Art. 29
Referente per l'attuazione del progetto di vita
1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per
l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita,
i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:
a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio
dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei
servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di
vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli
servizi o piani operativi;
c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto,
raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con
disabilita' e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio
e nelle successive verifiche;
e) richiedere la convocazione dell'unita' di valutazione
multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.