Art. 31
Fondo per l'implementazione dei progetti di vita
1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono
l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti
nelle unita' di offerta del territorio di riferimento, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione
dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del
Fondo e' determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
34.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le
risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il
28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione
di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Con il
medesimo decreto sono stabilite le priorita' di intervento, le
modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo
dell'adeguatezza delle prestazioni rese.
3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di
spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo,
sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a
legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle
persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto.
Note all'art. 31:
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.