Art. 32 
 
                        Misure di formazione 
 
  1. Al fine di  garantire  una  formazione  integrata  dei  soggetti
coinvolti nella valutazione di base nonche'  dei  soggetti  coinvolti
nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del  progetto
di vita, con regolamento dell'Autorita' politica delegata in  materia
di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  di  concerto  con  i  Ministri  della
salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e  del
merito,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le misure di formazione dei soggetti  coinvolti  nella
valutazione di base nonche' del personale delle unita' di valutazione
multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione
superiore, sociali, sanitari  e  lavorativi  per  l'attuazione  delle
attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce: 
    a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte  per  la
fase  della  valutazione  di  base,  nonche'  rivolte  al   personale
dell'unita' di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici  e
del terzo settore; 
    b) trasferimenti  di  risorse  alle  regioni  per  formazione  di
carattere  territoriale,  previa  predisposizione  di  un  piano,   e
relativa attivita' di monitoraggio. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito nello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno
2025. Agli oneri di cui  al  presente  comma  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
          Note all'art. 32: 
              Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 si veda nelle note all'articolo 7. 
              Per l'articolo 8, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.