Art. 27
Portabilita' del progetto di vita.
Continuita' e non regressione
1. Il diritto al progetto di vita e' garantito anche in caso di
variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di
vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificita' dei
contesti di riferimento.
2. Il progetto di vita e' rimodulato in funzione della valutazione
dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di
continuita' dell'assistenza e perseguendo, per qualita', quantita' e
intensita', livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori
a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilita'
intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra
regione, il progetto, nel rispetto della continuita' dell'assistenza,
sara' riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei
relativi assetti organizzativi.
3. Il progetto di vita per la persona con disabilita' non si
interrompe al compimento dell'eta' che, ai sensi della legislazione
vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto
al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della
legge 23 marzo 2023, n. 33.
Note all'art. 27:
- Si riportano gli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo
2023, n. 33 «Deleghe al Governo in materia di politiche in
favore delle persone anziane»:
«Art. 3 (Delega al Governo in materia di
invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e
prevenzione della fragilita'). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a
promuoverne la dignita' e l'autonomia, l'inclusione
sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della
fragilita', anche con riferimento alla condizione di
disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) con riguardo agli interventi per
l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia
delle persone anziane:
1) promozione della salute e della cultura della
prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso
apposite campagne informative e iniziative da svolgere in
ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi
integrati volti a contrastare l'isolamento, la
marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la
deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva
presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso
la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli
erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane
in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche'
in attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre
fasce di eta', svolte nell'ambito dell'associazionismo e
delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare
l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' nei contesti
urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli
ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione
degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di
incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di
rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito,
attuati sulla base di atti di pianificazione o
programmazione regionale o comunale e di adeguata
progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di
coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane
(senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in
particolare con i giovani in condizioni svantaggiate
(cohousing intergenerazionale), da realizzare, secondo
criteri di mobilita' e accessibilita' sostenibili,
nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi
appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai
volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari,
sociali e sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione
della propria vita e di garantire il pieno accesso ai
servizi e alle informazioni, promozione di azioni di
alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso
di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la
partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza
funzionale in eta' avanzata e mantenere una buona qualita'
di vita, individuazione, promozione e attuazione di
percorsi e di iniziative per il mantenimento delle
capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali,
mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di
affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a
favorire il turismo del benessere e il turismo lento come
attivita' che agevolano la ricerca di tranquillita'
fisiologica e mentale per il raggiungimento e il
mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico,
mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a
quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta'
e la coesione tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di
promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare
la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale,
linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva
volti alla coesione tra le generazioni a favore della
collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la
partecipazione e con il supporto del servizio civile
universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra
generazioni lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, le esperienze significative di volontariato,
maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture
residenziali o semiresidenziali sia a domicilio,
all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del
riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita'
svolte in convenzione tra le universita' e le strutture
residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini
del riconoscimento di crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione
della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in
materia da altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la
persona anziana affetta da una o piu' patologie croniche
suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che
determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di
accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su
linee guida nazionali, delle sue capacita' e dei suoi
bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e
sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte
di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione
dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera,
delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento
presso il PUA dell'attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona
e per i necessari orientamento e supporto informativo ai
fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti di
inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata
socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.»
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane
non autosufficienti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu'
efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti,
anche attraverso il coordinamento e il riordino delle
risorse disponibili, nonche' finalizzati a potenziare
progressivamente le relative azioni, in attuazione della
Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione
anziana non autosufficiente che tenga conto dell'eta'
anagrafica, delle condizioni di fragilita', nonche'
dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa, tenuto
anche conto delle indicazioni dell'International
Classification of Functioning Disability and Health (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e degli
ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da
parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come
modalita' organizzativa permanente per il governo unitario
e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena
collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e
comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte
le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza
degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e
comuni, che mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo
integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni
sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione
anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi
generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva
delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive
prerogative e competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali
competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto
sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di
integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' con quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge
29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio
dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non
autosufficienti e di valutazione dei risultati nonche' di
un correlato sistema sanzionatorio e di interventi
sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi
sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani
non autosufficienti erogati a livello regionale e locale,
tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e societa'
che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle
figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale,
sulla base delle disposizioni regionali concernenti
l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di
un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di competenza degli enti territoriali e
della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi
costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli
enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul
territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di
programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli
interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente
soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono
l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni
delle amministrazioni competenti, promozione
dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa
dei processi, dei servizi e degli interventi per la non
autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e
ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a
disposizione di PUA, collocati presso le Case della
comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il supporto
informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche
attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia
con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento
recante la definizione dei modelli e degli standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure
di accertamento e valutazione della condizione di persona
anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il
territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in
capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi,
mediante:
1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri
standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a
livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei
fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e
sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare
e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
elementi informativi eventualmente in possesso degli enti
del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a
sostituire le procedure di accertamento dell'invalidita'
civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n.
18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22
dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le
previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione
finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei
fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della
valutazione multidimensionale unificata di cui al numero
1), con la partecipazione della persona destinataria, dei
caregiver familiari coinvolti e, se nominato,
dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della
persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli
enti del Terzo settore;
3) la previsione del «Budget di cura e
assistenza» quale strumento per la ricognizione, in sede di
definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali e delle risorse complessivamente
attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto;
m) adozione di criteri e indicatori specifici per
il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione
assistenziale riferite alle persone anziane non
autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
n) con riferimento alle prestazioni di assistenza
domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza
domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS
e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della
capienza e della destinazione delle rispettive risorse,
finalizzata, con un approccio di efficientamento e di
maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle
risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire
un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale
e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa
in carico di carattere continuativo e multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente, entro i
limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge,
dalla programmazione integrata socio-assistenziale e
sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda di
assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi
erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di
prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto
delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle
necessita' dei pazienti cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura
di durata e intensita' adeguate, come determinate sulla
base dei bisogni e delle capacita' della persona anziana
non autosufficiente;
4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi
e delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso
strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori
pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del
Terzo settore, che possano garantire la gestione e il
coordinamento delle attivita' individuate nell'ambito del
PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo
settore, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui
alla presente legge;
o) con riferimento ai servizi di cure palliative di
cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31
e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure
palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti
e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo
per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono
inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della
malattia o di un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di
cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani
non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura
ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi
residenziali;
3) del diritto alla definizione della
pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un
processo di comunicazione e informazione tra il soggetto
anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il
quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario
o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria
autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o
non desidera essere sottoposto;
p) con riferimento ai servizi semiresidenziali,
promozione dell'offerta di interventi complementari di
sostegno, con risposte diversificate in base ai profili
individuali, attivita' di socialita' e di arricchimento
della vita, anche con il sostegno del servizio civile
universale;
q) con riferimento ai servizi residenziali,
previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli
di intensita' assistenziale, anche attraverso la
rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito
delle vigenti facolta' assunzionali, in funzione della
numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche
esigenze, nonche' della qualita' degli ambienti di vita,
con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri,
che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano
la riservatezza della vita privata e la continuita'
relazionale delle persone anziane residenti;
r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, secondo il principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 118 della Costituzione, aggiornamento e
semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di
accreditamento, strutturale, organizzativo e di congruita'
del personale cui applicare i trattamenti economici e
normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del
Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi
di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri
multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari,
tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla
prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e
per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di
diagnostica domiciliare in linea con il sistema di
monitoraggio, valutazione e controllo introdotto
dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
applicato a tutte le strutture operanti in regime di
accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e
8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in
termini di qualita', sicurezza e appropriatezza;
s) al fine di favorire e sostenere le migliori
condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni
di disabilita' che entrano nell'eta' anziana,
riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attivita' specifici
per la loro pregressa condizione di disabilita', con
espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi
pregressi a seguito dell'ingresso nell'eta' anziana, senza
soluzione di continuita';
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli
interventi e alle prestazioni specificamente previsti per
le persone anziane e le persone anziane non
autosufficienti, senza necessita' di richiedere
l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della
non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione
multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che
integra il progetto individuale previsto dalla legge 22
dicembre 2021, n. 227.»