Art. 32
Misure di formazione
1. Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti
coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti
nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto
di vita, con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia
di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della
salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del
merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella
valutazione di base nonche' del personale delle unita' di valutazione
multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione
superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle
attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la
fase della valutazione di base, nonche' rivolte al personale
dell'unita' di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e
del terzo settore;
b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di
carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e
relativa attivita' di monitoraggio.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di
20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno
2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Note all'art. 32:
Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note all'articolo 7.
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.