Art. 25 
 
                    Valutazione multidimensionale 
 
  1. Il procedimento di valutazione multidimensionale e' svolto sulla
base di un metodo  multidisciplinare  ed  e'  fondato  sull'approccio
bio-psico-sociale,  tenendo  conto  delle  indicazioni   dell'ICF   e
dell'ICD. 
  2. Il procedimento si articola in quattro fasi: 
    a) nel rispetto dell'esito della valutazione di base, rileva  gli
obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue  aspettative
e  definisce  il  profilo  di  funzionamento,  anche  in  termini  di
capacita' e performance  dell'ICF,  nei  differenti  ambiti  di  vita
liberamente scelti; 
    b) individua le barriere e i facilitatori  negli  ambiti  di  cui
alla lettera a) e le competenze adattive; 
    c) formula le valutazioni inerenti al profilo di  salute  fisica,
mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni  della  persona  e  ai
domini della qualita' di vita,  in  relazione  alle  priorita'  della
persona con disabilita'; 
    d) definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita,
partendo dal censimento di eventuali piani specifici di sostegno gia'
attivati e dai loro obiettivi. 
  3. Nel caso di minori, la valutazione  multidimensionale  considera
anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici  secondo
quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo  13
aprile 2017, n. 66. 
  4. Ciascuna fase di cui al comma 2 e' svolta collegialmente,  ferma
restando  la  possibilita'  di  delegare  ad   uno   dei   componenti
dell'unita' di valutazione specifici compiti. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13
          aprile 2017, n. 66, si veda nelle note alle premesse.