Art. 24
Unita' di valutazione multidimensionale
1. L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di
vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la
volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi
diritti civili e sociali.
2. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale:
a) la persona con disabilita';
b) l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore,
il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato
dall'interessato;
d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei
servizi sociali territoriali;
e) uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda
sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire
l'integrazione sociosanitaria;
f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per
l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' di cui
all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui
all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
della persona con disabilita', senza oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale,
su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta o
su richiesta degli altri componenti dell'unita' di valutazione
multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e
senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di
cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o
sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro
ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita,
anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la
persona con disabilita' fruisce di servizi o prestazioni, anche
informale.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di
vita, programmano e stabiliscono le modalita' di riordino e
unificazione, all'interno delle unita' di valutazione
multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita' e dei compiti
svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per:
a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari
connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella
dei soggetti anziani;
b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari
connessi alla condizione di disabilita' gravissima di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2016;
c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle
prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i
criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di
valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento
dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e
sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del
trattamento dei dati personali.
6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel
rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e
coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto
dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime
unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui
all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la
nomina di cui al comma 2, lettera c).
7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo
restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito
della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono
le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto
di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di
Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,
n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e
assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le
unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta'
della presa in carico e degli interventi di sostegno.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 24:
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 6 (Progetto individuale). - 1. Il Progetto
individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente
locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione
scolastica interessata.
2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta l'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»:
«Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I
medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente
Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso
agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali
accertamenti.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu'
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1".»
- La legge 20 maggio 2016, n. 76 «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.
- Per il comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 si veda nelle note all'art. 18.
- Per l'articolo 14, della legge 8 novembre 2000, n.
328, si veda l'articolo 18 del decreto.
- Si riporta l'articolo 4, della legge 22 giugno 2016,
n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Finalita' del Fondo). - 1. Il Fondo e'
destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui
all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti
finalita':
a) attivare e potenziare programmi di intervento
volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di
supporto alla domiciliarita' in abitazioni o
gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative
e relazionali della casa familiare e che tengano conto
anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove
tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone
con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via
residuale, nel superiore interesse delle persone con
disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2,
interventi per la permanenza temporanea in una soluzione
abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle
persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di
residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui
all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni
alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono
comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo
forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c),
programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile delle persone con
disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione
degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze,
possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli
enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto
privato con comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie
che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le
attivita' di programmazione degli interventi di cui al
comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilita'.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024.»:
«163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate "Case della comunita'".
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.» e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 marzo 2017, n. 65.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio
2022 n. 7, «Regolamento recante la definizione di modelli e
standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2022, n. 144.