Art. 31 
 
          Fondo per l'implementazione dei progetti di vita 
 
  1.  Per  l'implementazione  dei  progetti  di  vita  che  prevedono
l'attivazione di interventi, prestazioni e  sostegni  non  rientranti
nelle unita' di offerta del territorio di riferimento,  e'  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione
dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del
Fondo e'  determinata  in  25  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
34. 
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite  tra  le  regioni  le
risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro  il
28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione
di cui al comma 1  dei  progetti  di  vita  del  territorio.  Con  il
medesimo decreto  sono  stabilite  le  priorita'  di  intervento,  le
modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo
dell'adeguatezza delle prestazioni rese. 
  3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque  un  limite  di
spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al  presente  articolo,
sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate  a
legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore  delle
persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto. 
 
          Note all'art. 31: 
              Per l'articolo 8, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.