del
deposito della documentazione; 
    c) l'indicazione  che  la  persona  con  disabilita'  puo'  farsi
assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22; 
    d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del
progetto di vita. 
  6. La persona con disabilita'  puo'  rinunciare  all'istanza  o  al
progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il
diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento. 
  7. Il procedimento per  la  formazione  del  progetto  di  vita  si
conclude entro novanta  giorni  dall'avvio  del  procedimento,  salva
diversa disposizione regionale. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, recante: «Legge quadro  per  la  realizzazione  del
          sistema integrato di  interventi  e  servizi  sociali»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13  novembre  2000,
          n. 265, S.O.: 
                «Art. 8 (Funzioni delle regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  n),  della  legge  30
          novembre 1998, n. 419. 
                2. Allo scopo di garantire  il  costante  adeguamento
          alle  esigenze   delle   comunita'   locali,   le   regioni
          programmano gli interventi sociali secondo  le  indicazioni
          di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  promuovendo,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
          coordinate con  gli  enti  locali,  adottando  strumenti  e
          procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
          per  dare  luogo  a  forme  di  cooperazione.  Le   regioni
          provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di  cui
          agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 
                3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
                  a) determinazione, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, tramite  le
          forme di concertazione con  gli  enti  locali  interessati,
          degli  ambiti  territoriali,  delle   modalita'   e   degli
          strumenti per la gestione unitaria del sistema  locale  dei
          servizi sociali a rete. Nella determinazione  degli  ambiti
          territoriali,  le  regioni  prevedono  incentivi  a  favore
          dell'esercizio associato delle funzioni sociali  in  ambiti
          territoriali di norma coincidenti con i distretti  sanitari
          gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
          scopo  una  quota  delle  complessive   risorse   regionali
          destinate agli interventi previsti dalla presente legge; 
                  b) definizione di politiche integrate in materia di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
                  c)  promozione  e  coordinamento  delle  azioni  di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
                  d)  promozione  della  sperimentazione  di  modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
                  e)  promozione  di  metodi  e  strumenti   per   il
          controllo  di  gestione  atti  a  valutare  l'efficacia   e
          l'efficienza  dei  servizi  ed  i  risultati  delle  azioni
          previste; 
                  f) definizione, sulla  base  dei  requisiti  minimi
          fissati dallo  Stato,  dei  criteri  per  l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi  a  gestione  pubblica  o  dei  soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 4 e 5; 
                  g) istituzione, secondo le modalita'  definite  con
          legge regionale, sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di
          qualita',   di   registri    dei    soggetti    autorizzati
          all'esercizio delle attivita' disciplinate  dalla  presente
          legge; 
                  h) definizione dei requisiti  di  qualita'  per  la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
                  i) definizione dei criteri per la  concessione  dei
          titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni,  secondo
          i criteri generali adottati in sede nazionale; 
                  l) definizione dei criteri  per  la  determinazione
          del  concorso  da  parte  degli  utenti  al   costo   delle
          prestazioni, sulla base dei criteri  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 3, lettera g); 
                  m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
                  n) determinazione dei criteri  per  la  definizione
          delle tariffe che i comuni sono tenuti a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
                  o) esercizio dei  poteri  sostitutivi,  secondo  le
          modalita'   indicate   dalla   legge   regionale   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, nei confronti degli enti locali inadempienti  rispetto
          a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,  lettere  a),
          b) e c), e 19. 
                4. Fermi restando i principi  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano  le  procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
                5. La legge regionale di  cui  all'articolo  132  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  disciplina  il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.» 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 «Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede  a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale. 
                2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
                  a) l'amministrazione competente; 
                  b) l'oggetto del procedimento promosso; 
                  c)     l'ufficio,     il     domicilio     digitale
          dell'amministrazione  e   la   persona   responsabile   del
          procedimento; 
                  c-bis) la data entro la quale,  secondo  i  termini
          previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi  il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
                  c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte,  la
          data di presentazione della relativa istanza; 
                  d) le modalita' con le quali, attraverso  il  punto
          di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  o  con  altre
          modalita' telematiche, e' possibile prendere visione  degli
          atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
          41 dello stesso decreto  legislativo  n.  82  del  2005  ed
          esercitare in  via  telematica  i  diritti  previsti  dalla
          presente legge; 
                  d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
          degli atti che non sono disponibili o  accessibili  con  le
          modalita' di cui alla lettera d). 
                3.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente  gravosa,  l'amministrazione   provvede   a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di  pubblicita'  idonee  di  volta   in   volta   stabilite
          dall'amministrazione medesima. 
                4.  L'omissione   di   taluna   delle   comunicazioni
          prescritte puo' esser fatta valere solo  dal  soggetto  nel
          cui interesse la comunicazione e' prevista.»