Art. 29 
 
           Referente per l'attuazione del progetto di vita 
 
  1.   Le   regioni   disciplinano   i   profili    soggettivi    per
l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita,
i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti: 
    a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso  all'avvio
dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti; 
    b) assistere i responsabili e i referenti degli  interventi,  dei
servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto  di
vita, anche al fine di assicurare  il  coordinamento  tra  i  singoli
servizi o piani operativi; 
    c) curare il monitoraggio in corso di  attuazione  del  progetto,
raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi; 
    d)  garantire  il  pieno   coinvolgimento   della   persona   con
disabilita' e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio
e nelle successive verifiche; 
    e)  richiedere  la  convocazione   dell'unita'   di   valutazione
multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.