Art. 30
Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni
sociali e sanitarie nazionali e regionali
1. Le regioni sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi
dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche
dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di
quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui
all'articolo 31, co-programmano annualmente, nell'ambito dei loro
modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore gli strumenti
correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.
2. Gli ambiti territoriali sociali provvedono, per quanto di
competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli
strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime
modalita'. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti
territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli
progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine
di fissare nuovi obiettivi di servizio.
3. L'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', anche
sulla scorta di quanto rilevato ai sensi dell'articolo 31, promuove
annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle
politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con
disabilita', attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della
salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome e le parti sociali e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'.
4. Ai componenti del tavolo di cui al comma 3 non sono riconosciuti
emolumenti, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
indennita' comunque denominati.
Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, «Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta', pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017, n.240:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte
regionali e delle province autonome, designato dal
Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8.
Al fine di formulare analisi e proposte per la
definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo,
la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la
partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete
si articola in tavoli regionali e a livello di ambito
territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma
definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei
tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei
soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare
conflitti di interesse e ispirandosi a principi di
partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione
territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che
disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete
a livello territoriale sono comunicati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico
per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
di funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria
tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro
di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in
tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la
partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello
regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»