Art. 24 
 
               Unita' di valutazione multidimensionale 
 
  1. L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di
vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25,  secondo  la
volonta' della persona  con  disabilita'  e  nel  rispetto  dei  suoi
diritti civili e sociali. 
  2. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale: 
    a) la persona con disabilita'; 
    b) l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di  minore,
il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri; 
    c)   la   persona   di   cui   all'articolo   22,   se   nominato
dall'interessato; 
    d) un assistente sociale, un educatore o un altro  operatore  dei
servizi sociali territoriali; 
    e) uno o piu' professionisti  sanitari  designati  dalla  azienda
sanitaria  o  dal  distretto  sanitario  col  compito  di   garantire
l'integrazione sociosanitaria; 
    f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
    g)  ove   necessario,   un   rappresentante   dei   servizi   per
l'inserimento  lavorativo  delle  persone  con  disabilita'  di   cui
all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.  68,  nei  casi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della medesima legge; 
    h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera  scelta
della persona con disabilita', senza oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale,
su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta  o
su  richiesta  degli  altri  componenti  dell'unita'  di  valutazione
multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e  h),  e
senza oneri a carico della pubblica amministrazione: 
    a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli  di
cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  o  il  caregiver  di  cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    b) un medico specialista o specialisti  dei  servizi  sanitari  o
sociosanitari; 
    c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro
ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di  vita,
anche del terzo settore; 
    d) referenti dei servizi pubblici e privati  presso  i  quali  la
persona con disabilita'  fruisce  di  servizi  o  prestazioni,  anche
informale. 
  4. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni, al fine della predisposizione  del  progetto  di
vita,  programmano  e  stabiliscono  le  modalita'  di   riordino   e
unificazione,    all'interno    delle    unita'    di     valutazione
multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita'  e  dei  compiti
svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per: 
    a)  l'individuazione  di  prestazioni  e  trasferimenti  monetari
connessi alla condizione di non  autosufficienza,  eccettuata  quella
dei soggetti anziani; 
    b)  l'individuazione  di  prestazioni  e  trasferimenti  monetari
connessi  alla  condizione   di   disabilita'   gravissima   di   cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 30 novembre 2016; 
    c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver; 
    d) la redazione dei progetti individuali di cui  all'articolo  14
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    e)  l'individuazione  dei  servizi,  degli  interventi  e   delle
prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 
  5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i
criteri  con  cui  attribuire,  tra  i  componenti   dell'unita'   di
valutazione di cui al comma 2, lettere  d)  ed  e),  senza  ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni  di  coordinamento
dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti  sociali  e
sanitari, anche al fine di identificare i soggetti  responsabili  del
trattamento dei dati personali. 
  6. Il riordino e l'unificazione di cui al  comma  4  avvengono  nel
rispetto   dei   principi   di   razionalizzazione,   efficienza    e
coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto
dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le  quali  le  medesime
unita' garantiscono, con il proprio personale,  il  supporto  di  cui
all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non  effettui  la
nomina di cui al comma 2, lettera c). 
  7. Nello stesso termine di  cui  al  comma  4,  le  regioni,  fermo
restando il rispetto dei principi di  cui  al  comma  5,  nell'ambito
della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono
le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione  del  progetto
di  vita,  le  unita'  di  valutazione   multidimensionale   di   cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18
marzo 2017 e le unita' di valutazione  operanti  presso  le  Case  di
Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,
n.  77,  volte  a  definire  i  bisogni  terapeutico-riabilitativi  e
assistenziali della persona, si coordinano o si  riunificano  con  le
unita' di valutazione di cui al comma 1 per  garantire  l'unitarieta'
della presa in carico e degli interventi di sostegno. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 24: 
              Si riporta l'articolo  6  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione
          scolastica  degli  studenti  con   disabilita',   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107»: 
                «Art. 6 (Progetto  individuale).  -  1.  Il  Progetto
          individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge  8
          novembre 2000, n.  328,  e'  redatto  dal  competente  Ente
          locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria  locale
          sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
          la collaborazione dei genitori o  di  chi  ne  esercita  la
          responsabilita'. 
                2. Le prestazioni, i servizi e le misure  di  cui  al
          Progetto   individuale   sono   definite   anche   con   la
          partecipazione  di   un   rappresentante   dell'istituzione
          scolastica interessata. 
                2-bis. Si  provvede  agli  adempimenti  previsti  dal
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              - Si riporta l'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
          68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: 
                «Art. 6 (Servizi  per  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili e modifiche al  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
          ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito  denominati  "uffici
          competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
          sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo  le
          specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
          all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a
          favorire l'inserimento dei soggetti di  cui  alla  presente
          legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta  delle
          liste, al rilascio delle autorizzazioni,  degli  esoneri  e
          delle  compensazioni  territoriali,  alla   stipula   delle
          convenzioni e all'attuazione  del  collocamento  mirato.  I
          medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche  in  via
          telematica, con cadenza  almeno  mensile,  alla  competente
          Direzione territoriale  del  lavoro,  il  mancato  rispetto
          degli obblighi di cui all'articolo 3,  nonche'  il  ricorso
          agli esoneri, ai fini  della  attivazione  degli  eventuali
          accertamenti. 
                2. All'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1997,  n.  469,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole: "maggiormente  rappresentative"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:    "comparativamente    piu'
          rappresentative"; 
                  b) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
          "Nell'ambito di tale  organismo  e'  previsto  un  comitato
          tecnico composto  da  funzionari  ed  esperti  del  settore
          sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
          regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto,  con
          particolare riferimento alla materia delle inabilita',  con
          compiti relativi alla valutazione delle  residue  capacita'
          lavorative,  alla  definizione  degli  strumenti  e   delle
          prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
          controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni  di
          inabilita'. Agli oneri per il  funzionamento  del  comitato
          tecnico  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa  per  il  funzionamento  della
          commissione di cui al comma 1".» 
              - La legge 20  maggio  2016,  n.  76  «Regolamentazione
          delle unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  e
          disciplina delle convivenze» e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118. 
              - Per il comma 255 dell'art. 1 della legge 27  dicembre
          2017, n. 205 si veda nelle note all'art. 18. 
              - Per l'articolo 14, della legge 8  novembre  2000,  n.
          328, si veda l'articolo 18 del decreto. 
              - Si riporta l'articolo 4, della legge 22 giugno  2016,
          n. 112 «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 4 (Finalita' del  Fondo).  -  1.  Il  Fondo  e'
          destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui
          all'articolo 2, comma 2, e, in particolare,  alle  seguenti
          finalita': 
                  a) attivare e potenziare  programmi  di  intervento
          volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione  e  di
          supporto    alla    domiciliarita'    in    abitazioni    o
          gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative
          e relazionali della casa  familiare  e  che  tengano  conto
          anche  delle  migliori  opportunita'  offerte  dalle  nuove
          tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle  persone
          con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2; 
                  b) realizzare, ove necessario e, comunque,  in  via
          residuale,  nel  superiore  interesse  delle  persone   con
          disabilita'  grave  di  cui  all'articolo   1,   comma   2,
          interventi per la permanenza temporanea  in  una  soluzione
          abitativa  extrafamiliare  per  far  fronte  ad   eventuali
          situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta'  delle
          persone con disabilita'  grave,  ove  possibile,  dei  loro
          genitori o di chi ne tutela gli interessi; 
                  c)    realizzare    interventi    innovativi     di
          residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui
          all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di  soluzioni
          alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono
          comprendere  il  pagamento  degli  oneri  di  acquisto,  di
          locazione, di ristrutturazione e di messa  in  opera  degli
          impianti   e   delle   attrezzature   necessari   per    il
          funzionamento  degli  alloggi  medesimi,  anche  sostenendo
          forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita'; 
                  d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c),
          programmi  di  accrescimento   della   consapevolezza,   di
          abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione
          della vita quotidiana e per il raggiungimento  del  maggior
          livello  di   autonomia   possibile   delle   persone   con
          disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2. 
                2. Al finanziamento dei  programmi  e  all'attuazione
          degli interventi di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta' e delle rispettive  competenze,
          possono compartecipare le regioni,  gli  enti  locali,  gli
          enti del terzo settore, nonche' altri soggetti  di  diritto
          privato   con    comprovata    esperienza    nel    settore
          dell'assistenza alle persone con disabilita' e le  famiglie
          che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le
          attivita' di programmazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di
          rappresentanza delle persone con disabilita'.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 163,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024.»: 
                «163. Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS
          garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
          rispettiva competenza, alle persone in  condizioni  di  non
          autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e  ai  servizi
          sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA),  che
          hanno  la  sede  operativa  presso  le  articolazioni   del
          servizio  sanitario  denominate  "Case  della   comunita'".
          Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
          adeguatamente   formato   e    numericamente    sufficiente
          appartenente al Servizio sanitario nazionale  e  agli  ATS.
          Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto  dal
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017 per la valutazione del complesso  dei  bisogni
          di natura clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
          assicurano la funzionalita'  delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale (UVM) della  capacita'  bio-psico-sociale
          dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il  carico
          assistenziale per consentire la permanenza della persona in
          condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di
          vita  in  condizioni  di  dignita',  sicurezza  e  comfort,
          riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso  ad
          ospedalizzazioni non strettamente  necessarie.  Sulla  base
          della valutazione dell'UVM,  con  il  coinvolgimento  della
          persona in condizioni di non autosufficienza  e  della  sua
          famiglia  o  dell'amministratore  di   sostegno,   l'equipe
          integrata  procede  alla  definizione   del   progetto   di
          assistenza   individuale   integrata   (PAI),    contenente
          l'indicazione    degli    interventi    modulati    secondo
          l'intensita' del bisogno.  Il  PAI  individua  altresi'  le
          responsabilita', i compiti e le  modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'  degli   operatori   sanitari,   sociali   e
          assistenziali che intervengono nella presa in carico  della
          persona, nonche' l'apporto della  famiglia  e  degli  altri
          soggetti  che  collaborano  alla  sua   realizzazione.   La
          programmazione degli interventi e la  presa  in  carico  si
          avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
          l'INPS.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017 «Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
          essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,  comma  7,
          del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502.»  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 marzo 2017, n. 65. 
              - Il Decreto del Ministero della Salute del  23  maggio
          2022 n. 7, «Regolamento recante la definizione di modelli e
          standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel
          Servizio sanitario  nazionale»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2022, n. 144.