Art. 28 
 
                         Budget di progetto 
 
  1. L'attuazione del progetto di vita e'  sostenuta  dal  budget  di
progetto che e' costituito, in  modo  integrato,  dall'insieme  delle
risorse   umane,   professionali,   tecnologiche,   strumentali    ed
economiche, pubbliche  e  private,  attivabili  anche  in  seno  alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali. 
  2. La predisposizione del budget di progetto e' effettuata  secondo
i principi della co-programmazione,  della  coprogettazione  con  gli
enti del terzo settore,  dell'integrazione  e  dell'interoperabilita'
nell'impiego  delle  risorse  e  degli  interventi  pubblici  e,   se
disponibili, degli interventi privati. 
  3. Il budget di  progetto  e'  caratterizzato  da  flessibilita'  e
dinamicita'  al  fine  di  integrare,  ricomporre,  ed  eventualmente
riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee. 
  4. Alla formazione del  budget  di  progetto  concorrono,  in  modo
integrato e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5  e
quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma  1264,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 22 giugno  2016,  n.  112,  dalle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 254, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge  30
dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  5. Al fine  di  garantire  interventi  personalizzati,  i  soggetti
responsabili  dei  servizi  pubblici  sanitari  e  sociosanitari  che
intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si  avvalgono  delle
risorse complessivamente attivabili  nei  limiti  delle  destinazioni
delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito
sanitario. 
  6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del  progetto
di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti. 
  7. La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla
costruzione  del   budget   conferendo   risorse   proprie,   nonche'
valorizzando supporti informali.  Resta  ferma  la  disciplina  della
compartecipazione al costo per le prestazioni che  la  prevedono,  ai
sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159. 
  8. La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget  con
l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel
progetto, nel rispetto delle modalita',  dei  tempi,  dei  criteri  e
degli   obblighi   di   comunicazione   definiti   con    regolamento
dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della  salute,
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita'  di
cui all'articolo 26, comma 6, il  budget  di  progetto  e'  impiegato
senza le limitazioni imposte dall'offerta dei  singoli  servizi,  nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei  relativi
tetti di spesa  statali  e  regionali  a  legislazione  vigente,  per
garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti  sociali  e
sanitario e alle rispettive competenze. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'articolo 1 comma 1264,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299 
                «1264. Al fine di garantire l'attuazione dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le  non
          autosufficienze", al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009» 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 22  giugno  2016,
          n. 112, «Disposizioni in materia di  assistenza  in  favore
          delle persone con  disabilita'  grave  prive  del  sostegno
          familiare», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
          giugno 2016, n. 146: 
                «Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza  alle
          persone  con   disabilita'   grave   prive   del   sostegno
          familiare). - 1. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1,
          commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2,  comma  2,
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali il Fondo per  l'assistenza
          alle persone  con  disabilita'  grave  prive  del  sostegno
          familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione  del
          Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,
          in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in  56,1  milioni
          di euro annui a decorrere dal 2018. 
                2.  L'accesso  alle  misure  di  assistenza,  cura  e
          protezione  a  carico  del  Fondo   e'   subordinato   alla
          sussistenza di requisiti da  individuare  con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia  e  le  disabilita'  provvedono  annualmente  alla
          ripartizione delle risorse del Fondo. 
                3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione  e
          definiscono i criteri e le modalita' per  l'erogazione  dei
          finanziamenti,  le  modalita'  per   la   pubblicita'   dei
          finanziamenti erogati e  per  la  verifica  dell'attuazione
          delle  attivita'  svolte  e  le  ipotesi  di   revoca   dei
          finanziamenti concessi.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 254,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020»: 
                «254. E' istituito presso il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del  ruolo
          di cura e di assistenza del caregiver  familiare,  con  una
          dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2018,  2019  e  2020.  Il  Fondo  e'  destinato  alla
          copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati
          al  riconoscimento  del   valore   sociale   ed   economico
          dell'attivita' di  cura  non  professionale  del  caregiver
          familiare, come definito al comma 255.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 210,  della  legge  30
          dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di revisione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2024-2026»: 
                «210.   Al   fine   di    assicurare    un'efficiente
          programmazione   delle    politiche    per    l'inclusione,
          l'accessibilita' e il sostegno a favore delle  persone  con
          disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il
          Fondo unico per l'inclusione delle persone con  disabilita'
          con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e  di
          euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.» 
              - Si riporta l'articolo  5,  comma  1  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  «Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica»: 
                «Art.   5   (Universita').   -   1.    A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   1994   i   mezzi   finanziari
          destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
          distinti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          denominati: 
                  a)  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
                  b) Fondo per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche,  relativo  alla  quota  a
          carico  del  bilancio  statale  per  la  realizzazione   di
          investimenti per le universita' in infrastrutture  edilizie
          e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
          destinati  alla  costruzione  di  impianti  sportivi,   nel
          rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma  8
          dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
                  c) Fondo per la programmazione dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.  159  «Regolamento  concernente   la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE).» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 24 gennaio 2014, n. 19. 
              - Per l'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Per l'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  12  gennaio  2017  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo  2017,
          si veda nelle note all'articolo 26.