Art. 27 
 
                 Portabilita' del progetto di vita. 
                    Continuita' e non regressione 
 
  1. Il diritto al progetto di vita e' garantito  anche  in  caso  di
variazione, temporanea o definitiva, del  contesto  territoriale,  di
vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificita'  dei
contesti di riferimento. 
  2. Il progetto di vita e' rimodulato in funzione della  valutazione
dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo  il  principio  di
continuita' dell'assistenza e perseguendo, per qualita', quantita'  e
intensita', livelli di organizzazione e di prestazioni non  inferiori
a quelli precedenti. Nel caso  in  cui  la  persona  con  disabilita'
intenda  proseguire  il  progetto  di  vita  trasferendosi  in  altra
regione, il progetto, nel rispetto della continuita' dell'assistenza,
sara' riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e  dei
relativi assetti organizzativi. 
  3. Il progetto di vita  per  la  persona  con  disabilita'  non  si
interrompe al compimento dell'eta' che, ai sensi  della  legislazione
vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto
al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e  4  della
legge 23 marzo 2023, n. 33. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riportano gli articoli 3 e 4 della legge 23  marzo
          2023, n. 33 «Deleghe al Governo in materia di politiche  in
          favore delle persone anziane»: 
                «Art.  3   (Delega   al   Governo   in   materia   di
          invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e
          prevenzione della fragilita'). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro il 31  gennaio  2024,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   le    riforme
          istituzionali  e  la  semplificazione  normativa,  per   le
          disabilita', per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
          opportunita', per lo sport e  i  giovani,  per  gli  affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  per
          gli affari regionali e  le  autonomie,  dell'universita'  e
          della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  uno   o   piu'   decreti
          legislativi finalizzati a definire la persona anziana  e  a
          promuoverne  la  dignita'   e   l'autonomia,   l'inclusione
          sociale, l'invecchiamento attivo  e  la  prevenzione  della
          fragilita',  anche  con  riferimento  alla  condizione   di
          disabilita'. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          oltre che ai principi e criteri direttivi generali  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai  seguenti
          ulteriori principi e criteri direttivi: 
                  a)    con    riguardo    agli    interventi     per
          l'invecchiamento  attivo  e  la  promozione  dell'autonomia
          delle persone anziane: 
                    1) promozione della salute e della cultura  della
          prevenzione lungo tutto  il  corso  della  vita  attraverso
          apposite campagne informative e iniziative da  svolgere  in
          ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; 
                    2)  promozione  di  programmi   e   di   percorsi
          integrati   volti   a    contrastare    l'isolamento,    la
          marginalizzazione,  l'esclusione  sociale  e   civile,   la
          deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane; 
                    3) promozione di interventi di sanita' preventiva
          presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso
          la rete delle farmacie territoriali  in  sinergia  con  gli
          erogatori  dei  servizi  sociosanitari,  nei  limiti  delle
          compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge; 
                    4) promozione dell'impegno delle persone  anziane
          in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche'
          in attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre
          fasce di eta', svolte  nell'ambito  dell'associazionismo  e
          delle famiglie; 
                    5)  promozione  di  azioni  volte  a   facilitare
          l'esercizio dell'autonomia e della mobilita'  nei  contesti
          urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento  degli
          ostacoli che impediscono l'esercizio fisico,  la  fruizione
          degli spazi verdi e le occasioni di  socializzazione  e  di
          incontro; 
                    6) promozione,  anche  attraverso  meccanismi  di
          rigenerazione urbana  e  riuso  del  patrimonio  costruito,
          attuati  sulla   base   di   atti   di   pianificazione   o
          programmazione  regionale  o   comunale   e   di   adeguata
          progettazione,  di  nuove  forme  di  domiciliarita'  e  di
          coabitazione solidale domiciliare per  le  persone  anziane
          (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in
          particolare  con  i  giovani  in  condizioni   svantaggiate
          (cohousing  intergenerazionale),  da  realizzare,   secondo
          criteri  di   mobilita'   e   accessibilita'   sostenibili,
          nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi
          appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari,  ai
          volontari e ai  prestatori  esterni  di  servizi  sanitari,
          sociali e sociosanitari integrativi; 
                    7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione
          della propria vita e  di  garantire  il  pieno  accesso  ai
          servizi  e  alle  informazioni,  promozione  di  azioni  di
          alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti  all'uso
          di nuove tecnologie idonee a favorire la  conoscenza  e  la
          partecipazione civile e sociale delle persone anziane; 
                    8)   al   fine   di   preservare   l'indipendenza
          funzionale in eta' avanzata e mantenere una buona  qualita'
          di  vita,  individuazione,  promozione  e   attuazione   di
          percorsi  e  di  iniziative  per  il   mantenimento   delle
          capacita'  fisiche,  intellettive,  lavorative  e  sociali,
          mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di
          affezione; 
                    9) promozione di programmi  e  percorsi  volti  a
          favorire il turismo del benessere e il turismo  lento  come
          attivita'  che  agevolano  la  ricerca   di   tranquillita'
          fisiologica  e  mentale  per   il   raggiungimento   e   il
          mantenimento  di  uno  stato  di  benessere   psico-fisico,
          mentale e sociale,  come  obiettivo  ulteriore  rispetto  a
          quello della cura delle malattie ovvero delle infermita'; 
                  b) con riguardo agli interventi per la solidarieta'
          e la coesione tra le generazioni: 
                    1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di
          promozione culturale intergenerazionali tese a  valorizzare
          la conoscenza e la trasmissione del  patrimonio  culturale,
          linguistico e dialettale; 
                    2) promozione di programmi di cittadinanza attiva
          volti alla coesione  tra  le  generazioni  a  favore  della
          collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la
          partecipazione  e  con  il  supporto  del  servizio  civile
          universale; 
                    3) promozione dell'incontro e della relazione fra
          generazioni lontane, valorizzando: 
                    3.1) per gli studenti delle scuole secondarie  di
          secondo grado, le esperienze significative di volontariato,
          maturate in ambito extrascolastico sia presso le  strutture
          residenziali   o   semiresidenziali   sia   a    domicilio,
          all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del
          riconoscimento di crediti scolastici; 
                    3.2) per gli studenti universitari, le  attivita'
          svolte in convenzione tra le  universita'  e  le  strutture
          residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini
          del riconoscimento di crediti formativi universitari; 
                  c) con riguardo agli interventi per la  prevenzione
          della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in
          materia da altri strumenti di regolamentazione: 
                    1) offerta progressiva della possibilita', per la
          persona anziana affetta da una o  piu'  patologie  croniche
          suscettibili  di  aggravarsi  con  l'invecchiamento  e  che
          determinino  il  rischio  di  perdita  dell'autonomia,   di
          accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su
          linee guida nazionali,  delle  sue  capacita'  e  dei  suoi
          bisogni   di   natura   bio-psico-sociale,   sanitaria    e
          sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da  parte
          di equipe multidisciplinari, sulla base della  segnalazione
          dei medici di medicina generale,  della  rete  ospedaliera,
          delle farmacie, dei comuni e degli ATS,  nei  limiti  delle
          compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge; 
                    2)  all'esito  della   valutazione,   svolgimento
          presso   il   PUA   dell'attivita'   di    screening    per
          l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona
          e per i necessari orientamento e  supporto  informativo  ai
          fini dell'accesso al continuum di servizi e  alle  reti  di
          inclusione sociale previsti dalla programmazione  integrata
          socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.» 
                «Art. 4 (Delega al Governo in materia  di  assistenza
          sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone  anziane
          non autosufficienti).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il  31  gennaio  2024,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   le    riforme
          istituzionali  e  la  semplificazione  normativa,  per   le
          disabilita', per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
          opportunita', per lo sport e  i  giovani,  per  gli  affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  per
          gli affari regionali e  le  autonomie,  dell'universita'  e
          della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
          e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
          a  riordinare,  semplificare,  coordinare  e  rendere  piu'
          efficaci le attivita' di assistenza  sociale,  sanitaria  e
          sociosanitaria per le persone anziane non  autosufficienti,
          anche attraverso  il  coordinamento  e  il  riordino  delle
          risorse  disponibili,  nonche'  finalizzati  a   potenziare
          progressivamente le relative azioni,  in  attuazione  della
          Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          oltre che ai principi e criteri direttivi generali  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai  seguenti
          ulteriori principi e criteri direttivi: 
                  a)  adozione  di  una  definizione  di  popolazione
          anziana  non  autosufficiente  che  tenga  conto  dell'eta'
          anagrafica,  delle  condizioni   di   fragilita',   nonche'
          dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa,  tenuto
          anche   conto    delle    indicazioni    dell'International
          Classification of Functioning Disability and  Health  (ICF)
          dell'Organizzazione  mondiale   della   sanita'   e   degli
          ulteriori e diversi strumenti  di  valutazione  in  uso  da
          parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
          dall'articolo  25  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
          dell'Unione europea; 
                  b)  definizione  del  Sistema  nazionale   per   la
          popolazione  anziana  non  autosufficiente   (SNAA),   come
          modalita' organizzativa permanente per il governo  unitario
          e la realizzazione congiunta, in base ai principi di  piena
          collaborazione e di  coordinamento  tra  Stato,  regioni  e
          comuni e nel rispetto delle relative competenze,  di  tutte
          le misure a titolarita'  pubblica  dedicate  all'assistenza
          degli anziani non  autosufficienti,  di  Stato,  regioni  e
          comuni, che mantengono le titolarita' esistenti; 
                  c)  previsione  che  lo  SNAA  programmi  in   modo
          integrato  i  servizi,  gli  interventi  e  le  prestazioni
          sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione
          anziana non autosufficiente, nel rispetto  degli  indirizzi
          generali elaborati dal CIPA, con la  partecipazione  attiva
          delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
          concorso  dei  seguenti  soggetti,  secondo  le  rispettive
          prerogative e competenze: 
                    1) a livello centrale, il CIPA; 
                    2) a livello regionale, gli assessorati regionali
          competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
          ciascuna regione; 
                    3)  a  livello  locale,  l'ATS  e  il   distretto
          sanitario; 
                  d)  individuazione  dei  LEPS   in   un'ottica   di
          integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h),  numero  2),
          della legge 22 dicembre 2021, n. 227,  nonche'  con  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798,  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197; 
                  e)  adozione  di   un   sistema   di   monitoraggio
          dell'erogazione  dei  LEPS  per  le  persone  anziane   non
          autosufficienti e di valutazione dei risultati  nonche'  di
          un  correlato  sistema  sanzionatorio   e   di   interventi
          sostitutivi  in  caso  di  mancato   raggiungimento   degli
          obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
          monitoraggio dei LEA di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; 
                  f)   coordinamento,   per   i   rispettivi   ambiti
          territoriali di competenza, degli interventi e dei  servizi
          sociali, sanitari e sociosanitari in favore  degli  anziani
          non autosufficienti erogati a livello regionale  e  locale,
          tenuto conto delle indicazioni fornite da enti  e  societa'
          che valorizzano la collaborazione  e  l'integrazione  delle
          figure professionali in rete; 
                  g) promozione su  tutto  il  territorio  nazionale,
          sulla  base  delle   disposizioni   regionali   concernenti
          l'articolazione delle aree territoriali di riferimento,  di
          un omogeneo sviluppo  degli  ATS,  ai  fini  dell'esercizio
          delle funzioni di  competenza  degli  enti  territoriali  e
          della piena realizzazione dei LEPS, garantendo  che  questi
          costituiscano la sede operativa dei servizi  sociali  degli
          enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo  sul
          territorio  stesso  di  tutte  le  funzioni   tecniche   di
          programmazione, gestione, erogazione e  monitoraggio  degli
          interventi nell'ambito dei servizi sociali per  le  persone
          anziane non autosufficienti residenti  ovvero  regolarmente
          soggiornanti e dimoranti presso i comuni che  costituiscono
          l'ATS nonche' per  la  gestione  professionale  di  servizi
          integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari; 
                  h) ferme restando le prerogative e le  attribuzioni
          delle      amministrazioni      competenti,      promozione
          dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
          allo scopo di garantire l'effettiva integrazione  operativa
          dei processi, dei servizi e degli  interventi  per  la  non
          autosufficienza, secondo  le  previsioni  dell'articolo  1,
          comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  i) semplificazione dell'accesso agli  interventi  e
          ai servizi sanitari, sociali  e  sociosanitari  e  messa  a
          disposizione  di  PUA,  collocati  presso  le  Case   della
          comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
          autosufficienti  e   alle   loro   famiglie   il   supporto
          informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
          SNAA e lo svolgimento  delle  attivita'  di  screening  per
          l'individuazione  dei  fabbisogni  di   assistenza,   anche
          attraverso la rete delle farmacie territoriali in  sinergia
          con gli erogatori dei  servizi  sociosanitari,  nei  limiti
          delle  compatibilita'  finanziarie  di  cui  alla  presente
          legge, e in raccordo con quanto  previsto  nel  regolamento
          recante la definizione dei modelli e degli standard per  lo
          sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
          nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  in  attuazione  della  Missione  6,
          componente 1, riforma 1, del PNRR; 
                  l) semplificazione e integrazione  delle  procedure
          di accertamento e valutazione della condizione  di  persona
          anziana  non  autosufficiente,  favorendo   su   tutto   il
          territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti  in
          capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
          il contenimento dei costi  e  degli  oneri  amministrativi,
          mediante: 
                    1)   la    previsione    di    una    valutazione
          multidimensionale unificata, da effettuare secondo  criteri
          standardizzati e omogenei basati su linee guida validate  a
          livello  nazionale,  finalizzata  all'identificazione   dei
          fabbisogni di natura  bio-psico-sociale,  sociosanitaria  e
          sanitaria della persona anziana e del suo nucleo  familiare
          e all'accertamento  delle  condizioni  per  l'accesso  alle
          prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
          elementi informativi eventualmente in possesso  degli  enti
          del  Terzo  settore  erogatori  dei  servizi,  destinata  a
          sostituire le procedure  di  accertamento  dell'invalidita'
          civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di  cui
          alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980,  n.
          18, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2, lettera a), numero 3), e  lettera  b),  della  legge  22
          dicembre 2021, n. 227; 
                    2)  lo  svolgimento  presso  i  PUA,  secondo  le
          previsioni dell'articolo  1,  comma  163,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
          multidimensionali (UVM)  ivi  operanti,  della  valutazione
          finalizzata a definire il PAI, redatto  tenendo  conto  dei
          fabbisogni  assistenziali  individuati  nell'ambito   della
          valutazione multidimensionale unificata di  cui  al  numero
          1), con la partecipazione della persona  destinataria,  dei
          caregiver   familiari    coinvolti    e,    se    nominato,
          dell'amministratore  di  sostegno  o,  su  richiesta  della
          persona non autosufficiente o di chi la rappresenta,  degli
          enti del Terzo settore; 
                    3)  la  previsione  del   «Budget   di   cura   e
          assistenza» quale strumento per la ricognizione, in sede di
          definizione  del  PAI,  delle  prestazioni  e  dei  servizi
          sanitari  e  sociali  e  delle   risorse   complessivamente
          attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto; 
                  m) adozione di criteri e indicatori  specifici  per
          il monitoraggio  delle  diverse  tipologie  di  prestazione
          assistenziale   riferite   alle   persone    anziane    non
          autosufficienti, ricomprese nei LEPS; 
                  n) con riferimento alle prestazioni  di  assistenza
          domiciliare, integrazione  degli  istituti  dell'assistenza
          domiciliare integrata (ADI) e del  servizio  di  assistenza
          domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli  ATS
          e  del  Servizio  sanitario  nazionale,  nei  limiti  della
          capienza e della  destinazione  delle  rispettive  risorse,
          finalizzata, con  un  approccio  di  efficientamento  e  di
          maggior efficacia delle azioni,  della  normativa  e  delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente,  a  garantire
          un'offerta integrata di assistenza sanitaria,  psicosociale
          e sociosanitaria, secondo un approccio basato  sulla  presa
          in carico di carattere  continuativo  e  multidimensionale,
          orientato  a  favorire,  anche  progressivamente,  entro  i
          limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge,
          dalla  programmazione   integrata   socio-assistenziale   e
          sociosanitaria statale e regionale: 
                    1) l'unitarieta' delle risposte alla  domanda  di
          assistenza e cura, attraverso  l'integrazione  dei  servizi
          erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni; 
                    2) la razionalizzazione dell'offerta  vigente  di
          prestazioni sanitarie  e  sociosanitarie  che  tenga  conto
          delle condizioni dell'anziano, anche con  riferimento  alle
          necessita' dei pazienti cronici e complessi; 
                    3) l'offerta di prestazioni di assistenza e  cura
          di durata e intensita'  adeguate,  come  determinate  sulla
          base dei bisogni e delle capacita'  della  persona  anziana
          non autosufficiente; 
                    4) l'integrazione e il coordinamento dei  servizi
          e delle  terapie  erogati  a  domicilio,  anche  attraverso
          strumenti di telemedicina, per il tramite  degli  erogatori
          pubblici e privati accreditati e  a  contratto,  anche  del
          Terzo settore, che  possano  garantire  la  gestione  e  il
          coordinamento delle attivita' individuate  nell'ambito  del
          PAI; 
                    5)  il  coinvolgimento  degli  enti   del   Terzo
          settore, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui
          alla presente legge; 
                  o) con riferimento ai servizi di cure palliative di
          cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31
          e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione: 
                    1) del diritto di  accesso  ai  servizi  di  cure
          palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti
          e affetti da patologie ad andamento  cronico  ed  evolutivo
          per le quali non esistono  terapie  o,  se  esistono,  sono
          inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della
          malattia o di un prolungamento significativo della vita; 
                    2) dell'erogazione di  servizi  specialistici  di
          cure palliative in tutti i luoghi di cura per  gli  anziani
          non  autosufficienti,  quali  il  domicilio,  la  struttura
          ospedaliera,   l'ambulatorio,   l'hospice   e   i   servizi
          residenziali; 
                    3)   del   diritto   alla    definizione    della
          pianificazione condivisa delle cure di cui  all'articolo  5
          della legge 22 dicembre 2017, n.  219,  come  esito  di  un
          processo di comunicazione e informazione  tra  il  soggetto
          anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il
          quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario
          o  chi  lo  rappresenta  legalmente,  esprime  la   propria
          autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui  desidera  o
          non desidera essere sottoposto; 
                  p) con  riferimento  ai  servizi  semiresidenziali,
          promozione  dell'offerta  di  interventi  complementari  di
          sostegno, con risposte diversificate  in  base  ai  profili
          individuali, attivita' di  socialita'  e  di  arricchimento
          della vita, anche  con  il  sostegno  del  servizio  civile
          universale; 
                  q)  con  riferimento   ai   servizi   residenziali,
          previsione di misure idonee a perseguire  adeguati  livelli
          di   intensita'   assistenziale,   anche   attraverso    la
          rimodulazione della  dotazione  di  personale,  nell'ambito
          delle vigenti  facolta'  assunzionali,  in  funzione  della
          numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche
          esigenze, nonche' della qualita' degli  ambienti  di  vita,
          con strutture con ambienti amichevoli,  familiari,  sicuri,
          che facilitino le normali relazioni di vita e  garantiscano
          la  riservatezza  della  vita  privata  e  la   continuita'
          relazionale delle persone anziane residenti; 
                  r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, secondo  il  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
          all'articolo  118  della  Costituzione,   aggiornamento   e
          semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione  e  di
          accreditamento, strutturale, organizzativo e di  congruita'
          del personale  cui  applicare  i  trattamenti  economici  e
          normativi dei contratti collettivi di cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  nei  limiti
          delle  compatibilita'  finanziarie  di  cui  alla  presente
          legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del
          Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi
          di  rete,  domiciliari,  diurni,  residenziali   e   centri
          multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari,
          tenendo in considerazione anche la presenza di  sistemi  di
          videosorveglianza  a  circuito  chiuso,  finalizzati   alla
          prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e
          per l'erogazione di terapie domiciliari  o  di  servizi  di
          diagnostica  domiciliare  in  linea  con  il   sistema   di
          monitoraggio,   valutazione    e    controllo    introdotto
          dall'articolo  15  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118,
          applicato a  tutte  le  strutture  operanti  in  regime  di
          accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario
          nazionale ai sensi degli articoli 8-quater,  8-quinquies  e
          8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in
          termini di qualita', sicurezza e appropriatezza; 
                  s) al fine di  favorire  e  sostenere  le  migliori
          condizioni di vita delle persone con  pregresse  condizioni
          di   disabilita'    che    entrano    nell'eta'    anziana,
          riconoscimento del diritto: 
                    1) ad accedere a servizi  e  attivita'  specifici
          per  la  loro  pregressa  condizione  di  disabilita',  con
          espresso divieto di dimissione o di esclusione dai  servizi
          pregressi a seguito dell'ingresso nell'eta' anziana,  senza
          soluzione di continuita'; 
                    2)  ad  accedere  inoltre,  su  richiesta,   agli
          interventi e alle prestazioni specificamente  previsti  per
          le   persone   anziane   e   le   persone    anziane    non
          autosufficienti,    senza    necessita'    di    richiedere
          l'attivazione di un nuovo percorso  di  accertamento  della
          non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione
          multidimensionale, attraverso  la  redazione  del  PAI  che
          integra il progetto individuale  previsto  dalla  legge  22
          dicembre 2021, n. 227.»