Art. 28
Budget di progetto
1. L'attuazione del progetto di vita e' sostenuta dal budget di
progetto che e' costituito, in modo integrato, dall'insieme delle
risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed
economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali.
2. La predisposizione del budget di progetto e' effettuata secondo
i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli
enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilita'
nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se
disponibili, degli interventi privati.
3. Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e
dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente
riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.
4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo
integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e
quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti
responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che
intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle
risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni
delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito
sanitario.
6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto
di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.
7. La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla
costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonche'
valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della
compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
8. La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget con
l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel
progetto, nel rispetto delle modalita', dei tempi, dei criteri e
degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute,
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita' di
cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto e' impiegato
senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi
tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per
garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e
sanitario e alle rispettive competenze.
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 1 comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 22 giugno 2016,
n. 112, «Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
giugno 2016, n. 146:
«Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del
Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,
in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo e' subordinato alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e
definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei
finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei
finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione
delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei
finanziamenti concessi.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 254, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»:
«254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati
al riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di revisione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026»:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza
pubblica»:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 gennaio 2014, n. 19.
- Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 7.
- Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017,
si veda nelle note all'articolo 26.