Art. 26
Forma e contenuto del progetto di vita
1. Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di
cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi
dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto
di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli
accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei
diritti e delle liberta' fondamentali.
2. Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la rappresenta
abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unita' di
valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e
l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.
3. Il progetto individua:
a) gli obiettivi della persona con disabilita' risultanti
all'esito della valutazione multidimensionale;
b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:
1) apprendimento, socialita' ed affettivita';
2) formazione, lavoro;
3) casa e habitat sociale;
4) salute;
c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di
assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la
migliore qualita' di vita e a favorire la partecipazione della
persona con disabilita' nei diversi ambiti della vita, nonche' i
sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena
inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri,
dei diritti civili e sociali e delle liberta' fondamentali, incluse
le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017;
d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e
dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione
di eventuali priorita', o, nel caso di piani gia' esistenti, il loro
riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e
interventi;
e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei
sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilita';
f) il referente per la sua attuazione;
g) la programmazione di tempi e le modalita' delle verifiche
periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la
persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli
obiettivi;
h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali,
tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del
terzo settore, gia' presenti o attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale, alla rete familiare nonche' al sistema dei
supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui
all'articolo 28.
4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le
attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione,
inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di
vita.
5. Il progetto di vita e' soggetto ad aggiornamento anche su
richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta.
6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di
vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a
tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse
dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto
personalizzato rispetto all'offerta disponibile.
7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato
accessibile per la persona con disabilita', e' predisposto
dall'unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai
responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti
e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo
periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo
approvano e lo sottoscrivono. Il progetto e' sottoscritto dalla
persona con disabilita' secondo le proprie capacita' comunicative o
da chi ne cura gli interessi.
8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione
e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di
modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a
seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera e).
Note all'art. 26:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, concernente la
definizione dei livelli essenziali di assistenza nel
settore sanitario.