Art. 26 
 
               Forma e contenuto del progetto di vita 
 
  1. Sulla base degli esiti della  valutazione  multidimensionale  di
cui all'articolo 25, i soggetti  che  hanno  preso  parte,  ai  sensi
dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il  progetto
di vita che individua  i  sostegni,  il  budget  di  progetto  e  gli
accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento  dei
diritti e delle liberta' fondamentali. 
  2. Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la  rappresenta
abbia presentato una  proposta  di  progetto  di  vita,  l'unita'  di
valutazione   multidimensionale   ne   verifica    l'adeguatezza    e
l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto. 
  3. Il progetto individua: 
    a)  gli  obiettivi  della  persona  con  disabilita'   risultanti
all'esito della valutazione multidimensionale; 
    b) gli interventi individuati nelle seguenti aree: 
      1) apprendimento, socialita' ed affettivita'; 
      2) formazione, lavoro; 
      3) casa e habitat sociale; 
      4) salute; 
    c) i servizi, le  misure  relative  ai  processi  di  cura  e  di
assistenza, gli  accomodamenti  ragionevoli  volti  a  perseguire  la
migliore qualita' di  vita  e  a  favorire  la  partecipazione  della
persona con disabilita' nei diversi  ambiti  della  vita,  nonche'  i
sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a  garantire  la  piena
inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con  gli  altri,
dei diritti civili e sociali e delle liberta'  fondamentali,  incluse
le prestazioni di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
65 del 18 marzo 2017; 
    d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni  e
dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto,  con  indicazione
di eventuali priorita', o, nel caso di piani gia' esistenti, il  loro
riallineamento,  anche  in  termini  di  obiettivi,   prestazioni   e
interventi; 
    e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura  dei
sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilita'; 
    f) il referente per la sua attuazione; 
    g) la programmazione di tempi  e  le  modalita'  delle  verifiche
periodiche e di  aggiornamento,  anche  al  fine  di  controllare  la
persistenza e l'adeguatezza  delle  prestazioni  rese  rispetto  agli
obiettivi; 
    h) il dettaglio e l'insieme delle risorse  umane,  professionali,
tecnologiche, strumentali ed economiche,  pubbliche,  private  e  del
terzo  settore,  gia'  presenti  o  attivabili  anche  in  seno  alla
comunita' territoriale, alla rete familiare nonche'  al  sistema  dei
supporti informali, che compongono  il  budget  di  progetto  di  cui
all'articolo 28. 
  4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza  e  le
attribuzioni di ciascun  soggetto  coinvolto  nella  sua  attuazione,
inclusi gli enti del terzo settore, fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione  del  progetto  di
vita. 
  5. Il progetto di  vita  e'  soggetto  ad  aggiornamento  anche  su
richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta. 
  6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto  di
vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona  e,  a
tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze  emerse
dalla valutazione  multidimensionale  e  possono  assumere  contenuto
personalizzato rispetto all'offerta disponibile. 
  7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto  in  formato
accessibile  per  la  persona   con   disabilita',   e'   predisposto
dall'unita'   di   valutazione   multidimensionale   unitamente    ai
responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti
e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di  cui  al  primo
periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi,  lo
approvano e lo  sottoscrivono.  Il  progetto  e'  sottoscritto  dalla
persona con disabilita' secondo le proprie capacita'  comunicative  o
da chi ne cura gli interessi. 
  8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della  approvazione
e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di
modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi  del  comma  5,  a
seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera  g),  o  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera e). 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, concernente  la
          definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   nel
          settore sanitario.