Art. 23
Avvio del procedimento per la formazione
del progetto di vita
1. La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre che con
le modalita' di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, puo' avanzare
l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera
e in qualsiasi momento.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'ambito
territoriale sociale, se dotato di personalita' giuridica, di cui
all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il
comune di residenza della persona con disabilita' o altro ente
individuato con legge regionale, quale titolare del relativo
procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di
ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche per il
tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso
(PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.
3. La persona con disabilita' puo' allegare all'istanza una
proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita puo'
essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.
4. L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte del
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di
cui all'articolo 15, comma 2.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento
contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
a) la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso
manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per
l'elaborazione del progetto di vita;
b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della
trasmissione del certificato della condizione di disabilita' e del
deposito della documentazione;
c) l'indicazione che la persona con disabilita' puo' farsi
assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22;
d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del
progetto di vita.
6. La persona con disabilita' puo' rinunciare all'istanza o al
progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il
diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.
7. Il procedimento per la formazione del progetto di vita si
conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva
diversa disposizione regionale.
Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000,
n. 265, S.O.:
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riporta l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.»