Art. 25
Valutazione multidimensionale
1. Il procedimento di valutazione multidimensionale e' svolto sulla
base di un metodo multidisciplinare ed e' fondato sull'approccio
bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD.
2. Il procedimento si articola in quattro fasi:
a) nel rispetto dell'esito della valutazione di base, rileva gli
obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative
e definisce il profilo di funzionamento, anche in termini di
capacita' e performance dell'ICF, nei differenti ambiti di vita
liberamente scelti;
b) individua le barriere e i facilitatori negli ambiti di cui
alla lettera a) e le competenze adattive;
c) formula le valutazioni inerenti al profilo di salute fisica,
mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai
domini della qualita' di vita, in relazione alle priorita' della
persona con disabilita';
d) definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita,
partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno gia'
attivati e dai loro obiettivi.
3. Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera
anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici secondo
quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66.
4. Ciascuna fase di cui al comma 2 e' svolta collegialmente, ferma
restando la possibilita' di delegare ad uno dei componenti
dell'unita' di valutazione specifici compiti.
Note all'art. 25:
- Per l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, si veda nelle note alle premesse.