Art. 30 
 
        Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni 
              sociali e sanitarie nazionali e regionali 
 
  1. Le regioni sulla base della rilevazione  dei  fabbisogni  emersi
dalle    valutazioni    multidimensionali    e    delle     verifiche
dell'adeguatezza delle  prestazioni  rese,  anche  tenendo  conto  di
quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo  di  cui
all'articolo 31, co-programmano  annualmente,  nell'ambito  dei  loro
modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore  gli  strumenti
correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari. 
  2. Gli  ambiti  territoriali  sociali  provvedono,  per  quanto  di
competenza  rispetto  alle  proprie  programmazioni  in  corso,  agli
strumenti  correttivi  previsti  dal  comma  1  e  con  le   medesime
modalita'.  Rispetto  alle  programmazioni  successive,  gli   ambiti
territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei  singoli
progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine
di fissare nuovi obiettivi di servizio. 
  3. L'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita',  anche
sulla scorta di quanto rilevato ai sensi dell'articolo  31,  promuove
annualmente il coordinamento  e  la  programmazione  integrata  delle
politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle  persone  con
disabilita', attraverso un tavolo di confronto con il Ministro  della
salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete  di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo  15  settembre  2017,  n.
147, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome e le  parti  sociali  e  le  organizzazioni
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'. 
  4. Ai componenti del tavolo di cui al comma 3 non sono riconosciuti
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza,   rimborsi   spese   o
indennita' comunque denominati. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  15
          settembre 2017, n. 147, «Disposizioni per l'introduzione di
          una misura nazionale di contrasto alla poverta', pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017, n.240: 
                «Art. 21 (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
          territoriale  nell'erogazione  delle   prestazioni   e   di
          definire linee guida  per  gli  interventi,  e'  istituita,
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          la Rete della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  di
          seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento
          del sistema degli interventi e dei servizi sociali  di  cui
          alla legge n. 328 del 2000. 
                2. La Rete e' presieduta dal Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  ad  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, del Ministero della salute,  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del  Dipartimento  per  le
          politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri: 
                  a)  un  componente  per   ciascuna   delle   giunte
          regionali  e  delle  province   autonome,   designato   dal
          Presidente; 
                  b)  venti  componenti  designati  dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in
          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente
          con quello del relativo ambito territoriale. 
                3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
          invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e  possono
          essere  invitati  altri   membri   del   Governo,   nonche'
          rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
          pubblici. 
                4. La Rete consulta le parti sociali e gli  organismi
          rappresentativi  del  Terzo   settore   periodicamente   e,
          comunque, almeno una  volta  l'anno  nonche'  in  occasione
          dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee  di
          indirizzo di cui al comma 8. 
                Al fine  di  formulare  analisi  e  proposte  per  la
          definizione dei medesimi Piani e delle linee di  indirizzo,
          la  Rete  puo'  costituire  gruppi   di   lavoro   con   la
          partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 
                5.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e di confronto con le autonomie locali,  la  Rete
          si articola in tavoli  regionali  e  a  livello  di  ambito
          territoriale.  Ciascuna  regione   e   provincia   autonoma
          definisce le modalita' di costituzione e funzionamento  dei
          tavoli,  nonche'  la  partecipazione  e  consultazione  dei
          soggetti  di  cui  al  comma  4,  avendo  cura  di  evitare
          conflitti  di  interesse  e  ispirandosi  a   principi   di
          partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
          di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della  valutazione
          territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti  che
          disciplinano la costituzione e il funzionamento della  Rete
          a livello territoriale sono  comunicati  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                6. La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione  dei
          seguenti Piani: 
                  a) un  Piano  sociale  nazionale,  quale  strumento
          programmatico  per  l'utilizzo  delle  risorse  del   Fondo
          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20
          della legge n. 328 del 2000; 
                  b) un Piano per gli interventi e i servizi  sociali
          di contrasto alla poverta', quale  strumento  programmatico
          per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
          di cui all'articolo 7, comma 2; 
                  c) un  Piano  per  la  non  autosufficienza,  quale
          strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'articolo  1,
          comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
          eventuali aggiornamenti annuali,  individuano  lo  sviluppo
          degli interventi a valere sulle risorse dei  fondi  cui  si
          riferiscono nell'ottica di una progressione  graduale,  nei
          limiti delle risorse  disponibili,  nel  raggiungimento  di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i
          Piani   individuano   le   priorita'   di    finanziamento,
          l'articolazione delle risorse  dei  fondi  tra  le  diverse
          linee di intervento, nonche' i  flussi  informativi  e  gli
          indicatori   finalizzati   a   specificare   le   politiche
          finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
          riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono  adottati
          nelle medesime modalita'  con  le  quali  i  fondi  cui  si
          riferiscono sono ripartiti alle regioni. 
                8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
          campi d'intervento delle  politiche  afferenti  al  sistema
          degli  interventi  e  dei  servizi  sociali.  Le  linee  di
          indirizzo si affiancano ai  Piani  di  cui  al  comma  6  e
          costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
          dei servizi  territoriali,  a  partire  dalla  condivisione
          delle esperienze, dei metodi e degli strumenti  di  lavoro,
          al fine di assicurare maggiore omogeneita'  nell'erogazione
          delle prestazioni. Su proposta  della  Rete,  le  linee  di
          indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
          per i profili di competenza e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata. 
                9. Ferme  restando  le  competenze  della  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e  pareri  in
          merito ad atti che  producono  effetti  sul  sistema  degli
          interventi e dei  servizi  sociali.  La  Rete  esprime,  in
          particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la
          lotta alla poverta', prima dell'iscrizione  all'ordine  del
          giorno per la prevista intesa. 
                10.  Le  riunioni  della  Rete  sono  convocate   dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
          di funzionamento sono stabilite  con  regolamento  interno,
          approvato dalla maggioranza dei componenti.  La  segreteria
          tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di  lavoro
          di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione  generale
          per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
          Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione  in
          tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica.   Per   la
          partecipazione  ai  lavori  della  Rete,  anche  a  livello
          regionale  e  territoriale,  non  spetta  alcun   compenso,
          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
          emolumento comunque denominato. 
                10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'
          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia
          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi
          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro
          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province
          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un
          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
          La cabina di regia opera, anche mediante  articolazioni  in
          sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  consulta
          periodicamente le  parti  sociali  e  gli  enti  del  Terzo
          settore  rappresentativi  in  materia  di  contrasto  della
          poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di  regia  non  e'
          corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
          del presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.»